CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 agosto 2022, n. 23896
Tributi – IRPEF – Indennità supplementare corrisposta, all’atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze – Indennità equipollenti – Tassazione separata ex artt. 17 e 19 TUIR
Rilevato che
1. C.C., già dipendente del Ministero delle Finanze e poi dell’Agenzia delle Entrate, in occasione della cessazione dal servizio richiedeva la liquidazione dell’indennità di previdenza istituita per il personale del predetto Ministero con d.P.R. 17 marzo 1981, n. 211.
L’indennità le veniva liquidata con trattenuta a titolo di IRPEF.
La sig.ra C. presentava pertanto istanza di rimborso di tali trattenute all’Agenzia delle Entrate (per l’importo di € 7.500,30), sulla quale, non ricevendo risposta, si formava il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione Finanziaria.
2. Impugnato il silenzio-rifiuto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caserta questa, con sentenza n. 89/05/2012, accoglieva il ricorso, disponendo che l’Agenzia delle Entrate rimborsasse l’importo di € 7.500,30, oltre interessi come per legge.
3. Avverso tale sentenza proponeva gravame l’Agenzia delle Entrate dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania – sede di Napoli la quale, con sentenza n. 2471/44/2015, pronunciata il 20 febbraio 2014 e depositata in segreteria il 13 marzo 2015, rigettava l’appello, compensando le spese di lite.
4. Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo.
Non si è costituita in giudizio l’intimata C.C..
5. La discussione del ricorso è stata fissata per la camera di consiglio del 20 maggio 2022, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380- bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.
Considerato che
6. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta violazione falsa applicazione degli artt. 17 e 19 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), nonché dell’art. 2 del d.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034 (regolamento per l’amministrazione e l’erogazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, di cui al d.P.R. n. 211/1981).
Deduce, in particolare, l’Amministrazione finanziaria che la Commissione tributaria regionale aveva erroneamente affermato la totale esenzione dall’IRPEF dell’indennità in questione, nonostante che:
a) il fondo obbligatorio di previdenza del personale del Ministero delle Finanze si alimentasse (art. 2 del d.P.R. n. 1034/1984) non già esclusivamente con contributi posti a carico del dipendente, ma anche con proventi diversi contabilizzati nel bilancio annuale dello Stato ed assegnati pro quota al fondo stesso;
b) la relativa erogazione andasse assoggettata al regime proprio delle “indennità equipollenti” ex artt. 17 e 19 T.U.I.R., insito non già nella totale esenzione, ma nella tassazione separata secondo il criterio di calcolo indicato dalla legge.
7. Il motivo è fondato e va quindi accolto, nei termini e con le precisazioni che seguono.
Non vi sono infatti ragioni per discostarsi dall’orientamento di legittimità, più volte affermato, secondo cui: «in tema di IRPEF, l’indennità supplementare corrisposta, all’atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle “indennità equipollenti” di cui all’art. 17, comma 1, T.U.I.R., sicché rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell’istituto» (così Cass. 5 ottobre 2016, n. 19859; nello stesso senso, Cass. 25 ottobre 2017, n. 25396; Cass. 31 gennaio 2017, n. 2458).
Il fondo in questione, alla luce delle fonti normative che lo hanno istituito (v. d.P.R. n. 211/1981) e che lo disciplinano (in particolare, d.P.R. n. 1034/1984), eroga agli iscritti – quando cessano di far parte, per qualsiasi causa, dei ruoli del personale dell’amministrazione – un’indennità che ha funzione previdenziale, e che viene determinata in rapporto al numero degli anni di servizio civile, di ruolo e non di ruolo, prestato dalla data di effettiva immissione in servizio alla data di effettiva cessazione di appartenenza al personale del Ministero delle Finanze, ivi compresi i periodi di assenza utili ai fini della pensione.
La composizione del fondo fa riferimento (art. 2 d.P.R. n. 1034/1984 cit.) ai proventi della vendita di beni confiscati; al recupero di crediti statali; alle sanzioni pecuniarie; a percentuali delle vincite del gioco del lotto (oltre che ad altre indennità perequative pensionabili, utili anche ai fini dell’indennità di buona uscita). Sicché esso può ritenersi alimentato, in massima parte, da premi di produttività e da incentivi all’attività d’istituto. L’erogazione in questione costituisce, pertanto, una forma di retribuzione differita che consente di ricondurla nell’ambito delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, di cui agli artt. 17 – 19 T.U.I.R., con conseguente assoggettamento a tassazione separata.
La sentenza impugnata ha condiviso detta premessa, ma ne ha tuttavia fatto discendere l’erronea affermazione della totale esenzione di detta indennità quanto all’IRPEF, laddove, invece, la domanda di rimborso della contribuente avrebbe dovuto essere accolta, limitatamente alla ritenuta IRPEF operata in eccesso rispetto al regime di tassazione separata, quale risultante dagli artt. 17- 19, comma 2- bis, T.U.I.R. (Cass. 25 ottobre 2017, n. 25396).
Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, cassata la sentenza impugnata, la controversia può essere decisa nel merito, ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con accoglimento del ricorso della contribuente limitatamente alla ritenuta IRPEF operata in eccesso rispetto al regime di tassazione separata, quale risultante dagli artt. 17 – 19 TUIR
8. Tenuto conto del solo recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in materia, ricorrono le condizioni di legge per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa, in relazione il profilo accolto, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente, limitatamente alla ritenuta IRPEF operata in eccesso rispetto al regime di tassazione separata risultante dagli artt. 17-19 del d.P.R. n. 917/1986.
Compensa integralmente le spese dei giudizi di legittimità e di merito.
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