Commissione Tributaria Regionale per il Molise, sezione 1, sentenza n. 188 depositata il 18 febbraio 2019
Le ONLUS sono tenute al pagamento del contributo unificato tributario
Con atto di appello in data ., il .. (in persona del rappresentante legale pro-tempore), proponeva impugnazione avverso la sentenza n. .. del . , depositata il ., con cui la Commissione Tributaria Provinciale di . aveva rigettato il ricorso da lui proposto avverso l’invito al pagamento del contributo unificato 2015 e al relativo provvedimento di irrogazione sanzioni, in relazione alla controversia instaurata con il ricorso iscritto al R.G n. .. della CTP di .. A sostegno dell’appello l’anzidetta associazione deduce, come primo motivo, il difetto e l’erroneità di motivazione della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 27 bis del d.P.R. n. 115 del 2002 evidenziando, dopo aver proceduto ad un excursus storico e ad una disamina della normativa in materia, che tra gli atti che le ONLUS pongono in essere per lo svolgimento delle loro attività da ritenersi esenti dal CUT dovevano necessariamente essere ricompresi anche gli atti processuali, poiché se il legislatore avesse voluto escluderli ne avrebbe fatto esplicita menzione. Con il secondo motivo di appello l’appellante lamenta che i giudici di prima istanza non si sarebbero pronunciati sull’eccezione relativa alla violazione del diritto di difesa per violazione degli artt. 6 e 7 della Legge n.212/2000 in quanto negli atti impugnati era stata omessa l’indicazione dell’ufficio o organo presso il quale richiedere informazioni o comunque chiedere il riesame in sede di per cui l’associazione, per far valere le proprie ragioni, era stata costretta ad adire l’autorità giudiziaria. Con un terzo motivo di appello l’appellante eccepiva la violazione azione degli artt.16 e 71 DPR 131/86, in relazione all’art. 248 del TUSG, deducendo che la CTP non si era pronunciata sul contrasto delle norme citate con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in proposito evidenziando che il citato art. 248 prevede, in caso di omesso pagamento della somma richiesta per il CUT, l’iscrizione a ruolo entro trenta giorni, ovvero entro un termine minore di quello di 60 giorni previsto per proporre ricorso contro l’atto di invito o di irrogazione sanzione con conseguente lamentata violazione del diritto di difesa del contribuente costretto ad effettuare il pagamento del tributo in pendenza del termine di impugnazione dell’atto. Nel costituirsi in giudizio la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di ., in persona del direttore pro-tempore, eccepiva l’infondatezza e la pretestuosità dei motivi posti a fondamento dell’appello di cui chiedeva il rigetto in considerazione del fatto che nessuna disposizione normativa prevedeva l’esenzione delle Onlus dal pagamento del CUT e che non era possibile effettuare un’interpretazione estensiva del termine “atti” di cui agli artt.27 bis e 8 cit. in forza del criterio di stretta interpretazione delle norme di agevolazione tributaria che non consentiva di ricorrere né all’analogia né ad una esegesi estensiva delle norme di legge. All’odierna pubblica udienza le parti venivano ammesse alla discussione orale e, all’esito, sulle conclusioni rassegnate a verbale, l’appello veniva posto in decisione.
Ritiene il Collegio che l’appello sia privo di fondamento e, come tale, vada rigettato. In ordine al primo motivo di appello va evidenziato che, come correttamente affermato nell’impugnata decisione, l’art. 10 TUSG contiene un elenco tassativo dei processi che sono esenti dal CUT e tra questi non vi è alcuna menzione dei processi proposti dalle ONLUS, anche perché, come correttamente fatto rilevare dall’appellata CTP, l’elencazione fa riferimento all’oggetto dei processi e non ai soggetti che li hanno proposti. In proposito una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito che l’esenzione dal contributo suddetto è giustificabile alla luce dell’art. 10 del citato DPR n. 115 solo in base ad un criterio di meritevolezza in funzione della solidarietà sociale dell’oggetto del giudizio e non in considerazione della qualità del soggetto anche in ragione di esigenze costituzionali di parità di trattamento (Cassazione civile, sezione VI n.14332 del 5 giugno 2018). Quanto poi alla violazione degli 27 bis del DPR 642/72 e 8 della legge 264/91, questa Commissione ritiene che sia condivisibile l’orientamento della Suprema Corte che, con la sentenza n.21522/2013 ha ritenuto che l’articolo in questione vada interpretato in senso riduttivo in quanto la dizione “atti” è riferibile ai soli atti amministrativi ovvero: documenti, istanze, contratti, copie, estratti, certificazioni e attestazioni, posti in essere o richiesti dalle Onlus mancando il riferimento ad attività di natura giudiziaria in qualsivoglia sede e forma esplicate. In merito al secondo motivo la Commissione ne rileva la inammissibilità ai sensi dell’art. 57 Dlgs. 546/92, in quanto eccezione nuova mai proposta in precedenza e quindi improponibile in questa sede. In ogni caso l’anzidetta eccezione appare infondata in quanto, come si desume dall’esame degli atti, il responsabile del procedimento è stato correttamente effettuato dall’Ufficio procedente. Quanto infine alla prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 248 del DPR n. 115/2002 con riferimento agli artt.3, 97 e 24 Cost. è manifestamente infondata, atteso che la disposizione censurata dall’appellante attiene ad un termine non processuale, relativo al procedimento di accertamento della debenza del tributo e, dunque, avulso dall’ambito applicativo di cui all’art. 24 Cost., tenendo anche in debita considerazione che, in sede procedimentale, esistono specifiche norme che permettono al contribuente di presentare deduzioni difensive e istanze di autotutela che la P.A. deve riscontrare. Parimenti infondata è la questione di costituzionalità con riferimento all’art 97 Cost., perché priva di adeguato supporto argomentativo dal momento che l’appellante non ha in alcun modo esplicitato i motivi per i quali il citato art. 248 si porrebbe in contrasto con la norma costituzionale richiamata che attiene all’organizzazione dei pubblici uffici e alle sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari pubblici. L’appello va pertanto respinto e, per l’effetto confermata l’impugnata decisione con eccezione della condanna alle spese di giustizia in quanto la peculiarità delle questioni trattate e i dubbi interpretativi sulle norme regolanti la materia sono da ritenersi gravi ed eccezionali ragioni che giustificano, in parziale accoglimento dell’appello, la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in conformità con quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018.
La Commissione, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell’appello conferma la legittimità degli atti impugnati e compensa tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
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