Commissione Tributaria Regionale per la Toscana sezione 5 sentenza n. 1391 depositata il 8 ottobre 2019
Validità dell’indicazione a stampa del nominativo del responsabile in luogo della sottoscrizione
Svolgimento del processo
Con sentenza deliberata il 29.11.2017 e depositata il 4.1.2018, n. 10/3/18 (estenditrice: Cristiana Bruni), la Commissione tributaria provinciale di Pisa respinse il ricorso proposto da C. S. avverso avviso di pagamento per tarsu-tia 2015.
A sostegno della decisione di rigetto la Commissione di primo grado osservò:
a) che l’eccezione di incompetenza, sollevata dalla ricorrente, era infondata, in quanto la Sepi Spa, che aveva emesso l’avviso, era una società in house partecipata, oltre che, per la maggioranza delle quote, dal Comune di Pisa, anche da altri Comuni della zona, tra i quali quello di Santa Croce sull’Arno, nel territorio del quale si trovava l’immobile oggetto del tributo;
b) che il difetto di motivazione non ricorreva, in quanto l’avviso in questione conteneva tutti i dati rilevanti;
c) che la firma dell’atto non era necessaria, essendo stato, l’atto stesso, emesso con sistemi informatici automatizzati.
Con atto depositato il 5.3.2018 la predetta contribuente propose appello avverso la sentenza ora ricordata, riproponendo, in sostanza, le tesi disattese dal primo giudice.
Costituitasi in giudizio la Sepi Spa contrastò l’appello in questione in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto.
La Commissione ha deliberato la presente sentenza all’udienza del 23.9.2019.
Motivi della decisione
l) L’appello è, a parere della Commissione, manifestamente infondato, se non inammissibile per difetto di specificità, ex articolo 53 del decreto legislativo numero 546/1992: le ragioni per le quali l’impugnazione è stata respinta dalla Commissione di primo grado sono, infatti, perfettamente condivisibili posto che:
a) la Sepi Spa è una società in house partecipata esclusivamente da enti locali, tra i quali il Comune di Santa Croce sull’Arno: dunque la Sepi era pienamente legittimata a svolgere il servizio relativo ai rifiuti urbani nel territorio di quest’ultimo Comune e ad emettere i corrispondenti avvisi di pagamento; è vero che il Comune di Santa Croce possiede solo l’l% del capitale sociale della Sepi, percentuale, forse, insufficiente a consentire ad esso l’esercizio di un controllo analogo individuale autonomo (pur dovendosi, comunque, tener conto del fatto che il concetto di controllo analogo a quello che il Comune avrebbe sui propri uffici responsabili del servizio ove esercitasse lo stesso servizio in proprio è ben diverso dal normale concetto di controllo utilizzabile nel diritto commerciale); va considerato, però, a tale riguardo, che il requisito dell’esistenza del controllo analogo deve essere scrutinato, per quanto riguarda le società in house a partecipazione multipla, in riferimento agli enti pubblici azionisti considerati complessivamente, e non singolarmente: ciò, sostanzialmente per la considerazione dell’omogeneità degli interessi di cui, in concreto, è portatore il ceto delle pubbliche amministrazioni azioniste (sul punto v., ex multis, proprio in riferimento alla Sepi, Cassazione civile, sez. trib., 11/1/2018, n. 456, ove leggesi fra l’altro: « … è appurato che Sepi Spa sia società, costituita nel 2004 ed aperta ad altri soci nel 2007, di intera partecipazione pubblica; in quanto detenuta esclusivamente dal Comune di Pisa (che la controlla con il possesso di 251.235 azioni su 258.500) e da altri Comuni, di minori dimensioni, siti nella medesima area geografica (Cascina, Santa Croce sull’Arno, Montecatini Val di Cecina, Vecchiano, Comunità Montana Val di Cecina). Altrettanto assodato è che la stessa: sia assoggettata, nel conseguimento dell’oggetto sociale, ad un potere gestionale e ad un controllo sugli organi di governance, ad opera degli enti pubblici affidanti (assunti, come detto, nella globalità della partecipazione pubblica da essi unitariamente espressa), analogo a quello da questi ultimi esercitato sui propri organismi interni nell’espletamento di servizi pubblici di altra tipologia … »; v. anche Consiglio di Stato, sez. V, 18/7/2017, n. 3554: «Nel caso di affidamento in house, conseguente all’istituzione da parte di più enti locali di una società di capi tali da essi interamente partecipata, il requisito del controllo analogo deve essere verificato secondo un criterio sintetico e non atomistico, sicché è sufficiente che il controllo della mano pubblica sull’ente affidatario, purché effettivo e reale, sia esercitato dagli enti partecipanti nella loro totalità, senza che necessiti una verifica della posizione di ogni singolo ente»; in tale pronunzia si nota correttamente, fra l’altro, che «… è la stessa direttiva 2014/24/UE, all’art. 12, a chiarire che “singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni partecipanti“ e che “non è quindi necessario che tutti i soci possiedano un proprio rappresentante all’interno del consiglio di amministrazione, ben potendo essere rappresentati congiuntamente, sia pure in posizione di minoranza»);
b) l’avviso di pagamento di cui trattasi recava i dati sufficienti a delineare la pretesa tributaria;
c) la giurisprudenza invocata dell’appellante per sostenere l’irregolarità dell’emissione dell’atto, privo di sottoscrizione autografa del funzionario suo autore, riguarda, in realtà, i concessionari della riscossione, mentre la Sepi non è una concessionaria ma una società in house, in riferimento alla quale l’emissione dell’atto oggetto di impugnazione, privo di sottoscrizione autografa, risulta conforme alla norma specificamente applicabile, di cui all’articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (sul punto cfr., da ultimo, Cassazione civile, sez. trib., 14/5/2019, n. 12756: «In tema di tributi regionali e locali, qualora l’atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la relativa sottoscrizione può essere legittimamente sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile individuato da apposita determina dirigenziale, non essendo stato abrogato l’art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, norma speciale che conserva la sua efficacia»);
d) la condanna alle spese è stata pronunciata in conformità a quanto previsto dal comma 2 sexies dell’articolo 15 del decreto legislativo 31.12.1992, n. 546 (del seguente tenore: «2 sexies. Nella liquidazione delle spese a favore dell’ente impositore, dell’agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo ivi previsto … »).
2) In definitiva, dunque, l’appello proposto dalla contribuente va respinto in toto.
3) Le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo, seguono la soccombenza dell’appellante.
P Q M
la Commissione tributaria regionale di Firenze, V Sezione, rigetta l’appello; condanna l’appellante al rimborso delle spese del grado d’appello, liquidate in euro 700, oltre iva e accessori.
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