CONSIGLIO di STATO sentenza n. 333 del 26 gennaio 2017 sez. II
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – EXTRACOMUNITARIO – DINIEGO DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO – SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE
FATTO/DIRITTO
1. – Con il decreto in data 1° dicembre 2015 la Questura di Milano ha respinto la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno avanzata dalla signora Shengyuan Yang, cittadina cinese.
Con il medesimo provvedimento, la Questura ha disposto anche l’annullamento del precedente permesso di soggiorno in quanto rilasciato in violazione dell’art. 4 c. 3 del D.Lgs. n. 286/98, essendo già intervenuta – al momento del rilascio del titolo di soggiorno – la condanna ostativa.
1.1 – Il provvedimento è motivato con riferimento alla condanna resa dal Tribunale di Forlì, in data 25 febbraio 2013, divenuta irrevocabile il giorno 11 luglio 2013, alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione e al pagamento di € 800,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81 e 110 c.p., 3 n. 8 e 4 n. 7 della L. 75/58 e 12 cpv5^ e 12 c. 5 bis del D.Lgs. 286/98, ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 4, comma 3 e 5, comma 5 del D.Lgs. 286/98;
2. – Avverso tale provvedimento la cittadina straniera ha proposto ricorso dinanzi al TAR per la Lombardia, che con la sentenza impugnata, ha respinto il ricorso.
3. – Avverso tale decisione l’interessata ha proposto appello, chiedendo anche la tutela cautelare.
4. – Alla camera di consiglio del 12 gennaio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a., sussistendone i presupposti e previo avviso alle parti.
5. – Nel ricorso in appello l’appellante ha innanzitutto rappresentato che risiede in Italia dal 2007, lavora regolarmente ed è inserita nel contesto sociale; ha poi aggiunto di non essere socialmente pericolosa: ha asserito, pertanto, che la condanna subita per fatti avvenuti nel 2010 non potrebbe legittimare il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno (e l’annullamento di quello pregresso), senza la previa disamina della sua attuale condizione, ed in particolare, senza effettuare alcuna valutazione in ordine alla sua pericolosità sociale in concreto, tenuto conto che essa non rientrerebbe in alcuna delle categorie previste dall’art. 1 della L. 1423/56.
6. – L’appello è infondato e va dunque respinto.
6.1 – Occorre innanzitutto precisare che il TAR ha fatto espresso riferimento all’ostatività, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 286/1998, della condanna per sfruttamento della prostituzione al rilascio (ed al rinnovo) del permesso di soggiorno: in merito alla legittimità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per la pregressa condanna per reati ostativi la giurisprudenza è consolidata, ed è stata richiamata anche nel provvedimento impugnato in primo grado (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 26 giugno 2015, n. 3210).
6.2 – Quanto alla doglianza relativa alla mancata valutazione sulla sua pericolosità sociale, vanno richiamate le puntuali precisazioni contenute nella sentenza di primo grado, nella quale si è fatto cenno alla costante giurisprudenza della Sezione secondo cui – in caso di reati ostativi – , la valutazione sulla pericolosità sociale è stata già compiuta dal Legislatore: non compete, quindi, al Questore alcun obbligo di valutazione sul punto, se non vi è prova, come nel caso di specie, dell’esistenza di vincoli familiari (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. III, 5 marzo 2013, n. 1339; Cons. Stato, Sez. III, 31 ottobre 2011, n. 5825 con specifico riferimento alla condanna per sfruttamento della prostituzione).
7. – L’appello va dunque respinto e, per l’effetto, va confermata integralmente la sentenza di primo grado che ha respinto il ricorso di primo grado.
8. – Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), respinge l’appello n. 8322 del 2016 e, per l’effetto, conferma la sentenza del TAR per la Lombardia n. 666 del 2016 che ha respinto il ricorso di primo grado.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
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