COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Friuli Venezia-Giulia sentenza n. 69 sez. 1 depositata il 13 luglio 2020
Gli importi pagati periodicamente da una società che gestisce una discarica ad altra società che svolge attività agricola su terreno confinante si configurano come indennizzo escluso da tassazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone, con sentenza 158/01/18 pronunciata e depositata il 6.12.2018, ha rigettato il ricorso [RGR 40/2018] proposto dalla Società s.s. [avverso avvisi di accertamento IVA e IRAP 2012, 2013 e 2014 notificati alla società e ai soci quali co-obbligati solidali, con i quali venivano rettificate le dichiarazioni fiscali presentate dalla società per gli anni in questione – a seguito dei quali era seguita notifica per trasparenza degli accertamenti IRPEF a carico dei soci, sigg. ] nonché i ricorsi proposti dai sigg. [RGR 41/2018, accertamenti IRPEF aa. 2012, 2013 e 2014] e [RGR 222/2018]. Con condanna della Società s.s. (in appresso ‘Società ’) in solido con i costituiti soci in proprio [tutti i soci, stante integrazione del contraddittorio] a rifondere le spese del giudizio instaurato sub RGR 40/2018 nella misura di Euro 12.000,00; del sig. a rifondere all’Ufficio in relazione al giudizio instaurato sub RGR 41/2018 spese e competenze liquidate in Euro 2.500,00; del sig. a rifondere all’Ufficio in relazione al giudizio instaurato sub RGR 222/2018 spese e competenze liquidate in Euro 2.000,00.
[Negli anni 2012-2014 quotisti della società erano i sigg. per il 51%; per il 39%; per il 5%, e per il 5%].
La Società agricola ed i soci sigg. , , e hanno depositato unitario appello in data 6.06.2019 (ritualmente notificato a controparti di spettanza) concludente per la riforma della sentenza impugnata e per la dichiarazione di illegittimità e infondatezza delle pretese erariali, con vittoria di spese, incluso contributo unificato. Contestuale richiesta di trattazione in pubblica udienza e di inibitoria dell’esecutività degli addebiti fiscali in questione ex art. 52, commi 2 ss. D.Lgs. 546/1992.
Con memoria dd. 10.06.2019 indirizzata alla CTR, resa nell’interesse delle sigg.re e (ambo residenti nella provincia di Treviso) è stato partecipato che a seguito di sentenze della C.T.P. di Treviso del 21.10. 2018 (in merito a distinti ricorsi proposti dalle nominate avverso i notificati avvisi di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2012) dichiaranti la non competenza della medesima C.T.P. con trasmissione degli atti della C.T.P. di Pordenone, le due citate signore in data 23.05.2019 hanno presentato, ex art. 6 DL 119/2018, domanda di definizione delle liti tributarie pendenti relativamente agli avvisi di accertamento per maggiore IRPEF loro notificati per gli anni d’imposta 2012, 2013 e 2014, versando il dovuto per la definizione (documentazione allegata).
L’Ufficio di Pordenone, con nota dd. 5.09.2019, ha depositato controdeduzioni (riferitamente agli avvisi Società agricola e ), concludendo in via preliminare per il rigetto dell’istanza di sospensione, e, in via principale, per il rigetto in toto del proposto appello, con condanna degli appellanti alla rifusione di spese.
L’Ufficio di Treviso, con nota dd. 05.09.2019 ha depositato controdeduzioni, riferitamente all’avviso di accertamento II.DD./IVA anno 2012, contribuente sig. Concludendo con richiesta in via pregiudiziale di dare atto dell’assenza di contestazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente in punto distribuzione di reddito (IRPEF), e, nel merito, per il rigetto dell’appello avversario, con vittoria di spese per ambo i gradi. Con richiesta di rigetto dell’istanza di sospensione.
All’udienza del 09.09.2019, su richiesta delle parti private e senza opposizione da parte dell’Ufficio, la trattazione della sospensiva viene rinviata al 21.10.2019.
All’udienza del 21.10.2019 con ordinanza 125/2019 è stata motivatamente disposta la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado, con rinvio per il merito al 25.11.2019.
In data 15.11.2019 le parti private hanno depositato memoria.
All’udienza del 25.11.2019 le parti presenti rassegnano conclusioni come in atti.
La controversia è ritenuta in decisione.
FATTO E DIRITTO
1. ANTEFATTO
La Società agricola, con sede in (PN) esercita attività di allevamento di animali da latte, la coltivazione di terreni agricoli sia di proprietà che condotti in affitto, altre attività agricole connesse, quali la produzione di biogas mediante l’utilizzo di prodotti di risulta del ciclo agricolo.
La c.d. ‘discarica della ’ in Comune di (di proprietà del detto Comune e gestita in concessione dalla s.r.l.) si è sviluppata in lotti successivi.
In data 14.03.2006 tra la Società agricola e la s.r.l., con sede in (UD), era stata stipulata convenzione, ove constavasi:
i sigg. sono comproprietari in parti uguali dei terreni agricoli in Comune di prospicienti l’impianto di smaltimento (4° lotto) di rifiuti gestito da s.r.l.;
la Società agricola conduce in affitto i terreni agricoli prospicienti il suddetto impianto, adibiti a coltivazione di foraggio e altro nell’ambito dell’attività di allevamento e produzione di latte svolta dall’azienda stessa;
lo svolgimento attuale e futuro dell’attività agricola è di fatto limitata dalla presenza di un impianto di smaltimento di rifiuti prospiciente i terreni interessati all’attività agricola stessa;
a titolo di risarcimento delle limitazioni concernenti lo svolgimento dell’attività agricola, dovute alla presenza dell’impianto di smaltimento di rifiuti, s.r.l. si impegna(va) a riconoscere alla Società agricola la somma di Euro 5,31 per ogni tonnellata di rifiuto conferito nell’impianto di smaltimento di rifiuti in località nel Comune di (art. 5).
2. RILIEVI FISCALI E RELATIVO SEGUITO
L’Ufficio di Pordenone, a seguito esame di documentazione richiesta alla s.r.l. per l’anno d’imposta 2012, notificava in data 17.10.2017 alla Società agricola inviti a comparire, cui la Società ottemperava, con svolgimento di successivo contraddittorio.
In data 1.12.2017 l’Ufficio notificava alla società agricola (e ai soci co-obbligati solidali) i tre avvisi di accertamento IVA e IRAP per gli anni d’imposta 2012, 2013 e 2014.
Con essi avvisi l’Ufficio aveva considerato ascrivibili alla categoria ‘redditi diversi’ [di cui all’art. 67, comma 1, lettera l) TUIR, quale prestazione di servizi, specificamente riconducibile agli ‘obblighi di fare, non fare o permettere’] le somme periodicamente corrisposte dalla s.r.l. [segnatamente ammontanti a Euro 331.502,51 nel 2012; Euro 236.747,73 nel 2013; Euro 294.871,12 nel 2014], e come tali recuperate a tassazione per imposizione diretta, ritenute non assorbite nella determinazione forfetaria del reddito agrario indicato in dichiarazione dalla società contribuente. Con conseguente rilevanza ai fini IVA quale “prestazione di servizi [alla ] consistente nel permettere di fare” e IRAP. Stante tassazione IRPEF per trasparenza venivano quindi notificati avvisi di accertamento 2012-2013-2014, in punto distribuzione di maggior reddito, da parte dell’Ufficio di Pordenone al sig. , e, dall’Ufficio di Treviso, ai sigg. e
I sigg. impugnavano caso a caso le pretese loro riguardanti innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso.
3. LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI PORDENONE
La Commissione, all’udienza dd. 17.05.2018, disponeva la riunione del ricorso proposto dal sig. in proprio (RGR 41/2018) al ricorso principale della società (RGR 40/2018). Alla medesima udienza veniva altresì disposta l’integrazione del contraddittorio nel giudizio proposto dalla società anche nei confronti degli altri tre soci, stante litisconsorzio necessario. All’udienza successiva – rilevato che tutti i soci si erano costituiti in giudizio a seguito della vacatio in jus disposta dal Collegio – veniva inoltre rilevato che il socio sig. (residente a Conegliano – TV) aveva riassunto innanzi alla C.T.P. di Pordenone il giudizio promosso avverso l’avviso di accertamento IRPEF 2012 notificatogli dall’Ufficio di Treviso (in relazione al quale la C.T.P. di Treviso aveva disposto la riassunzione innanzi alla C.T.P. di Pordenone). Anche il tale ricorso (RGR 222/18) veniva riunito al RGR 40/2018.
In pronunzia la Commissione ha ritenuto che il pattuito indennizzo (così denominato per convenienza fiscale) sia sostanzialmente il corrispettivo (determinato in relazione alla quantità di conferimento dei rifiuti per ‘fidelizzare’ la società e i suoi soci alla continuità ed incremento dell’attività dell’impianto di smaltimento) per la promessa collaborazione (consistente per l’appunto in un facere e/o permettere). A tale riguardo il Collegio pordenonese ha ritenuto che la stessa avesse chiaramente espresso il reale senso della convenzione nella memoria indirizzata all’Agenzia delle Entrate di Udine (prodotta nel giudizio dalla società ricorrente) in relazione a PVC che era stato elevato nei confronti della stessa, con il quale veniva contestata la non inerenza della c.d. indennità versata alla Società agricola.
Valorizzando le affermazioni ivi rese nel testuale senso che ” ..la scrivente ( .) ha riconosciuto l’indennizzo richiesto in un’ottica di espansione futura per agevolare future cessioni di terreno da parte dei soci e “, che, quali proprietari confinanti “sono controinteressati in un eventuale procedimento amministrativo per l’ampliamento della discarica”. In conclusione: corretta la qualifica attribuita dall’Ufficio accertatore alle somme la Società agricola ha percepito dalla , stante che “il corrispettivo periodicamente erogato non è qualificabile né in termini di risarcimento del c.d. danno emergente né quale provento sostitutivo di redditi non percepiti”.
4. L’APPELLO DELLE PARTI PRIVATE
L’appello è formulato sui seguenti motivi:
1. violazione art. 6, co. 2, DPR 917/1986, stante che il risarcimento erogato dalla alla Società agricola non ha natura di ‘corrispettivo’ agli effetti reddituali;
2. la condotta dell’Agenzia delle Entrate conferma ulteriormente la natura non imponibile del risarcimento;
3. In subordine, violazione del combinato disposto degli artt. 67, co. 1, lett. l); 6 co. 2 DPR 917/1986 (al più concorso alla formazione di reddito agrario, già dichiarato e tassato);
4. in ulteriore subordine violazione dell’art. 67, co. 1, lett. l) DPR 917/1986 per insussistenza del presupposto impositivo in relazione a ‘redditi diversi per assunzione di obbligazioni di fare, non fare o permettere;
5. difetto di presupposto e di rilievo imponibile della fattispecie anche ai fini IVA e IRAP. Violazione artt. 9, co. 3 e 5 D.Lgs. 446/1997 e 3 co. 1 DPR 633/1972.
5A. CONTRODEDUZIONI DELL’UFFICIO DI PORDENONE
L’Ufficio, in primis, ribadisce che le somme di cui si discute configurano dei corrispettivi, trovanti la giustificazione causale nell’assunzione, da parte della società agricola, di ben precisi obblighi di non fare e/o permettere.
Era ex ante incontrovertibile che l’esercizio dell’attività di smaltimento rifiuti aveva comportato il sorgere ex lege in capo alla società agricola degli obblighi, tali: a) permettere alla concessionaria lo svolgimento dell’autorizzata attività, b) di non coltivare a vigneto i terreni limitrofi alla discarica per un raggio di 2.000 metri.
Rappresenta, quindi, che con la stipulata convenzione gli odierni ricorrenti – novando gli obblighi già derivanti ex lege – si sono altresì espressamente impegnati a porre in essere tutte le iniziative utili e/o necessarie all’espansione della discarica (art. 9, convenzione), anche e se del caso mediante future cessioni di terreni (art. 8 della stessa). Le tali clausole, come valorizzate dai Primi Giudici, appaiono decisive al riguardo (anche tenuto conto di quanto affermato dalla concessionaria). Lungi pertanto dal rappresentare le somme percepite – stanti anche le quantificazioni in Euro/tonnellata di rifiuti – una determinazione forfetaria del c.d. danno emergente (e/o del lucro cessante), l’effettuata determinazione tradisce la reale natura di corrispettivo per le promesse prestazioni di facere/o permettere.
5B. CONTRODEDUZIONI DELL’UFFICIO DI TREVISO
L’Ufficio, interagente limitatamente alla controversia principale e, in relazione ad essa, limitatamente a quanto relativo alla chiamata a responsabilità solidale del sig. , rassegna controdeduzioni del tutto corrispondenti a quelle rese dall’Ufficio di Pordenone.
6. RAGIONI DELLA DECISIONE
IN DIRITTO
Viene esaminato per primo il motivo di natura processuale sollevato dall’Ufficio, concernente la evocata sussistenza di una mutatio libelli (pag. 7 controdeduzioni). Ciò per avere in primo grado sostenuto l’esenzione da qualsiasi tassazione degli importi in discussione, in quanto in parte costituenti ristoro di perdita patrimoniale (esente da tassazione) e in parte di emolumento compensativo di reddito agrario non percepito (assorbito nel reddito agrario dichiarati), mentre in secondo grado la parte ritiene che le somme rappresentino esclusivamente ristoro del danno emergente, relegando ad un piano ipotetico e subordinato la qualifica del ristoro del lucro cessante.
Il motivo è infondato. Il petitum e la causa petendi del processo di appello non sono mutati rispetto a quello di prime cure.
NEL MERITO
1. La Convenzione
La convenzione era stata adottata immediatamente a seguito – come da premesse – della successione del sig. (apertasi il 14.05.2005, testamento pubblicato in data 16.01.2006) e dalla derivata regolazione degli aspetti patrimoniali tra gli eredi divenuti comproprietari in parti eguali dei terreni agricoli (in atto elencati) prospicienti l’impianto di smaltimento gestito in concessione dalla e condotti in affitto dalla Società agricola.
La (art. 2) ha ottenuto in concessione dalle competenti autorità l’approvazione per la realizzazione di un impianto di smaltimento di rifiuti non pericolosi (4° lotto) in località di , prospiciente i terreni agricoli in possesso della Società agricola, nonché l’affidamento della realizzazione e/o della gestione di tale impianto.
Per quanto in atti la superficie agricola a disposizione della società agricola negli anni di cui è controversia, compresa entro i limiti di distanza disposti dalla L.R. 13/1998 art. 7 (due chilometri dal più vicino vigneto), ammontava a complessivi ettari 79.85.50, di cui ettari 58.73.00 ex lege non coltivabili a vigneto [tutta la superficie ricadente in zona di produzione e possibile rivendicazione della DOC Prosecco].
A titolo di risarcimento delle limitazioni concernenti lo svolgimento dell’attività agricola (art. 5), dovute alla presenza dell’impianto di smaltimento di cui: sopra, la si impegna a riconoscere alla Società agricola la somma di euro 5,31 per ogni tonnellata di rifiuto conferito nell’impianto di smaltimento.
Con decorrenza (art. 6) dal 120° giorno dalla data di emissione della prima fattura da parte di per il conferimento di rifiuti.
L’art. 8 prevede che l’accordo venga esteso ad ogni ulteriore stralcio, lotto e/o nuovo impianto dovesse in futuro interessare i terreni condotti dalla Società agricola di proprietà dei sigg. -
L’art. 9 prevede: “Conseguentemente si impegna fin d’ora a compiere tutti gli atti che dovessero risultare necessari per conseguire la approvazione e la realizzazione di tali ulteriori impianti. Per quanto di loro competenza la Società agricola ed i sigg. - si impegnano ad assumere, nella loro qualità rispettivamente di conduttore e, proprietari delle aree interessate, tutte le iniziative eventualmente utili o necessarie affinché la realizzazione e/o la gestione di tali ulteriori impianti venga affidata dalle competenti autorità a ”.
L’art. 10 rinvia, quanto a nuovi lotti/impianti, all’ art. 5, quanto all’impegno/obbligo risarcitorio.
2. La gestione rifiuti’
2.1 Sin dal 1975 il Consiglio CEE, con direttiva del 15 luglio 1975 ‘Direttiva relativa ai rifiuti’, aveva disposto che gli Stati membri “adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo (...) e in particolare senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e per la flora, senza causare inconvenienti da rumori e odori” e che “[gli Stati stessi] designano le autorità competenti” [che] “devono: elaborare piani di gestione dei rifiuti che contemplino tra l’altro i luoghi o impianti più adatti per lo smaltimento e le relative procedure di autorizzazione”.
2.2 La realizzazione di una discarica (termine nel quale rientra ogni impianto di smaltimento dei rifiuti) consegue ad atto della Pubblica amministrazione. La gestione dei rifiuti, come ribadito dal D.Lgs. 22/1997 “Attuazione delle direttive 91/56/CEE sui rifiuti.)”, art. 2, co.1 “costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente decreto (…) al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente (…)”.
L’autorità competente (la Regione) autorizza l’impianto con attività “concessa” al gestore ambientale con un’autorizzazione costitutiva, a fronte di apposita domanda corredata dal progetto definitivo.
L’autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità (come ribadito dal D.Lgs. 22/1997 art. 27 e come ancora ribadito dall’art. 208, co. 6, D.Lgs. 152/2006).
2.3 La presenza sul territorio di un impianto di gestione rifiuti (di una discarica) genera però oggettivamente una serie di esternalità negative, dal che, nelle cose come realmente accadono, è pienamente plausibile che, nel perseguimento da parte della Pubblica amministrazione di interessi generali, possono essere arrecati nel concreto danni a singoli individui e collettività, che – a fronte del generale beneficio derivanti dall’agire pubblico – risultano gravati dai relativi oneri.
2.4 E’ di piena evidenza che sul piano giuridico la spinta più forte al cambiamento (del sacrificio dei diritti individuali, derivato dalla degradazione dei diritti stessi a meri interessi di fronte al potere pubblico) è derivato dall’influenza della CEDU (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo) e dall’ordinamento dell’Unione Europea, e, sul piano extra giuridico, da una sempre maggiore e diffusa consapevolezza del necessario rispetto di tali diritti, che si manifesta, sul piano di fatto, nell’opposizione ad attuare decisioni pubbliche che li pregiudicano, generando disuguaglianze inaccettabili (in particolare nel caso di opere pubbliche nocive o rischiose, quali, tra le altre, discariche e centrali energetiche ).
2.5 La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con LR 30/1987 [Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti], art. 15, e con il DPGR 502/Pres/1991 “Regolamento di esecuzione della L.R. 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni”, art. 15, ha stabilito che “I Comuni, nel cui territorio sono in attività impianti di recupero o smaltimento di rifiuti (…) hanno titolo ad essere risarciti dei relativi disagi mediante corresponsione, da parte del proprietario dell’impianto di un apposito indennizzo”.
Indennizzo determinato dall’art. 16 in ragione di Euro/tonnellata di rifiuti, con valori/tonnellata modulati secondo le caratteristiche della discarica e della tipologia di rifiuti ivi destinati. [Il principio dell’indennizzo ai Comuni, sempre rimasto in vigore ma con corresponsione posta a carico del gestore dell’impianto, è stato da ultimo ribadito con l’art. 27 della L.R. 34/2017 ‘Disciplina organica della gestione dei rifiuti e economia circolare’].
2.6 La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con L.R. 13/1998 “Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive (…)”, con l’art. 7 titolato ‘Salvaguardia di zona tipica’, aveva ristretto l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 28 [co. 1: Norme transitorie per la realizzazione e la gestione delle discariche] della L.R. 22/1996 [‘Norme regionali sullo smaltimento dei rifiuti’], nel senso che “(comma 1) le disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 28, al fine della salvaguardia delle condizioni ambientali della zona tipica di produzione, non trovano applicazione entro il limite di tre chilometri dal perimetro della stessa (…)”, e (comma 2) che “le disposizioni di cui al comma 1, al fine della salvaguardia delle condizioni ambientali della zona tipica della produzione dei vini, non trovano applicazione entro il limite di due chilometri dal perimetro di vigneti con estensione superiore a un ettaro”.
2.7 Il Consiglio dell’Unione Europea, in Direttiva 1999/31/CE del 26.04.1999, relativa alle discariche dei rifiuti, al punto (5) del ‘Considerando’ ha enunciato l’esigenza – in base al principio ‘chi inquina paga’ – di tenere conto di eventuali danni causati all’ambiente, fissando quale obiettivo generale quello “di prevenire e ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ ambiente, in particolare l’inquinamento del suolo (…), nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche dei rifiuti, durante l’intero ciclo di vita della discarica”.
2.8 Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno il 21.04.2004 adottato la Direttiva 2004/35/CE ‘Sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale’ in essa (punto 14 del ‘Considerando’) è stato precisato che “La presente direttiva non si applica ai casi di lesioni personali, al danno alla proprietà privata o alle perdite economiche e non pregiudica qualsiasi diritto concernente questi tipi di danni”.
2.9 Nel diritto nazionale con L. 304/2004 “Delega al governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione”, la delega da attuarsi ‘senza maggiori oneri per la finanza pubblica’ – è stata tra l’altro riferita (art. 1) a: a) gestione dei rifiuti e bonifica dei suoli contaminati;(…); e) tutela risarcitoria per i danni all’ambiente.
2.10 Il D.lgs. 152/2006, attuativo della delega, nella Parte VI ‘Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente’, ha reso la definizione (art. 30 co. 1) di ‘danno ambientale’, nel senso che: “È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima”.
3. Stante quanto precede è in nulla contrastabile che la presenza della discarica e vieppiù l’autorizzata realizzazione di un ulteriore lotto della stessa abbia comportato, comporti e comporterà danno/disagio ambientale sia alla (prospiciente) proprietà privata, sia all’attività economica (agricola) su detta prospiciente proprietà esercitabile, all’atto e nel futuro. Così come la presenza stessa, integra, in riferimento al Comune dove essa è allocata, un titolo della stessa – quale espressione esponenziale della comunità amministrata (i.e. quella che nel concreto e collettivamente intesa sopporta ‘i disagi’) – a vedere risarciti i ‘disagi’ tramite indennizzo.
3.1 È ben vero che la realizzazione di una discarica consegue ad atto lecito della P.A. adottato per ragioni di pubblico interesse, per cui la questione del risarcimento da danno lecito (a carico della P.A. stessa) non si può porre.
3.2 Ciò non esclude affatto che il danno alla risorsa terreno finitimo, con conseguenti effetti, possa nel concreto sussistere.
3.3 La Corte di Giustizia dell’Unione Europea [causa C-44/79 Hauer concernente limitazioni all’impianto di vigneti – punti 17 e segg. ‘Sul diritto di proprietà’), considerato che nell’ordinamento giuridico comunitario il diritto di proprietà è tutelato alla stregua dei principi comuni delle Costituzioni degli Stati membri, recepiti nel Protocollo addizionale alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo.
3.3.1 Con l’art. 1 del Protocollo n. 1 (dd. 20.03.1952) alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, è stato disposto:
«Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.»
4. Nello specifico
L’appello della parte privata va accolto.
4.1 Va esclusa l’assunzione da parte della società (e dei soci) di obblighi di fare, di non fare e/o permettere.
Indipendentemente da astratte aspettative – se e laddove esistite – è escluso che la società (e i soci) possano opporsi all’attività di smaltimento rifiuti (attività di pubblico interesse), né all’ampliamento della discarica (che soggiace e verrà a soggiacere a decisioni pubbliche, con conseguenti dichiarazioni di pubblica utilità).
Ed è nel naturale interesse aziendale/economico della (come di qualsivoglia imprenditore del settore) adoperarsi per mantenere/ampliare la concessione. Le clausole di cui all’art. 9 sono, pertanto, più di stile che di sostanza.
4.2 La presenza e l’ampliamento della discarica ha creato diretto danno patrimoniale – la cui ‘emergenza’ è in funzione diretta sia dell’immissione rifiuti negli esistenti lotti, sia di ampliamenti ulteriori – alla proprietà privata, ed indiretto danno all’utilità da questa assicurabile (che della quantità di immissione rifiuti/ampliamenti della discarica è in funzione diversa). Ed è in tale ottica che vanno letti gli articoli 8 e 10 della ‘convenzione’.
E che la discarica determini danni al suolo e al sottosuolo – che nella sostanza ‘inquini’ – non pare controvertito tra le parti, e dà ciò non può non trarsi logica e naturale conseguenza. Sia quanto a “coltivazioni e/o piantagioni” su tali terreni attuabili (così come di quelle non attuabili in presenza di divieti aventi natura permanente), sia per gli effetti derivanti all’- e dall’allevamento di animali, anche in relazione alla accresciuta e accrescentesi attenzione dei consumatori/acquirenti di prodotti in tema di tutela della salute (l’inquinamento diretto e/o indiretto è ormai percepito quale pericolo, con conseguente sensibile attenzione all’origine dei prodotti stessi ed ai medesimi produttori). Su tali ultime tematiche la parte ha ampiamente dedotto e documentato, anche con perizie tecniche.
4.3 La ‘convenzione’, con la quale riconosce espressamente la sussistenza di limitazioni allo svolgimento dell’attività agricola con impegno risarcitorio, va ricondotta nell’alveo logico dei principi espressi dalle Direttive europee (punti 2. 7 e 2.8 ante) e dal protocollo addizionale alla Convenzione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (punto3.2.1 ante), alla cui adesione il Trattato di Lisbona pone obbligo giuridico.
In particolare la Direttiva 2004/35/CE enuncia espressamente a sussistenza di diritti (riferibili … al danno alla proprietà privata o alle perdite economiche), che – dopo enunciati, quindi laddove esistenti – non vengono pregiudicati dalla direttiva stessa. Dal che può desumersi, così come ha esposto la parte in appello, la sottostante ratio alla convenzione stessa di escludere a priori, tramite l’indennizzo risarcitorio, anche azioni civilistiche a tutela di diritti, in presenza di indubbie restrizioni della sfera di autonomia del proprietario/del conduttore, nel caso aventi non solo durata indeterminata ma altresì prospetticamente accrescentesi nel tempo.
4.4 La quantificazione del risarcimento indennitario in Euro/tonnellata di rifiuti appare coerente e razionale, stante che quanto maggiore è l’entità dei rifiuti versati (nonché l’inquinamento derivante dal trasporto e dalla lavorazione degli stessi) tanto maggiore è l’incidenza delle limitazioni, e per l’effetto del danno. Così come per la comunità comunale, latu sensu intesa. La stessa eccezione posta dall’Ufficio sulla circostanza dell’eccessività, a tutto voler concedere, della: quantificazione “anche perché la circostanza che la limitazione conseguente alla presenza della discarica non sia perpetua, rivestirebbe sicuramente una importanza decisiva nella determinazione al ribasso del quantum”, confligge con la realtà fattuale: la discarica resterà là dove essa è, e pertanto le limitazioni nelle produzioni commisurate alle distanze dalla discarica resteranno indefinitamente in vigore.
La materia del contendere relativamente alle socie sigg.re e va dichiarata cessata, stante quanto esposto in apertura relativamente alle stesse. Con conseguente compensazione delle spese di lite tra queste e l’Ufficio per entrambi i gradi.
L’appello della società e dei restanti soci (sigg.: ) va accolto, e per effetto vanno annullati i provvedimenti impositivi e sanzionatori di cui è controversia. Con condanna dell’Ufficio alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi che vengono liquidate come in dispositivo.
La Commissione Tributaria Regionale accoglie l’appello della società e di tutti i soci ad eccezione di e e per l’effetto annulla i provvedimenti impositivi e sanzionatori di cui è causa. Dichiara cessata la materia del contendere relativamente ai soci e e compensa tra questi ultimi e l’Ufficio le spese di lite di entrambi i gradi. Condanna l’Ufficio alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per ciascuno di essi, in complessivi Euro 11.000,00 e quindi in complessivi Euro 22.000,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge e del contributo unificato.
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