CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 21 ottobre 2019, n. 91
Emendamenti, proposte e revisioni relative agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)
con riferimento alle numerose e rilevanti criticità emerse in sede di prima applicazione dei nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), Ti segnalo che il Consiglio nazionale in un incontro tenutosi al MEF il 2 ottobre scorso con il Viceministro dell’economia e delle finanze, Antonio Misiani, alla presenza degli altri vertici istituzionali del Ministero e dell’Agenzia delle entrate, ha rappresentato i gravi motivi che hanno comportato – per la prima volta nella storia della nostra professione – la proclamazione, da parte di tutte le associazioni di categoria, dello stato di agitazione dei commercialisti, nonché evidenziato l’assoluta necessità di assumere, con urgenza, i correttivi indispensabili per mettere ordine nel caos generatosi in questi mesi e per porre le basi minime di un più equilibrato rapporto Fisco-Contribuenti.
Nel corso dell’incontro, il Consiglio nazionale ha presentato il documento che Ti invio con la presente (cfr. allegato n. 1), con una serie di proposte, declinate sotto forma di emendamento e relativa relazione illustrativa, che – preso atto dell’impossibilità di sancire la facoltatività degli ISA per il 2018 a causa delle pressanti esigenze di gettito – sono ispirate dalla finalità di introdurre maggiori garanzie per i contribuenti a fronte dei ritardi e delle anomalie, anche in punto di attendibilità dei risultati dei nuovi indici, riscontrate in questo primo anno di applicazione degli ISA.
È stata, innanzitutto, proposta l’introduzione di una norma che sancisca la possibilità di applicare le versioni evolute degli ISA, se più favorevoli per il contribuente, anche ai periodi d’imposta precedenti nonché la rimozione immediata delle criticità riscontrate nel calcolo di alcuni indici di anomalia (come, ad esempio, la rilevanza delle imposte nell’indice relativo ai costi residuali di gestione) per tutti i 175 ISA approvati e non solo per gli 89 ISA in revisione quest’anno.
Altra richiesta avanzata dal Consiglio nazionale è quella di prevedere l’obbligo da parte dell’Agenzia delle entrate di chiedere, in sede di individuazione delle premialità e dei corrispondenti livelli di affidabilità fiscale, un parere preventivo alla Commissione degli esperti composta dai rappresentanti delle categorie e degli Ordini professionali nonché quella di introdurre per il 2018 la natura sperimentale degli ISA ai fini della formazione delle liste selettive di controllo.
A completare il quadro degli interventi, la richiesta di proroga dei termini di versamento al fine di dare più tempo ai contribuenti per decidere se adeguarsi o meno alle maggiori imposte dovute per migliorare il proprio punteggio di affidabilità.
Oltre alle suddette proposte di tipo normativo, il Consiglio nazionale, in vista della prossima riunione della Commissione di esperti per gli ISA convocata per il 24 ottobre p.v., ha anche predisposto il documento che Ti invio in allegato (sub n. 2) con le proposte di modifica delle modalità di calcolo di alcuni indicatori elementari di anomalia e di affidabilità che, nella versione attualmente in uso, hanno comportato l’emersione di risultati poco attendibili.
Al riguardo, Ti informo altresì che tra le proposte che saranno oggetto di discussione nella prossima riunione della Commissione di esperti, vi sono quelle di:
1. soppressione degli “Indicatori di anomalia basati su banche dati non fiscali” per il periodo d’imposta 2019;
2. soppressione per il periodo d’imposta 2019 degli indicatori elementari di anomalia correlati alle seguenti variabili “precalcolate”:
– condizione di “lavoro dipendente” risultante dalla “certificazione unica”;
– condizione di “pensionato” risultante dalla “certificazione unica”;
– numero incarichi risultanti dalla “certificazione unica”;
– importo dei compensi percepiti risultanti dalla “certificazione unica”;
– canoni da locazione desumibili dal modello registro locazioni immobili;
– numero di modelli CU nei quali il contribuente risulta essere l’incaricato alla presentazione telematica;
– reddito relativo ai sette periodi d’imposta precedenti;
– numero di periodi d’imposta in cui è stata presentata una dichiarazione con reddito negativo nei sette periodi d’imposta precedenti;
3. modifica della formula degli indicatori elementari di anomalia “incidenza dei costi residuali di gestione”, per esercenti attività d’impresa, e “incidenza delle altre componenti negative nette sulle spese”, per esercenti arti e professioni, con calcolo al netto degli oneri per imposte e tasse;
4. analisi della metodologia per il trattamento dei passaggi competenza-cassa e viceversa per il periodo d’imposta 2019;
5. soppressione, per il periodo d’imposta 2019, dell’applicazione degli ISA revisionati ai soggetti che presentano ricavi derivanti da attività secondarie superiori al 30% del totale dei ricavi conseguiti;
6. analisi della gestione del numero delle unità locali per gli ISA revisionati nel 2019.
Sarà mia cura informarli degli esiti di tale confronto e delle decisioni assunte in materia.
Allegato 1
NORME IN MATERIA DI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE
Articolo XX
(Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale)
1. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96, applicabili al periodo di imposta 2018, approvati con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, sono da considerarsi di natura sperimentale ai fini della definizione da parte dell’Agenzia delle entrate e del Corpo della guardia di finanza, ai sensi del comma 14 del citato articolo 9-bis, delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale che tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall’applicazione degli indici.
2. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuati gli indicatori elementari di normalità e di coerenza della gestione aziendale o professionale che, in sede di prima applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018, hanno evidenziato un’errata impostazione o anomalie di risultato. La revisione di tali indicatori, al fine di eliminare tali errori e anomalie, dovrà essere effettuata per tutte le attività economiche, anche se non rientrati tra quelle oggetto di revisione nel corso del 2019, con effetto anche per il periodo d’imposta 2018, se più favorevoli per il contribuente.
3. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale oggetto di revisione si applicano, se più favorevoli per il contribuente, anche con riferimento ai periodi di imposta precedenti.
4. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate con il quale sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96, è emanato, sentito il parere della commissione di esperti di cui al comma 8 del citato articolo 9-bis.
5. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i versamenti prorogati al 30 settembre 2019 per effetto dell’articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 da effettuarsi con la maggiorazione dello 0,40 per cento entro il 30 ottobre 2019 ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono prorogati al 30 novembre 2019.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 5.
Relazione illustrativa
Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) sono stati previsti dall’art. 9-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96, e hanno sostituito, dal periodo d’imposta 2018, i previgenti studi di settore. Il nuovo strumento, introdotto dal legislatore nella prima parte del 2017, ha trovato la sua concreta implementazione normativa, con notevole ritardo, soltanto nel corso del 2019, con la pubblicazione dei decreti ministeriali 23 marzo 2018 e 28 dicembre 2018 di approvazione di 175 ISA e relative note metodologiche a cui si sono aggiunte le successive modifiche approvate con i decreti ministeriali 27 febbraio 2019 e 9 agosto 2019, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 maggio 2019 n. 126200 recante l’attuazione del regime premiale.
L’effettiva implementazione operativa dei nuovi ISA la si è avuta ancor più in ritardo il 10 giugno scorso con la messa a disposizione dei dati precompilati e del software necessario per il calcolo del punteggio di affidabilità fiscale. Ulteriori sei versioni del software sono state rilasciate gli scorsi 19 e 26 giugno, 19 e 31 luglio, 23 e 30 agosto. Tali gravi ritardi si sono riverberati sulle tempistiche di rilascio degli applicativi (e dei relativi aggiornamenti) da parte delle software house che forniscono i gestionali agli studi professionali. I continui aggiornamenti non hanno pertanto consentito a contribuenti e professionisti di avere, nei tempi necessari per l’adempimento, un quadro definito con cui operare.
A tutto ciò deve aggiungersi che i primi chiarimenti di prassi amministrativa sulla nuova disciplina sono stati forniti dall’Agenzia delle entrate soltanto il 2 agosto 2019, con la circolare n. 17/E pubblicata a ridosso dell’inizio del periodo feriale. I ritardi nella messa a disposizione degli strumenti applicativi hanno indotto il legislatore a prorogare, con l’articolo 12- quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i termini di versamento risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono nel periodo 30 giugno 2019-30 settembre 2019, a favore dei contribuenti che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro.
Tale intervento legislativo non ha tuttavia risolto le criticità tuttora in campo derivanti dalla tardività degli ultimi aggiornamenti del software necessario al calcolo degli ISA e dalla ancora attuale “incapacità” di taluni indicatori di intercettare le reali situazioni di anomalia delle attività osservate, come nel caso, ad esempio, dell’indicatore “Incidenza dei costi residuali di gestione” che – come riconosciuto dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare n. 20/E del 9 settembre 2019 (§ 3.1) – tiene impropriamente conto anche degli “oneri per imposte e tasse” ed inoltre è rapportato al totale dei costi, anziché, come sarebbe preferibile per talune tipologie di attività, al totale dei ricavi/compensi, determinando una riduzione del punteggio di affidabilità del tutto ingiustificato.
Pertanto, sin dallo scorso mese di giugno, contribuenti e professionisti hanno denunciato ai Garanti del Contribuente di tutto il territorio nazionale la violazione delle norme dello Statuto dei diritti del Contribuente. I Garanti, ritenendo fondate le istanze presentate, hanno rivolto al Ministero dell’economia e delle finanze un invito ad intervenire riconoscendo il carattere sperimentale o meramente facoltativo degli ISA per il periodo di imposta 2018. Il Ministero ha ritenuto di non dare seguito alle predette istanze, paventando una discriminazione dei contribuenti più virtuosi rispetto a quelli meno affidabili in sede di controllo e opponendo esigenze di gettito erariale.
Al fine di risolvere le evidenti criticità riscontrate in questo primo anno di applicazione degli ISA, tutelando nel contempo l’applicazione di uno strumento istituito con l’obiettivo di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e orientare in modo più efficace l’attività di contrasto all’evasione da parte dell’Amministrazione finanziaria, si prevedono le seguenti disposizioni modificative dell’attuale disciplina in materia.
In particolare, il comma 1, limitatamente al periodo di imposta 2018, sancisce la natura sperimentale degli ISA ai fini della definizione da parte dell’Agenzia delle entrate e del Corpo della guardia di finanza, ai sensi del comma 14 dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale che tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall’applicazione degli indici.
Il comma 2 demanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate il compito di individuare gli indicatori elementari di normalità e di coerenza della gestione aziendale o professionale che, in sede di prima applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018, hanno evidenziato un’errata impostazione o anomalie di risultato. Si pensi, ad esempio, al citato indicatore “Incidenza dei costi residuali di gestione” che – come riconosciuto dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare n. 20/E del 9 settembre 2019 (§ 3.1) – tiene impropriamente conto anche degli “oneri per imposte e tasse” ed inoltre è rapportato al totale dei costi, anziché, come sarebbe preferibile per talune tipologie di attività, al totale dei ricavi/compensi, determinando una riduzione del punteggio di affidabilità del tutto ingiustificato.
Al fine di garantire una parità di trattamento tra tutti i contribuenti soggetti agli ISA, con il secondo periodo del citato comma 2 si stabilisce quindi che la revisione di tali indicatori, onde eliminarne i predetti errori e anomalie, dovrà essere effettuata per tutte le attività economiche, anche se non rientranti tra quelle oggetto di revisione nel corso del 2019 individuate nell’allegato 1 del provvedimento direttoriale del 30 gennaio 2019, prot. n. 23723/2019, con effetto anche per il periodo d’imposta 2018, se più favorevoli per il contribuente.
Con il comma 3, si codifica invece il principio, ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di cassazione già con riferimento ai previgenti studi di settore (cfr., da ultimo, sentenza n. 19172/2019 del 17 luglio 2019), secondo cui gli indici sintetici di affidabilità fiscale oggetto di revisione ai sensi del comma 2 dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 si applicano, se più favorevoli per il contribuente, anche con riferimento ai periodi di imposta precedenti.
Al fine di migliorare il “clima di fiducia” nei confronti del nuovo strumento, il comma 4 stabilisce che il provvedimento con il quale l’Agenzia delle entrate individua i livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegata la graduazione dei benefìci premiali, indicati nel comma 11 dell’articolo 9-bis del decretolegge n. 50 del 2017, deve essere emanato soltanto dopo aver sentito il parere, obbligatorio ma non vincolante, della commissione di esperti di cui al comma 8 del citato articolo 9-bis.
Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per l’applicazione dei medesimi indici, il comma 5 dispone infine la proroga al 30 novembre 2019 dei versamenti – già prorogati al 30 settembre 2019 per effetto dell’articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 – da effettuarsi con la maggiorazione dello 0,40 per cento, attualmente, entro il 30 ottobre 2019.
Tale proroga, ai sensi del comma 6, si applica infine anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel precedente comma 5.
Allegato 2
INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA). CRITICITÀ E PROPOSTE
Con il presente documento, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili espone le principali criticità emerse in sede di applicazione dei nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018 e formula alcune proposte di soluzione che si auspica possano trovare accoglimento in sede di revisione degli indici ovvero, laddove necessario, in sede normativa.
Indicatore anomalia costi residuali
L’indicatore di anomalia “Incidenza dei costi residuali di gestione” misura l’incidenza percentuale dei costi residuali di gestione indicati al rigo F23 (al netto di quanto indicato nei campi interni da 1 a 7 dello stesso rigo), sui costi totali.
Questo indicatore ha generato, con una certa frequenza, valutazioni molto scarse, in particolare per i professionisti, per gli intermediari del commercio e per i prestatori di servizi i cui costi complessivi sono relativamente bassi, ma anche per imprese strutturate con alto costo del venduto poiché i costi residuali comprendono oneri rilevanti come minusvalenze patrimoniali e sopravvenienze passive, che possono rappresentare un’alta percentuale sui costi totali.
Di conseguenza si ritiene che per tutti gli ISA, anche quelli non in revisione e sin dal 2019, il rapporto debba essere instaurato fra i costi residuali di gestione ed i ricavi o compensi.
Si ritiene che, comunque, dai costi residuali di gestione debbano essere scorporate imposte e tasse (ed in generale tutti i costi fiscali – es. spese per registrazione contratti, deduzione forfettaria agenti, ecc.) ed anche minusvalenze patrimoniali e sopravvenienze passive o altri oneri straordinari con l’inserimento, già nel modello ISA 2020 relativo al 2019, fra i “di cui” al rigo F23 gli “Oneri straordinari” già previsti al rigo F27 degli studi di settore.
Il campo 9 (ma pure il campo 8) del rigo F23 andrebbero ricompresi fra i costi che il sistema sterilizza nel calcolo dell’indicatore
Indicatori elementari di affidabilità: magazzino
Altro indicatore di anomalia fonte di rilevanti problematiche è quello relativo alla durata e decumulo delle scorte che non tiene conto delle strutture e delle caratteristiche gestionali della aziende: possono venire premiate imprese con valori di ricavi, valore aggiunto e redditi molto modesti, ma con poche scorte; punite aziende che perseguono politiche di disponibilità dei prodotti anche con scarsa rotazione ma con alti redditi. In un caso specifico ma non infrequente, per esempio, dopo tre 10 per ricavi, valore aggiunto e reddito, la durata ed il decumulo delle scorte genera un 2,52. Evidentemente l’indicatore deve essere modificato tenendo conto degli elementi strutturali e dei risultati economici dell’impresa, compresa la presenza di unità locali dotate di magazzini.
Sterilizzazione di indicatori di affidabilità
Per i motivi di cui sopra si chiede che, per l’esercizio 2018, gli effetti negativi degli indicatori segnalati, siano sterilizzati in particolare per il rilevante impatto ai fini della situazione delle società di comodo.
Indicatore di anomalia. Reddito negativo triennio
Ai fini della semplificazione si ritiene opportuna l’eliminazione dell’indicatore elementare di anomalia “reddito negativo per più di un triennio” e delle variabili precalcolate dei redditi ai fini ISA relativi alle sette annualità precedenti.
Il coefficiente individuale
Molti dei problemi pratici, in alcuni contribuenti sono dovuti alla presenza del cd “coefficiente individuale” positivo.
Il software ISA, infatti, considera fra gli elementi fondamentali per il calcolo delle varie posizioni anche il cosiddetto “coefficiente individuale”.
Tralasciando i tecnicismi legati alle formule matematiche e statistiche è utile evidenziare, che un coefficiente individuale positivo se da un lato contraddistingue favorevolmente l’azienda “per il passato”, tende paradossalmente ad elevare la stima dei ricavi e del valore aggiunto in relazione al periodo d’imposta 2018 avendo come effetto collaterale indesiderato, spesse volte, quello di deprimere il voto Isa nell’annualità in questione.
Questa è di fatto la spiegazione tecnica dei punteggi anche molto negativi (sotto sufficienza) maturati da alcuni contribuenti, specie in presenza di coefficienti particolarmente elevati.
Viceversa per coloro che hanno avuto un coefficiente individuale negativo andrebbe mantenuto l’approccio favorevole che ha facilitato molti “adeguamenti” (rispetto agli studi di settore dove le distanze da colmare erano ben + ampie) registrati per il periodo d’imposta 2018.
Rigo F27. Beni strumentali
Togliere la voce campo 2 costo beni a noleggio poiché il noleggiante non conosce il valore.
Indicatore di anomalia quadro A Le anomalie sul quadro A. Fra le diffuse anomalie non risolvibili con l’adeguamento dei ricavi si evidenzia anche quella relativa all’analisi dell’apporto di lavoro delle figure non dipendenti (quadro A seconda colonna del modello), che in frequenti casi appare sopravvalutato.
Il valore per le società di persone con un socio solo che presta attività (es. sas con un solo accomandatario) è troppo elevata (pari al 100%). Il quadro A dovrà comunque essere rivisto nella sua struttura e per il peso degli addetti specie nel campo delle società di persone, rendendo anche più chiare le relative istruzioni.
Indicatore di anomalia “incidenza degli oneri finanziari netti”
Sono stati rilevati numerosi problemi per molte società del comparto immobiliare che contavano proprio nello strumento succeduto agli studi di settore per disattivare la disciplina sulle società di comodo sul periodo d’imposta 2018.
L’indice è infatti calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri finanziari netti e il reddito operativo.
Il problema si presenta con tutta la sua enfasi specie nelle realtà in cui i ricavi da locazione sono in diminuzione (es. viene meno un immobile dato in affitto) e con mutui elevati, per cui la componente di costo legata agli interessi passivi, fisiologicamente incomprimibile perché collegata all’entità dei finanziamenti, supera certe percentuali (stabilite dalla nota metodologica) proprio in rapporto al reddito operativo.
Del resto il risultato operativo determinato ai fini degli Isa non risente come per il Rol calcolato per la deducibilità degli interessi passivi della possibilità di sommare al risultato operativo gli ammortamenti e i canoni leasing.
Anche questo indicatore dovrebbe essere sterilizzato per il 2018 e la sua correzione essere operativa per il 2019.
Indicatori di anomalia per i professionisti
Solo per i commercialisti/consulenti del lavoro (Isa AK05U) sono stati contati, ad esempio, circa 70 possibili indicatori di anomalia (sono troppi).
Indicatore: Numero di prestazioni equivalenti per addetto
Ha creato molti problemi per i professionisti che fatturano poco, a volte in modo non corretto specie per posizioni (tipo medici in pensione) o geometri ed architetti effettivamente in difficoltà con il fatturato. Molti di loro nel 2019 sono passati in forfettario, ma il problema resta.
Ancora Isa Ak05
Sono sorti problemi con l’indice “Corrispondenza del numero totale incarichi con il modello CU” per i contribuenti che inviano le Cu come intermediari. Dal calcolo dell’indice andrebbero tolti questi soggetti.
Indicatori elementari di affidabilità: stime econometriche
Si è notato che talvolta, a fronte di una positiva valutazione del “reddito per addetto”, compare la valutazione negativa per il “valore aggiunto per addetto”.
Non è certo che il basso valore per addetto segnali direttamente un fenomeno evasivo a fronte di un buon reddito.
Le situazioni determinanti la discrasia fra i due valori possono essere molteplici: lo scarso valore aggiunto per addetto può, per esempio, derivare da percentuali di ricarico modeste di fronte ad alti ricavi oppure essere generata da particolari strutture produttive.
La differenza di valutazione potrebbe anche derivare da una non corretta taratura dell’effetto individuale.
Si ritiene necessaria una approfondita analisi della casitica al fine di migliorare i criteri di valutazione evitando errori di attribuzione del voto.
Dati precalcolati da archivi esterni
Si ribadisce l’opportunità di sospendere ancora l’acquisizione dei dati precalcolati da archivi diversi da quelli dell’Agenzia delle entrate. In futuro, però, superando le obiezioni del garante della privacy, il contribuente dovrebbe essere posto nelle condizioni di ottenere tutti i dati, presenti all’interno di ogni archivio, unicamente con l’acquisizione di un unico file, in formato XML, presente all’interno del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate. Il problema della privacy sembra possa essere superato anche perché l’Agenzia delle entrate è materialmente in possesso dei dati presenti in altri archivi.
L’impossibilità del contribuente di verificare – con un’unica acquisizione – i dati presenti in altri archivi, risulta estremamente penalizzante ai fini della compliance che i nuovi indicatori di affidabilità fiscale intendono perseguire.
Ad esempio, se il contribuente commette un errore nella compilazione del modello ISA, indicando nel quadro A un numero di giornate lavorate inferiore rispetto a quello effettivo, la versione attuale del software non segnala l’anomalia. Ciò in quanto i dati della precalcolata non contengono alcuna indicazione delle giornate lavorate dai lavoratori dipendenti. Il contribuente, ove dovesse raggiungere un punteggio almeno pari ad 8, potrà accedere ai benefici del regime premiale di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 maggio scorso.
L’Agenzia delle entrate è in possesso del dato corretto delle giornate lavorate presente negli archivi dell’INPS e precedentemente comunicato dal contribuente. In tale ipotesi, una volta verificata la difformità del predetto dato rispetto a quello indicato nel quadro A del Modello ISA, procederà ad effettuare il ricalcolo del voto finale. Se il valore dell’indicatore di affidabilità dovesse risultare inferiore ad 8 disconoscerà l’applicazione del regime premiale contestando l’omesso versamento laddove il contribuente avesse effettuato la compensazione dei crediti fiscali senza l’apposizione del visto di conformità. Viceversa, se il contribuente fosse stato in grado di riscontrare autonomamente, in sede di compilazione del modello ISA, l’errore commesso nell’indicazione delle giornate lavorate, non avrebbe effettuato le compensazioni senza l’apposizione del visto non potendo accedere al regime premiale. In tal caso avrebbe anche evitato l’irrogazione delle relative sanzioni pecuniarie.
Per i motivi di cui sopra si chiede che i dati degli archivi INPS e quelli degli ordini professionali (elenchi ufficiali) siano acquisibili sin dalla dichiarazione Unico 2020 relativa ai redditi 2019, poiché non costituiscono in alcun modo violazione della tutela della privacy, risolvendo così i gravi problemi sopra segnalati.
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