Commissione Tributaria Regionale per la Campania sezione 21 sentenza n. 9261 depositata il 3 novembre 2017
FATTO E DIRITTO
1. Con istanza depositata in segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, la F. S. s.a.s. proponeva ricorso avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS), notificata il 13.11.2014, avente ad oggetto un credito dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Il di Napoli, per complessivi € 882.706,67, a seguito del mancato pagamento rateizzato di un atto di adesione.
Precisava di aver sottoscritto due atti di adesione, ai sensi del D.Lgs n. 218/1997: quello n. (OMISSIS), per la definizione dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS), relativo all’anno 2009; nonché quello n. (OMISSIS) per la definizione dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS), relativo all’anno 2010.
Chiariva che con i predetti atti erano state definite le maggiori imposte dovute dalla società a titolo di IRAP, IVA, interessi e sanzioni, per un totale complessivo di € 577.050, 11, optando per il pagamento in 12 rate trimestrali.
Lamentava di non avere risorse finanziaria, non esercitando alcuna attività, ed avendo come unico fine la liquidazione del proprio patrimonio immobiliare.
Aggiungeva, di aver regolarmente pagato le prime tre rate, ma che a seguito del decreto di sequestro preventivo disposto il 16.1.2014 dal GIP del Tribunale di Nola su tutti i beni mobili registrati, beni immobili, disponibilità finanziarie e quote societarie intestate al socio di maggioranza, A. L., quest’ultimo era stato nella materiale impossibilità di pagare le successive rate.
Ragion per cui la società chiedeva la disapplicazione delle sanzioni applicate in misura del 60% per difetto dell’elemento psicologico e per causa di forza maggiore. In subordine, rappresentava che le sanzioni erano state erroneamente determinate non sul residuo dell’importo dovuto a titolo delle imposte, ma sul residuo dell’importo dovuto a titolo di imposte già maggiorato degli interessi
lnfine, contestava la debenza dei compensi per la riscossione.
Tanto premesso, chiedeva l’annullamento parziale dei ruoli limitatamente all’importo calcolato per le sanzioni (ossia di € 19.4570,38 per l’anno 2009, e di € 60.347,58 per l’anno· 2010) e per i compensi di riscossione (ossia, di € 39.221,77).
In mero subordine, chiedeva la rideterminazione delle sanzioni, annullando quelle concernenti un importo di € 19.483,03 per l’anno 2009, ed € 4.268,58 per l’anno 2010. Con vittoria delle spese di lite.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni in cui chiedeva il rigetto del ricorso.
L’ufficio depositava, in data 15.7.15, memorie illustrative deducendo di aver disposto lo sgravio parziale, riducendo le sanzioni dell’importo di € 19.483,03 per l’anno 2009, ed € 4.268,58 per l’anno 2010, come richiesto in via subordinata dal contribuente.
Anche la F. S. sas depositava memorie illustrative insistendo per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni.
La Equitalia Sud spa non si costituiva in giudizio.
La Commissione Tributaria Provinciale adita, con la sentenza n. 1483/17/2016 del 29.1.2016, accoglieva parzialmente il ricorso, annullando le sanzioni di € 19.4570,38 per l’anno 2009 e di € 60.347,58 per l’anno 2010; compensava le spese di lite.
2. Con il presente appello, ritualmente notificato, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Napoli impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli la predetta sentenza.
Rappresentava la non impugnabilità dell’atto di definizione a seguito di adesione da parte della società contribuente.
Censurava la decisione di prime cure nella parte in cui era stato ritenuto configurabile uno stato di forza maggiore alla base del mancato pagamento delle rate.
Precisava che il sequestro preventivo era stato disposto nei confronti dei beni del sodo accomandatario della società, sig. L., titolare del 95,83% del capitale ma non della F. S. sas. E che quest’ultima, distinto soggetto giuridico, aveva nella propria disponibilità un bene immobile del valore di € 5.000.000,00.
Insisteva per la conferma della cartella esattoriale nella misura risultante a seguito dello sgravio, previa riforma della sentenza, con vittoria delle spese di lite.
La F. S. sas non sì costituiva in giudizio .
Disposta’ la notifica dell’appello, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, sì costituiva in giudizio depositando controdeduzioni in cui chiedeva l’accoglimento dell’appello. Deduceva la propria estraneità al merito della questione e di aver correttamente operato l’iscrizione a ruolo delle somme.
All’esito della pubblica discussione, la Commissione ha deliberato come da dispositivo versato in atti.
3 . L’appello è fondato e va, pertanto, accolto .
Essendo pacifiche le circostanze di fatto, ritiene questa commissione di non condividere il ragionamento operato dai giudici di prime cure, e posto a base della motivazione contestata; ossia che il sequestro preventivo dei beni del socio accomandatario abbia impedito il pagamento delle rate di cui agli atti dì adesione concernenti la F. S. s.a.s.
Sul punto, è stato recentemente affermato che il concetto di forza maggiore, richiamato nell’art. 6 del D.lgs n. 472/1997, va interpretato in modo conforme a quello elaborato dalla giurisprudenza euro-unitaria.
Testualmente, “con la sentenza della Corte di Giustizia CE C/314106, al punto 24, è stato specificato che la nozione di forza maggiore, in materia tributaria e fiscale, comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi (cfr. anche Ord. 18.1.2005 Causa C-325103 P, Zuazaga Meabe/UAMI punto 25); che è stato, altresì, evidenziato che la nozione di forza maggiore non si limita all’impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso (CGCE sent. 15. 12. 1994 causa C-195191 P, Bayer!Commissione, punto 31, nonché sent. 17.10.2002 causa d-2Ò8f01,: Parras Medina punto 19); che, pertanto, sotto il profilo naturalistico la forza maggiore si atteggia come una causa esterna che obbliga la persona a comportarsi in modo difforme da quanto voluto, di talché essa va configurata, relativamente alla sua natura giuridica, come una esimente poiché il soggetto passivo è costretto a commettere la violazione a causa di un 7 evento imprevisto, imprevedibile ed irresistibile, non imputabile ad esso contribuente, nonostante tutte le cautele adottate” (cfr. Cass n. 22153/2017).
Nell’applicare tali principi alla fattispecie, a parere di questa Commissione assume aspetto derimente la considerazione per cui l’atto di adesione con riferimento al quale non sono state pagate le rate era relativo alla F. S. s.a.s., soggetto che va tenuto nettamente distinto dal socio, sig. L.
Ed è pacifico che tale società (cfr. pag. 5 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) avesse nella propria disponibilità un bene immobile del valore di circa Euro 5.000.000,00, sito nel comune di Salerno.
Ragion per cui non può ritenersi sussistente, in ragione dell’orientamento giurisprudenziale di cui sopra, l’elemento soggettivo ed oggettivo caratterizzanti l’imprevedibilità ed irresistibilità degli eventi che avrebbero impedito il pagamento dei tributi e sull’adozione di idonee precauzioni per evitare la situazione venutasi a creare in capo al socio.
Ne consegue che l’appello dell’ufficio merita accoglimento.
4. Tenuto conto della complessità della questione e delle oscillazioni della giurisprudenza, va disposta la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
€ accoglie l’appello dell’ufficio;
€ compensa le spese del doppio grado di giudizio.
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