Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, sezione n. 5, sentenza n. 3005 depositata l’ 8 giugno 2020
TARSU – irretroattività delle denunce di variazione della superficie
Ai fini della TARSU le denunce di variazione in riduzione della superficie da assoggettare a tassazione, prodotte in ritardo, non possono mai avere effetto retroattivo
Testo:
L’Ufficio Tributi del Comune di Catania notificava, in data 12 maggio 2009, a C. I. cartella di pagamento n. 293 2009 0008731522 con la quale richiedeva il pagamento della TARSU per gli anni dal 2002 al 2007.
Il destinatario di tale cartella proponeva ricorso avanti la Commissione tributaria provinciale di Catania eccependo per gli anni 2002, 2003 e 2004 il decorso del termine quadriennale e per gli altri anni l ‘illegittimità della tariffa approvata dal Consiglio Comunale solamente in data 22.12.2005. Contestava altresì la superficie catastale indicata in cartella per metri quadrati 100 mentre in effetti la superficie sarebbe di metri quadrati 65. Chiedeva l’annullamento dell’avviso.
Il comune di Catania costituendosi contestava tutte le affermazioni di parte.
La Commissione adita con sentenza nr. 768116114 del 29 settembre 2014 rilevava che il Comune aveva ridotto la superficie riducendola a metri quadrati 65 e rigettava il ricorso proposto e compensava le spese.
Avverso tale sentenza propone appello il sig. C. I. eccependone la carenza della motivazione, eccependo che la notifica della cartella è stata eseguita da un privato (Compunet sei) per cui è da ritenere inesistente, contesta l’esistenza dello sgravio parziale con la riduzione da 100 metri quadrati a 65 metri quadrati. Chiede la riforma della sentenza impugnata.
Il Comune di Catania costituendosi in giudizio precisa che la riduzione della superficie è stata ridotta a far data dall’istanza presentata (dal 2010). Chiede la conferma della sentenza impugnata.
La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, esaminati gli atti, ritiene meritevole di conferma l’impugnata sentenza.
Relativamente al motivo circa la notifica tramite vettore privato, tale affermazione è inconsistente; anzi è smentita dalla documentazione in atti. Infatti il Collegio ritiene che la notifica sia stata regolarmente effettuata a cura di Poste Italiane; per cui sul punto l’appello deve essere rigettato.
In merito alla riduzione della superficie da assoggettare a tassazione, il Collegio rileva che le denunce di variazione prodotte in ritardo non possono mai avere effetto retroattivo. Infatti la riduzione della superficie dell’immobile, per pagare un importo minore a titolo di tassa sui rifiuti, deve essere dichiarata tempestivamente.
Del resto, solo dopo la presentazione della dichiarazione l’Amministrazione Comunale può accertare e valutare la fondatezza delle richieste avanzate dall’interessato (cfr. Cass. 4602/2018).
In considerazione della recente giurisprudenza di merito formatasi sulla fattispecie, sussistono fondati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l’appello del contribuente e conferma la sentenza impugnata, Spese compensate.
Catania 5 dicembre 2019
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