Commissione Tributaria Regionale per la Liguria sentenza n. 151, sezione 1, depositata il 3 febbraio 2020
Non risulta possibile applicare alla procedura di collaborazione volontaria di cui al D. L. 167/990, la disciplina della cd. Voluntary Disclosure bis stabilita D. L. 193/2016, successivamente intervenuta e più favorevole al contribuente. In quanto le norme che riconoscono agevolazioni o benefici fiscali sono norme ad interpretazione rigida ed anelastica, in quanto rigorosamente legata al dato letterale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora F.G. ricorreva avverso gli avvisi di accertamento:
– n. 25001V238922/2016 per l’anno 2010
– n. 25001 V239036/2016 per l’anno 2011
– n. 25001V239058/2016 per l’anno 2012
– n. 25001V239089/2016 per l’anno 2013
emessi dal Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, a seguito di richiesta della contribuente, di accesso alla procedura di collaborazione volontaria attraverso la quale la stessa rendeva noto di aver detenuto disponibilità finanziarie all’estero.
La contribuente avrebbe dovuto pagare la prima rata della somma dovuta entro il 18/7/2016 mentre il pagamento aveva luogo il 22/8/2016.
L’Ufficio pertanto non riteneva perfezionata la procedura di collaborazione non avendo la contribuente rispettato i termini previsti dall’art. 5 quater D.L. 167/1990.
La CTP della Spezia accoglieva il ricorso della contribuente in considerazione del breve ritardo e della assenza di danno erariale.
L’Ufficio propone appello chiedendo la riforma della sentenza e la convalida degli accertamenti, in quanto il pagamento della prima rata avrebbe dovuto essere effettuato nei termini e con le modalità previste dalla legge.
Avendo la contribuente eseguito il pagamento della prima rata oltre i termini previsti (con un ritardo di 35 giorni) secondo l’appellante sarebbero venuti meno gli effetti della procedura.
Resiste la contribuente richiedendo l’applicazione della successiva procedura di Voluntary Disclosure (D.L. 193/2016), più favorevole al contribuente, nonché richiamando l’ordinanza in data 7/1/2019 della CTP Genova che ha rimesso alla Corte Costituzionale la valutazione della costituzionalità degli artt. 5 quater e 5 quinquies del D.L. 167/1990 in relazione agli artt. 3, 27, 53 e 97 Cost.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale della Spezia, appellante: “Voglia Codesta Commissione Tributaria Regionale, in riforma della sentenza oggetto di impugnazione, confermare gli avvisi di accertamento impugnati.
Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio ai sensi dell’art. 15 decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546″.
Per la signora F.G., appellata: “Voglia codesta Ecc.ma Commissione Tributaria Regionale della Liguria, previa reiezione dell’appello avversario, confermare integralmente la sentenza indicata in epigrafe, ribadendo che quanto accaduto non è stato eseguito in malafede, né ha causato danno all’Erario (tutte le somme sono state interamente versate, compreso gli interessi) pertanto si chiede la condanna della controparte al pagamento dei diritti, spese ed onorari del giudizio, con gli interessi ex lege “.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è fondato.
La ricorrente si è avvalsa di una procedura agevolativa che, come tale, richiede per un principio incontestabile, la rigida applicazione delle norme contenute.
Sul punto ancora recentemente si sono espresse con l’ordinanza n. 11373 del 2015 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui costituisce caposaldo dell’ordinamento tributario il principio secondo cui le norme che riconoscono agevolazioni o benefici fiscali in deroga all’ordinario regime d’imposizione, sono norme ad interpretazione rigida ed anelastica, in quanto rigorosamente legata al dato letterale.
Conseguenza di ciò è che non risulta possibile invocare l’applicazione, alla procedura di collaborazione volontaria di cui al D.L. 167/1990, delle norme di cui alla cd. Voluntary Disclosure bis fissate dal successivo D.L. 193/2016.
Il comma 10 dell’art. 5 quinques D.L. 167/90 è chiaro nello stabilire che “se il contribuente destinatario dell’invito … o che abbia sottoscritto l’accertamento di adesione e destinatario dell’atto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti dall’art. 5 quater comma 1 lettera b), la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti.
L’Ufficio non poteva pertanto che procedere con il mancato riconoscimento del perfezionamento.
Né può sostenersi che il ritardo nel versamento delle somme dovute (35 giorni) sia da considerarsi “lieve” in quanto, anche qualora si ritenesse applicabile al caso di specie l’art. 15 ter del DPR 602/1973, è appena il caso di rammentare che il comma 3 lett. b) di tale norma stabilisce che “E’ esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni”.
La presenza di contrasti giurisprudenziali in relazione alla materia oggetto del contendere consente di compensare parzialmente le spese del giudizio, limitandone l’entità al rimborso in favore dell’Ufficio, da parte della contribuente, del contributo unificato.
P.Q.M.
Accoglie l’appello dell’Ufficio.
Condanna la contribuente al pagamento delle spese del giudizio, rimborso all’Ufficio del contributo unificato.
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