Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte sezione 4 sentenza n. 1088 depositata il 14 ottobre 2019
Diritti doganali – veicoli extracomunitari
Per la circolazione, per un periodo non superiori a sei mesi, nel territorio dell’Unione Europa con targa e documenti extracomunitari in esenzione dal pagamento dei diritti doganali i veicoli, ad uso privato e occasionale, appartenenti a persona residente all’estero, devone sussistere alcuni requisiti.
FATTO
Con ricorso depositato il 1.12.2017, il sig. XX impugnava avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino un atto di BMV immatricolato in Albania con targa – telaio emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a seguito di un sequestro amministrativo della stessa autovettura eseguito dalla GdF di Torino.
Tale provvedimento era stato emesso poiché tale veicolo, intestato al ricorrente (cittadino albanese) era stato accertato- dall’intervento di una pattuglia della Guardia di Finanza- circolare sul territorio italiano, con alla guida un cittadino albanese residente in Italia (tal ed in assenza del proprietario, non risultando che il veicolo fosse stato regolarmente importato o ammesso temporaneamente nel territorio doganale nazionale, con conseguente integrazione del reato di contrabbando.
La contribuente eccepiva anzitutto la nullità dell’atto impugnato, per vizio di motivazione, infondatezza nel merito, violazione del diritto di difesa, contraddittorietà ed illogicità.
In particolare, eccepiva l’assoluta buona fede del XX, il quale, essendosi allontanato da Torino per alcuni giorni, aveva affidato le chiavi della sua macchina ad un suo amico, il ZZ, parcheggiandola sotto la sua abitazione. Il ricorrente sosteneva che la normativa italiana sul punto era articolata e complessa, con conseguente oggettiva difficoltà di interpretazione, e che quindi l’attuale appellante doveva ritenersi essere caduto in un errore scusabile.
Alla luce di queste premesse, quindi, il contribuente chiedeva l’annullamento dell’atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio di Torino, affermando la piena legittimità del provvedimento impugnato, posto che il veicolo in questione non aveva adempiuto alle formalità doganali necessarie all’importazione definitiva del bene sul territorio italiano, né il contribuente aveva dimostrato la sussistenza dei presupposti necessari a giustificare una temporanea importazione.
L’Ufficio chiedeva quindi il rigetto del ricorso del contribuente.
La CTP di Torino, con sentenza datata 29.6.2018, respingeva il ricorso del contribuente, affermando l’insussistenza dei presupposti per l’esenzione daziaria all’immissione di un mezzo di trasporto estero nella U.E.. Aggiungeva che la normativa non dava adito a particolari dubbi interpretativi, con conseguente infondatezza dell’eccezione sollevata dal contribuente.
Avverso tale decisione, proponeva tempestivo appello il contribuente, lamentando come la decisione di prime cure non aveva compiutamente considerato l’eccezione di buona fede sollevata in primo grado e quindi era afflitta da un difetto di motivazione. Nel merito ribadiva il proprio errore scusabile.
Chiedeva conseguentemente la riforma della decisione di primo grado.
Si costituiva in giudizio anche nel grado di appello l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio di Torino, ribadendo sostanzialmente le difese già fatte valere in primo grado.
All’esito dell’udienza pubblica in data 8.10.2019, veniva infine pronunciata la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione di primo grado risulta del tutto corretta e merita integrale conferma.
Sotto il profilo fattuale è infatti pacifico che l’automezzo fatto oggetto di confisca è di proprietà di un cittadino (l’attuale appellante) extracomunitario, più precisamente di nazionalità albanese, residente in Albania. Altrettanto incontestato è il fatto che tale veicolo è stato rinvenuto circolare all’interno del territorio italiano, senza aver assolto al pagamento dei relativi diritti di confine. Inoltre, al momento del controllo della Guardia di Finanza tale veicolo era condotto da altro cittadino albanese (tale xxxxx) mentre su detta autovettura non era presente il proprietario, il quale si trovava al di fuori del territorio doganale, in Albania.
Giova precisare che il volontario affidamento del veicolo al sig. è stato riconosciuto apertis verbis dall’attuale appellante anche nell’atto introduttivo della presente fase processuale. Sotto il profilo giuridico, dunque, è doveroso notare che, nel caso concreto, non sussistevano i requisiti necessari a giustificare l’ammissione temporanea del bene- precisamente di un mezzo di trasporto- nel territorio comunitario.
Infatti, l’ammissione temporanea delle merci, inclusi i mezzi di trasporto, è disciplinata dall’art. 216 T.U.L.D. e dagli artt. 554 e ss. del D.A.C.C. (Reg. CEE 2.7.1993 n. 2454, Regolamento di attuazione del Codice Doganale Comunitario).
In base a tale normativa i veicoli, ad uso privato ed occasionale, appartenenti a persona residente all’estero, possono circolare nel territorio dell’Unione Europea, con targa e documenti extracomunitari, in esenzione dal pagamento dei diritti doganali, per un periodo non superiore a sei mesi (anche non continuativi a decorrere dal primo ingresso nel territorio dell’Unione europea), solo ed esclusivamente se sussistono alcuni requisiti. In linea generale, la possibilità di godere dell’esenzione daziaria all’immissione del mezzo di trasporto estero nell’Unione è riservata ai soggetti residenti extra U.E., salve specifiche deroghe.
Condizione primaria è la residenza fuori dal territorio doganale, riferita sia al proprietario sia al conducente. La mancanza dei requisiti previsti comporta, ai sensi degli articoli 216, 282, 292 del TULD (D.P.R. n. 43/1973), l’integrazione della fattispecie del contrabbando per la quale il successivo articolo 301 prevede la confisca del veicolo.
L’articolo 216 del D.P.R. n. 43/1973, il quale, rinviando alla precedente Convenzione di New York del 1954 (resa esecutiva con la legge n. 1163/1957) per la definizione delle condizioni legittimanti l’importazione e l’esportazione temporanea di veicoli ad uso privato, stabilisce che, qualora l’uso di tali veicoli nel territorio dello Stato avvenga in violazione delle condizioni indicate dall’accennata convenzione, trovino applicazione le sanzioni previste in tema di contrabbando.
Giova infatti precisare che, a norma dell’art. 560 Reg. CEE 2.7.1993 n. 2454, “Le persone fisiche stabilite nel territorio doganale della Comunità” possono beneficiare dell’esonero totale dai dazi all’importazione solo “se adibiscono un mezzo di trasposto ad uso privato, a titolo occasionale e secondo le istruzioni del titolare dell’immatricolazione che si trova nel territorio doganale al momento dell’utilizzazione”. Orbene, siffatta disposizione non può certamente ritenersi applicabile al caso in esame, poiché è del tutto pacifico che il titolare dell’immatricolazione, al momento della verifica operata, non si trovava affatto sul territorio italiano.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti avuto modo di precisare chiaramente che: “La Convenzione di New York del 4 giugno del 1954, resa esecutiva in Italia con la legge 27 ottobre 1957 n. 1163, consente l ‘introduzione in franchigia temporanea di un veicolo nel territorio dello Stato – contraente limitando tale trattamento ai soli veicoli appartenenti a persone aventi la loro residenza fuori dello Stato in cui avviene l ‘importazione e stabilendo, come condizione, che il veicolo sia importato per uso privato del soggetto che si giova della franchigia e in occasione di una sua visita temporanea nel territorio dello Stato. Ne consegue che se una delle dette condizioni viene a mancare, si configura il reato di contrabbando (D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 art. 216), nei confronti sia del terzo che, privo dei requisiti di legge, faccia uso del mezzo, sia del proprietario che, conoscendo la condizione del terzo, tale uso consenta.” (Cass n. 46532/2015).
L’accertata sussistenza dell’ipotesi di contrabbando comporta l’applicazione della confisca obbligatoria del veicolo ai sensi dell’art. 301 D.P.R. n. 43/1973 (T.U.L.D.) e dell’art. 20 della L. n.689/1981.
La normativa sopra richiamata, come già evidenziato nella decisione di prime cure, non presenta particolari difficoltà interpretative e non appare quindi assolutamente scusabile l’errore di diritto (sul contenuto del precetto) prospettato dalla difesa de l Conseguentemente, un’eventuale errata convinzione del proprietario del mezzo circa la liceità della sua condotta non risulta idonea ad escludere la responsabilità del proprietario del veicolo nell’affidare volontariamente il mezzo alla guida di un connazionale residente sul territorio italiano.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti statuito quanto segue: < ogni caso, secondo l’orientamento di questa Corte e della stessa dottrina, la confisca in materia di contrabbando costituisce una deroga al regime dell’istituto delineato dall’art. 240 c.p. e dalle altre norme che disciplinano le misure di sicurezza patrimoniali, sia sotto il profilo della doverosità, sia sotto quello dell’appartenenza delle cose, escludendosi la possibilità di confisca solo qualora la cosa appartenga a persona estranea al reato alla quale non può essere mosso alcun addebito. […] In proposito si è statuito (cfr. per tutte Cass. n. 41876 del 2007) che, nel caso venga utilizzato per il trasporto un mezzo di proprietà di un terzo estraneo al reato, quest’ultimo ha l ‘onere di provare, al fine di evitare la confisca obbligatoria ed ottenere la restituzione del mezzo, di non averne potuto prevedere, nemmeno a titolo di colpa, l ‘illecito impiego anche occasiona/e da parte di terzi e di non essere incorso in un difetto di vigilanza» (Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 14860 del 16 aprile 2010).
Il ricorso del contribuente deve quindi essere totalmente respinto e la sentenza di prime cure interamente confermata.
In conseguenza di quanto precede, si devono pure condannare l’appellante alla refusione delle spese di giudizio del grado, liquidate come in dispositivo.
condanna l’appellante al rimborso delle spese di lite del grado di appello, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00.
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