Commissione Tributaria Regionale per le Marche, sezione n. 4, sentenza n. 290 depositata il 16 giugno 2020
Tassa di concessione governativa su abbonamenti telefonici – Comuni – Debenza
motivazione
Si discute circa la debenza da parte dei Comuni di . e di .. al pagamento della tassa di concessione governativa sugli abbonamenti telefonici. L’Ufficio, reputando i Comuni tenuti al pagamento della tassa, ha rigettato le richieste di rimborso effettuate da entrambi gli enti territoriali per gli anni 2007- 2010.
La Commissione Provinciale ha ritenuto legittimo il rifiuto dell’Ufficio.
L’appello non appare fondato. In tema di radiofonia mobile gli enti locali sono soggetti passivi d’imposta (vedere in questo senso Cass.civ.n.30244/20 18) Inoltre le sezioni unite della Suprema Corte hanno affermato che: in tema di radiofonia mobile, gli enti locali sono tenuti al pagamento della tassa governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari, non estendendosi ad essi l’esenzione riconosciuta dall’art. 13 bis, comma l, del d.P.R. n. 641 del 1972, a favore dell’Amministrazione dello Stato, trattandosi di norma di agevolazione fiscale di stretta interpretazione, e attesa, ai sensi dell’art. l, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, l’inesistenza di una generalizzata assimilazione tra amministrazioni pubbliche, la cui configurabilità presuppone una specifica scelta (nella specie, non adottata) legislativa (vedere Cass.civ.sez.un.n.9560/2014) Conformi sono le successive decisioni della Suprema Corte (vedere sentenza n.23081/20 19). Risulta infine irrilevante l’abrogazione dell’art. 318 del d.P.R. 28 marzo 1973, n. 156, ad opera dell’art. 218 del d.lgs. l agosto 2003, n. 259 e la disciplina nazionale non è contraria alla disciplina comunitaria.
Tale abrogazione non ha fatto venire meno l’assoggettabilità dell’uso del “telefono cellulare” alla tassa governativa di cui all’art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in quanto la relativa previsione è riprodotta nell’art. 160 del d.lgs. n. 259 cit. Va, irifatti, esclusa- come anche desumibile dalla norma interpretativa introdotta con l’art. 2, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2014, n. 4, conv. con modif. in legge 28 marzo 2014, n. 50, che ha inteso la nozione di stazioni radioelettriche come inclusiva del servizio radiomobile terrestre di comunicazione – una differenziazione di regolamentazione tra “telefoni cellulari” e “radio-trasmittenti”, risultando entrambi soggetti, quanto alle condizioni di accesso, al d.lgs. 259 cit. (attuativo, in particolare, della direttiva 2002/20/CE, cosiddetta direttiva autorizzazioni), e, quanto ai requisiti tecnici per la messa in commercio, al d.lgs. 5 settembre 2001, n. 269 (attuativo della direttiva 1999/5/CE), sicché il rinvio, di carattere non recettizio, operato dalla regola tariffaria deve intendersi riferito attualmente all’art. 160 della nuova normativa, tanto più che, ai sensi dell’art. 219 del medesimo d.lgs., dalla liberalizzazione del sistema delle comunicazioni non possono derivare “nuovi o maggiori oneri per lo Stato”, e, dunque, neppure una riduzione degli introiti anteriormente percepiti. Né, in ogni caso, l’applicabilità di siffatta tassa si pone in contrasto con la disciplina comunitaria attesa l’esplicita esclusione di ogni incompatibilità affermata dalla Corte di giustizia (CGCE, 12 dicembre 2013 in C-335/2013).(Cass.civ.sez.un.9560/2014).
La tassa è quindi dovuta e legittimati passivi sono i due Comuni. Le ragioni della decisione e l’incertezza giurisprudenziale giustificano la compensazione del spese.
per questi motivi
rigetta l’appello e compensa le spese.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Commissione Tributaria Regionale per le Marche sez. 4 sentenza n. 56 depositata il 20 gennaio 2022 - In tema di radiofonia mobile, gli enti locali sono tenuti al pagamento della tassa governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari. L'esenzione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 settembre 2020, n. 19767 - In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sulla base degli artt. 62 e 64 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, i Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su…
- INPS - Messaggio n. 3433 del 29 settembre 2023 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Progetto PNRR “Realizzazione gestione domestici su App INPS Mobile” e Progetto PNRR “Sviluppo APP INPS” - Gestione dei rapporti di lavoro domestico - Rilascio…
- INPS - Messaggio n. 4642 del 22 dicembre 2023 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Progetto “Realizzazione Gestione Domestici su App INPS Mobile” e Progetto “Sviluppo APP INPS” - Gestione dei rapporti di lavoro domestico - Rilascio nuove…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37420 depositata il 21 dicembre 2022 - In tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani (TARSU) pur in caso di omissione della denuncia di cessazione di occupazione dell'immobile nell'anno in cui tale…
- Commissione Tributaria Regionale per la Puglia sez. 1 sentenza n. 3160 depositata il 2 dicembre 2021 - Il soggetto tenuto al pagamento della tassa di circolazione dei veicoli è colui che, alla scadenza del termine, risulti proprietario dei veicoli nel…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…