COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Piemonte sez. 7 sentenza n. 95 depositata il 19 gennaio 2017
Mancata procura – Inammissibilità dell’atto se non sanata nel termine previsto dalla legge.
Conclusioni delle parti
Per il contribuente QXX: “… a riforma della sentenza impugnata, dichiarare: in via pregiudiziale, 1) la nullità della sentenza impugnata per l’error in procedendo commesso dai giudici di prime cure, in quanto non si sono pronunciati su punti decisivi della controversia, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza, 2) la nullità della sentenza impugnata per error in judicando commesso dai giudici di primo grado per aver dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per carenza di delega nell’atto inviato all’Ufficio, ma presente in originale sull’atto depositato in Commissione Tributaria in palese contrasto con quanto sancito dalla Corte di Cassazione; in via principale, 1) condannare in solido l’Agenzia delle Entrate alle spese e onorari di causa del doppio grado di giudizio, 2) la sospensione cautelare della sentenza impugnata …”
Per l’Agenzia delle Entrate: “… l’Ufficio chiede a codesta Commissione Tributaria Regionale il rigetto dell’appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio”.
Svolgimento del processo
Il contribuente Qxx proponeva ricorso avanti la CTP di Torino avverso l’atto di contestazione n. T7ECO1201…, con il quale l’Ufficio aveva irrogato la sanzione di ? 298.741,50 per concorso nell’illecito amministrativo di presentazione di dichiarazione infedele commesso dalla ditta individuale FXX con riferimento all’anno 2010.
Nel ricorso il Qxx lamentava: 1) illegittimità dell’atto, lesione del diritto di difesa del contribuente e difetto di motivazione, facendo l’atto riferimento ad avvisi di accertamento non ancora notificati; 2) non applicabilità dell’art. 9, comma 1, D. Lgs. 472/97, in quanto superato dalla normativa di cui all’art. 9 del D.Lgs. 74/00; 3) autorizzazione all’ispezione rilasciata dall’Autorità Giudiziaria priva di elementi essenziali; 4) irregolarità della firma dell’atto.
Si costituiva l’Ufficio rilevando preliminarmente l’assenza della delega del contribuente nella copia del ricorso notificato all’Ufficio, con conseguente inesistenza e/o inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 12 del D.Lgs. 546/92, in quanto non risultava essere stata rilasciata valida delega al difensore che ha firmato l’atto
introduttivo, risultando in tal modo altresì non conforme alla copia notificata alla Commissione Tributaria.
Nel merito sottolineava: 1) la responsabilità dello Studio Qxx nell’emissione di fatture per operazioni inesistenti emersa a seguito di indagine; 2) l’erroneità del richiamo all’art. 9 del D.Lgs. 74/00, riguardando questo la materia penale e non anche gli illeciti amministrativi tributari; 3) la validità dell’autorizzazione concessa dalla Procura anche sotto il profilo tributario; 4) la regolarità della sottoscrizione dell’atto, essendo stata apposta in forza dell’attribuzione di una delega di firma e non di funzioni.
Il Collegio di prime cure valutava come “Per le cause di valore superiore a 2.582,28 euro, la parte privata non può stare in giudizio personalmente davanti alle Commissioni Tributarie, ma deve avvalersi dell’assistenza tecnica di un difensore. … Nel caso de quo, l’atto impugnato supera di gran lunga i 2.582,28 euro, sicché il contribuente deve proporre ricorso avvalendosi del difensore, pena l’inammissibilità. All’udienza del 27 febbraio 2014, l’Ufficio ha esibito al Collegio il ricorso notificato sul quale è risultata mancante la delega del contribuente. Pertanto dalle risultanze processuali emerge che il ricorso introduttivo è stato posto in essere da difensore privo di procura e che alla lacuna non è stato posto rimedio nei termini previsti dalla legge, ovvero entro il termine di decadenza per la proposizione dello stesso ricorso …”. Per questi motivi la CTP dichiarava inammissibile il ricorso, con assorbimento delle ulteriori questioni, e condannava la parte contribuente al pagamento delle spese del grado.
Propone appello il sig. Qxx chiedendo la riforma della sentenza impugnata per l’error in procedendo e in iudicando commesso dai giudici di prime cure, in quanto non si sarebbero pronunciati su punti decisivi della controversia, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza. In particolare, la sentenza di primo grado sarebbe errata nella parte in cui non ha tenuto conto del fatto che la procura alle liti sarebbe stata allegata al ricorso depositato innanzi alla CTP. Ripropone, altresì, il motivo relativo all’irregolarità della sottoscrizione dell’atto.
Resiste l’Ufficio, rilevando l’inconferenza del dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata, posto che la pronuncia di inammissibilità del ricorso avrebbe assorbito le questioni di merito. Quanto al secondo motivo, ribadisce le deduzioni di primo grado.
All’udienza di discussione nessuno compare per parte contribuente, mentre la rappresentante dell’Ufficio mostra il ricorso notificato all’Ufficio e si richiama agli atti depositati insistendo nelle proprie conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene dover confermare il deciso di primo grado. La mancata allegazione della procura da parte del contribuente, per uniforme e risalente giurisprudenza, materializza un’ipotesi di inammissibilità del ricorso, non emergendo alcun dato sicuro sull’effettivo conferimento della procura e sulla data della stessa. Tale “sanzione” trova la sua ratio nel principio secondo cui colui che è preposto alla difesa deve possedere i requisiti professionali enunciati dall’art. 12, comma 2, del D.Lgs. 546/92.
Il ricorso privo di procura – nelle cause di valore superiore ad ? 2.582,28 – equivale al ricorso sottoscritto personalmente dall’interessato o da un professionista non abilitato e per tale motivo tale irregolarità, se non sanata nel termine previsto dalla legge per la proposizione dello stesso ricorso, rende l’atto inesistente.
Secondo giurisprudenza univoca della Suprema Corte, infatti, la sottoscrizione del ricorso da parte del contribuente o del suo rappresentante è un requisito essenziale dell’atto in quanto attiene alla sua stessa esistenza giuridica, sicché la sua mancanza ne determina la nullità assoluta non sanabile né con la presenza del ricorrente avanti la commissione né con altri atti successivi o contemporanei regolarmente sottoscritti. Nel processo tributario, inoltre, è causa di inammissibilità del ricorso la mancata sottoscrizione sia dell’originale depositato presso la Commissione, sia della copia notificata a controparte, indipendentemente dalla circostanza che la controparte non contesti la sottoscrizione dell’originale (in tal senso si veda (Cass. civ., sez. trib., sent. 4 dicembre 2003, n. 18543).
L’eccezione di parte contribuente relativa al vizio di motivazione della sentenza di primo grado è pertanto infondata, poiché la pronuncia di inammissibilità del ricorso assorbe le questioni di merito.
La Commissione pone a carico della soccombente le spese di giudizio.
PQM
La Commissione conferma la sentenza impugnata. Condanna il contribuente alle spese del presente grado liquidate in ? 3.000,00 (tremila).
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