Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sez. 17 sentenza n. 1150 depositata il 22 febbraio 2018
METODO INDUTTIVO – GRAVI IRREGOLARITA’ CONTABILI – DISCONOSCIMENTO COSTI – NON INERENTI – DEPOSITO FATTURE BONIFICI – DEDUCIBILITA’ – NON SUSSISTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 17 giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Roma ha proposto appello avverso la sentenza n. 309/32/15 della Commissione tributaria provinciale di Roma, pronunciata il 24.11.2015 e depositata il 14.1.2016. Con tale sentenza il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso del sig. W.Z. avverso l’avviso di accertamento (omissis) relativo ad IRPEF, IVA e IRAP per il periodo d’imposta 2006. Con tale atto l’Ufficio accertava in via induttiva, ai sensi degli artt. 39, comma 2, lettera d-bis) del DPR 600/73 e 55 del DPR 633/72, un reddito d’impresa di euro 483.508,00 a fronte di un reddito dichiarato di euro 130.532,00, disconoscendo costi per euro 352.972,00. Tale disconoscimento di costi rilevava anche ai fini IRAP determinando il disconoscimento della deduzione di componenti negativi di pari importo con conseguente accertamento, ai sensi degli artt. 5, 11 e 25 del D.Lgs. 446/97, di un valore della produzione netta pari ad euro 503.504,00. Ai fini IVA si procedeva poi alla rettifica della dichiarazione ai sensi dell’art. 54 del DPR 633/72 disconoscendo la detraibilità per euro 3.200,00 sull’imponibile di euro 15.999,00.
2. L’appellante rileva l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui riconduce le irregolarità contestate al contribuente a violazioni meramente formali, non considerando che con riferimento ai costi disconosciuti non rileva soltanto l’esistenza bensì anche l’inerenza degli stessi.
3. Il sig. W.Z. non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L’appello è fondato e merita accoglimento. L’Agenzia delle entrate, al fine di eseguire il controllo della posizione tributaria del contribuente per il periodo d’imposta 2006, richiedeva allo stesso le scritture e i registri contabili obbligatori nonché i documenti fiscali ai sensi dell’articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell’articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Riscontrata la mancata risposta all’invito l’Ufficio provvedeva ad accertare in via induttiva, ex artt. 39, comma 2, lettera d-bis) del DPR 600/73 e 55 del DPR 633/72, un reddito d’impresa di euro 483.508,00 a fronte di un reddito dichiarato di euro 130.532,00, disconoscendo costi per euro 352.972,00 (306.504,00 inseriti al rigo X e 46.468,00 inseriti al rigo X della dichiarazione modello unico 2007). Ai sensi dell’art. 39, comma 2, lettera d-bis) del DPR 600/73 “l’ufficio delle imposte determina il reddito d’impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma … quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell’articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell’articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”. Tale disconoscimento di costi rilevava anche ai fini IRAP determinando il disconoscimento della deduzione di componenti negativi di pari importo con conseguente accertamento, ai sensi degli artt. 5, 11 e 25 del D.Lgs. 446/97, di un valore della produzione netta pari ad euro 503.504,00. Ai fini IVA si procedeva poi alla rettifica della dichiarazione ai sensi dell’art. 54 del DPR 633/72 disconoscendo la detraibilità per euro 3.200,00 sull’imponibile di euro 15.999,00.
L’accertamento tributario emesso dall’Agenzia delle entrate è dunque pienamente legittimo. Stante le gravi omissioni della parte nella tenuta delle scritture contabili obbligatorie e nella esibizione della documentazione richiesta, l’Ufficio non ha potuto procedere al controllo sostanziale della corretta deducibilità dei costi indicati nel quadro RG della dichiarazione dei redditi modello unico 2007 e nel quadro IQ della dichiarazione IRAP secondo i principi generali della certezza, competenza ed inerenza di cui all’art. 109 del DPR 917/1986 che governano la determinazione del reddito d’impresa. Non si tratta infatti, diversamente da come argomentato dal giudice di prime cure, semplicemente di un errore meramente formale consistente nell’indicazione delle spese di euro 306.504,00 nel quadro X anziché nel quadro X, mancando ogni prova relativa alla natura delle prestazioni effettuate dalla ditta W.Z. a favore della ditta W.Z. e all’inerenza dei relativi costi portati in detrazione.
Ulteriore elemento di valutazione consiste nel fatto che la ditta W.J., che avrebbe percepito provvigioni e/o compensi per euro 306.504,00, non ha mai presentato dichiarazioni fiscali e risulta evasore totale per numerosi periodi d’imposta. Analoghe considerazioni valgono per i costi pari ad euro 46.468,00 riportati al rigo X alla voce “altri componenti negativi” e disconosciuti dall’Ufficio. Atteso che non è stato possibile risalire alle motivazioni sottostanti al sostenimento di tali costi, non potendosi identificare l’evento che ha generato la spesa per la società verificata, né risalire ai destinatari della prestazione, difettano i requisiti della deducibilità di cui all’art. 109 del DPR 917/1986. Infatti l’onere di provare l’esistenza dei presupposti di costi e oneri deducibili, tra cui anche l’inerenza, ricade sul contribuente e si commisura alla natura ed alla consistenza degli elementi indiziari impiegati dall’Amministrazione. La documentazione presentata dal ricorrente a seguito di istanza per accertamento con adesione non risulta idonea a superare le contestazioni dell’ufficio in merito alla deducibilità dei costi inseriti in dichiarazione. Né al riguardo appare sufficiente il deposito delle sole ricevute dei bonifici effettuati.
P.Q.M.
La Commissione tributaria regionale, definitivamente pronunziando, accoglie l’appello. Nulla per le spese.
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