Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, sentenza n. 3085 depositata il 24 marzo 2023 – La formulazione di un’offerta economica e la conseguente verifica di anomalia si fondano su stime previsionali e dunque su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità, essendo quindi impossibile pretendere una rigorosa quantificazione preventiva delle grandezze delle voci di costo rivenienti dall’esecuzione futura di un contratto e per contro sufficiente che questa si mostri ex ante ragionevole ed attendibile. In sede di procedimento di verifica dell’anomalia è poi pacificamente ammessa la progressiva riperimetrazione