COMMISSIONE TRIBUTARIA Regionale di Napoli – Sentenza n. 9795 sez. 33 del 5 novembre 2015
PROCESSO TRIBUTARIO – DEPOSITO DELLE RELATE DI NOTIFICA DELLE CARTELLE – INTRODUZIONE IN SECONDO GRADO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società (omissis) impugnava due intimazione di pagamento relative ad altrettante cartelle per la complessiva somma di euro 1.722,53 chiedendone l’annullamento eccependo il difetto di notifica delle intimazioni, la violazione dell’art. 50 del DPR 602/73, la violazione dell’art. 7 della Legge 212/2000, il difetto di motivazione per relationem, la mancata allegazione delle cartelle di pagamento e relate di notifica, la mancata indicazione del responsabile del procedimento e di iscrizione a ruolo dell’Ente creditore. Eccepiva, poi, la nullità delle intimazioni di pagamento per non aver mai ricevuto la notifica delle presupposte cartelle di pagamento.
La società Equitalia non si costituiva in giudizio.
Con sentenza del 15 ottobre 2013 depositata il 9 maggio 2014 la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, Sezione n. 9, accoglieva il ricorso condannando Equitalia Sud spa al pagamento delle spese determinate in euro 200,00, oltre 95,35 per spese.
Secondo i giudici di primo grado risultava fondata l’eccezione di nullità delle intimazioni di pagamento per omessa notifica delle presupposte cartelle di pagamento essendo tale eccezione rimasta incontestata.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società Equitalia Sud spa sostenendo che la decisione di primo grado era stata erroneamente adottata in quanto le cartelle di pagamento risultavano regolarmente notificate e venivano allegate all’atto di impugnazione ai sensi dell’art. 58 D.Lgs. 546/92.
Si costituiva la società (omissis) sas che con proprie controdeduzioni eccepiva la inammissibilità di nuove prove e documenti omessi in primo grado a contenuto probatorio con riferimento alle copie delle relate di notifica delle cartelle di pagamento prodotte per la prima volta in sede di impugnazione, sollecitando la conferma della sentenza impugnata.
All’odierna udienza la causa veniva trattata e decisa come da relativo verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione, sentito il relatore ed esaminati gli atti di causa ritiene di dover rigettare l’appello di Equitalia Sud spa.
L’appellante infetti, contumace in primo grado, ha ritenuto di poter fondare l’atto di appello sul deposito della nuova documentazione depositata solo in tale grado di giudizio, consistente nelle relate di notifica degli atti presupposti.
L’art. 58 D.lgs. 546/92 prevede, al primo comma, il divieto di nuove prove in appello ed al secondo comma lascia facoltà alle parti processuali di produrre nuovi documenti che, ovviamente, non siano prove.
Alla luce della predetta normativa la Commissione ritiene che vada fetta distinzione tra documenti nuovi, non conosciuti e non conoscibili in primo grado, e prove omesse per inattività di una delle parti processuali come nel caso in esame.
L’apparente contraddizione all’interno del citato art.58 del D.Lgs. 546/92 deve essere risolta ritenendo ammissibile in appello soltanto la produzione di documenti nuovi che non abbiano una valenza probatoria in quanto l’indiscriminata possibilità di produzione documentale si collocherebbe in palese violazione con il divieto di nuove prove in appello di cui al primo comma.
Da ciò discende che l’ente impositore e/o il concessionario non possono fornire per la prima volta in appello la prova documentale della notifica della cartella di pagamento.
Opinando diversamente verrebbe violato il principio di lealtà processuale e compresso il diritto di difesa in quanto l’appellato perderebbe un grado di giudizio per negligenza o slealtà processuale della controparte. Di conseguenza può affermarsi che in grado di appello è consentita la produzione solo di documenti che abbiano una mera funzione di supporto probatorio delle pretese e considerazioni già svolte dalle parti, e non invece di documenti che determinino la necessità di ulteriori contestazioni o deduzioni.
Una volta riconosciuta la inammissibilità della produzione in appello delle relate di notifica delle cartelle di pagamento presupposte alle intimazioni impugnate, restando assorbiti tutti gli ulteriori motivi di gravame, va rigettato l’appello proposto da Equitalia Sud spa.
Quanto alle spese esse seguono la soccombenza e si ritiene equo determinarle in euro 500,00 oltre eventuali oneri fiscali.
P.Q.M.
Rigetta l’appello di Equitalia Sud spa che condanna al pagamento delle spese di lite che si determinano, per entrambi i gradi di giudizio, in euro 500,00 oltre eventuali oneri fiscali.
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