COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Veneto sentenza n. 1215 sez. 2 depositata il 15 novembre 2016
Massima
La CTP di Treviso aveva dichiarato inammissibile il ricorso notificato a mezzo posta elettronica certificata dal contribuente ritenendo che: “in assenza di indirizzi tecnici del Ministero che fissi le regole per l’utilizzo della PEC nel processo tributario, resta valido l’art. 16 paragrafo 4 dpr 68/2005”.Nella stessa direzione anche la decisione dei giudici di appello i quali hanno ribadito che il sistema di notificazione via pec, comunque alternativo alla modalità ordinaria, è ammesso per ora nelle sole regioni dove è stato avviato il processo tributario telematico.
Commissione
– sentito il relatore e i procuratori delle parti in pubblica udienza;
ritenuto in fatto ed in diritto
-che con sentenza n. 242/1/15, pronunciata il 23 marzo 2015 e depositata 7 aprile 2015, la Commissione tributaria provinciale di Treviso ha dichiarato inammissibile il ricorso ad essa presentato da P.M. e per l ‘effetto ha confermato la cartella di pagamento in epigrafe per Irpef relativa all’anno 2009, con condanna del contribuente alle spese liquidate in ? 1.500;
– che il ricorso riguardava un ruolo di ? 6.115,45 emesso a seguito di. recupero in base all’art. 36 bis per l’anno di imposta 2009, nei confronti del quale il contribuente aveva sostenuto che la cartella era viziata da omessa specificazione del funzionario incaricato, assenza di autorizzazione alla firma e omissione della comunicazione prodromica di irregolarità;
– che la sentenza impugnata ha affermato che il comportamento dell’Ufficio è stato corretto, avendo la parte avuto notizia di irregolarità come da ricevuta di ritorno che l’Ufficio ha esibito in primo grado; mentre, in merito al contestato invio del ricorso a mezzo pec, il primo giudice ha ritenuto che “in assenza di indirizzi tecnici del Ministero che fissi le regole per l’utilizzo della PEC nel processo tributario, resta valido l’art. 16 paragrafo 4 dpr 68/2005, secondo il quale le disposizioni del citato regolamento non si applicano, restando ferme le specifiche disposizioni normative “;
-che la decisiva questione preliminare sollevata dall’appellante è dunque quella di stabilire se sia ammissibile o meno – o meglio se fosse possibile all’atto dell’introduzione del giudizio di primo grado (29 aprile 2014) – la notifica del ricorso tributario a mezzo pec;
– che questa Commissione ritiene che le conclusioni del primo giudice siano state corrette, in quanto:
a) il ricorso va proposto a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato da parte dell’ente impositore stesso, con queste modalità alternative (ex art. 16, commi 2 e 3, nonché art. 16 bis d.lgs. 546/92): notifica a mezzo ufficiale giudiziario (art. 137 c.p.c.); consegna diretta da parte del ricorrente all’ufficio impositore; spedizione postale, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, all’ente impositore;
b) dal l° gennaio 2016 le notifiche tra le parti possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel regolamento sul processo tributario telematica (D.M. del 23 dicembre 2013, n. 163). Tale sistema di notificazione, comunque facoltativo (alternativo cioè alla modalità ordinaria), è ammesso, per ora, soltanto nelle regioni Umbria e Toscana, dove è stato avviato il processo tributario telematica, L’estensione della notifica telematica anche nelle altre regioni avverrà con l’emanazione di successivi decreti dell’amministrazione finanziaria, ma certamente non era in vigore nel nostro caso (2014);
c) circa la notifica in proprio, secondo l’art l della L 53/1994, è previsto testualmente che “L’avvocato o il procuratore legale … può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale ...“, anche a mezzo pec, ma solo limitatamente alle te materie indicate, cosicché in materia tributaria non si può dire prevista tale modalità (CTR Benevento, sentenza 395/13* e CTR Roma 54/10/2010);
d) infine, alla luce dell’art. 46, comma 2, del D.L. 90/2014, va esclusa (all’epoca considerata) l’ammissibilità delle notificazioni a mezzo posta certificata nel processo tributario, visto che la norma elice: “All’articolo 16-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 3, è aggiunto, infine, il seguente:
«3-bis. Le disposizioni dei commi 2 e [le norme tecniche per il processo civile, n.d.r.] non si applicano alla giustizia amministrativa», che più si avvicina alla giustizia tributaria;
e) si aggiunga che per il processo tributario “telematica” sono previste regole tecniche “ad hoc” in applicazione dell’art. 39, comma 8, d.l. 98/2011, convertito, con moclificazioni, dalla legge n, 111/2011, mentre a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 46, comma 2°, d.L 90/2014, le notifiche ex art. 3 bis L. 53/94 sono escluse dal rito tributario come conseguenza dell’esclusione delle medesime da quello amministrativo;
– che pertanto il ricorso originario era inammissibile ab origine e, stante l’intervenuta decadenza, non vi è spazio nemmeno per un possibile sanatoria perché l’atto ha raggiunto il suo scopo; la sentenza impugnata va così confermata;
– che, stante la novità della questione e la conseguente incertezza sul punto, le spese di lite possono essere compensate per entrambi i gradi;
P.Q.M.
conferma la sentenza impugnata compensa le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.
Venezia, nella carnera di consiglio del 24 ottobre 2016
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