CONSIGLIO DI STATO – Sentenza 01 ottobre 2013, n. 4877
Accertamento del rapporto di pubblico impiego
Fatto e diritto
1. – La sentenza appellata si è pronunciata sul ricorso n. 8886 del 1999, proposto al Tar per la Campania dalla sig.ra M. S. E..
Essa riferiva di aver svolto attività di insegnamento presso la scuola elementare di Santa Maria Capua Vetere, nel periodo dal 1983 al 31 agosto 1988 (recte: al 30 giugno 1990, come poi indicato dalla memoria depositata in primo grado, in data 14 febbraio 2003, dal Comune), in forza di convenzioni a termine con il Comune, rinnovate di volta in volta; e chiedeva al Tar l’accertamento del rapporto di pubblico impiego intrattenuto con l’Ente, con consequenziale riconoscimento del trattamento giuridico ed economico e condanna al pagamento di differenze retributive, interessi e rivalutazione monetaria ed ai versamenti contributivi dovuti a CPDEL e INADEL.
Il Tar ha accolto il ricorso limitatamente alla condanna del Comune a provvedere in ordine alla regolarizzazione della posizione assicurativa della ricorrente, e lo ha respinto quanto al riconoscimento del rapporto di impiego (in considerazione della nullità delle assunzioni contra legem) e quanto ai crediti retributivi, relativamente ai quali il Tar ha accolto l’eccezione di prescrizione quinquennale formulata dal Comune.
L’appello contesta alla pronuncia del Tar violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 cod. civ.; inesistenza dei presupposti; omessa valutazione del comportamento processuale della Amministrazione; error in judicando; erronea applicazione degli artt. 2934 e 2935 cod. civ.: al rapporto di lavoro a tempo determinato non si applicherebbe la prescrizione quinquennale e, comunque, essa non potrebbe decorrere in costanza del rapporto, trattandosi di rapporto convenzionale privo di garanzie di stabilità.
L’appello deduce poi l’erroneità della sentenza appellata nella parte in cui non ha disposto la liquidazione dell’indennità di fine servizio maturata e non coperta dall’eccezione di prescrizione sollevata.
Quanto all’esatta individuazione del periodo lavorativo l’appello rileva che dalla documentazione depositata in atti, tra cui il certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli Studi di Caserta, la sig.ra M. ha prestato attività lavorativa alle dipendenze dell’Ente resistente nella qualità di insegnante fino al 30 giugno 1990; e che deve, pertanto, rettificarsi l’individuazione del periodo di lavoro effettuata dai giudici di prime cure, i quali, sull’errata individuazione della data di conclusione del rapporto, avrebbero fondato la decisione sull’intervenuta prescrizione di tutti i diritti di credito vantati.
Il Comune di Santa Maria Capua Vetere non si è costituito.
La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 14 dicembre 2012.
2. – L’appello non è fondato.
L’assunto dell’appellante secondo cui la prescrizione non decorreva in costanza del rapporto, con il conseguente diritto ad ottenere il trattamento economico relativo all’intera prestazione di fatto svolta, ivi compresa l’indennità di fine servizio maturata, è fondato in astratto, ma nella fattispecie non può trovare concreta applicazione.
Conformemente a pacifica giurisprudenza (v. C.d.S., Sez. V: 24 novembre 2011, n. 6218; 18 agosto 2010, n. 5824; 17 settembre 2008, n. 4429) il termine prescrizionale non decorre per i crediti di lavoro durante un rapporto lavorativo che – come quello intercorso tra l’appellante e il Comune di Santa Maria Capua Vetere – non è assistito da garanzia di stabilità. Né il rapporto in argomento – data la precarietà – presentava le caratteristiche di “stabilità reale” ravvisate dal Tar.
Però per il relativo trattamento economico il termine di prescrizione [che è quello quinquennale (confr. C.d.S., Sez. V, 2 agosto 2011, n. 4560); anche, ex art. 2948 n. 5) c.c., quanto alla indennità di fine servizio (v. per tutte, C.d.S., Sez. V, 8 settembre 2010, n. 6488)] era scaduto per la deducente, poiché dalla data di cessazione del rapporto di lavoro col Comune (30 giugno 1990) alla data di notifica del ricorso di primo grado (11 ottobre 1999) il quinquennio era decorso, né risultano notificati e/o comunicati al Comune atti interruttivi della prescrizione.
L’appello va dunque respinto.
Può confermarsi peraltro, per i due gradi, la compensazione delle spese già disposta dal Tar.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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