AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 86 del 19 gennaio 2023
Contributi pubblici – Disciplina fiscale delle misure concesse per la realizzazione di opere di trasporto pubblico – Art.18 della legge 12 novembre 2011, n.183 e successive modifiche e integrazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge di stabilità 2012)
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Alfa S.p.A., (di seguito ”…” o la ”Società” o l”’istante”) ha chiesto dei chiarimenti in merito al trattamento tributario delle misure di defiscalizzazione di cui all’art.18 della Legge del 12 novembre n. 183 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012).
Al riguardo l’istante fa presente di essere una società per azioni iscritta al Registro delle Imprese di …, avente come oggetto sociale la promozione, lo studio, la progettazione, la costruzione e la gestione dell’…, nonché delle strade o autostrade alla stessa contigue, complementari e comunque realizzate come opere connesse.
In forza della convenzione, sottoscritta in data … tra Concessioni Autostradali Beta (‘Beta”), concedente, e Alfa (già Società … S.p.A.), in qualità di concessionario, ad Alfa è stata affidata la progettazione, costruzione e gestione dell’autostrada tra … e delle opere connesse (l”’Opera”) e, conseguentemente, nasce in capo all’istante diritto a ricevere i contributi pubblici in conto investimenti necessari ad assicurare l’equilibrio del piano economico finanziario sulla base del quale viene realizzata l’Opera.
La Società dichiara di essere al contempo destinataria delle misure agevolative individuate dal Ministero … volte ad assicurare l’equilibrio del piano economico finanziario nel contesto della crisi che ha colpito l’economia nazionale e internazionale a partire dal 2008, a fronte della quale si è assistito ad un incremento dei costi dei finanziamenti bancari e una riduzione delle previsioni di traffico.
Le previsioni ivi contenute dispongono che, a fronte della necessità di erogare direttamente a una società concessionaria ulteriori contributi pubblici a fondo perduto al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario delle opere infrastrutturali, è possibile concedere una serie di misure di defiscalizzazione in sostituzione (totale o parziale) dei predetti contributi sulla base di un PFR c.d. ”Defiscalizzato”.
Ai sensi della Convenzione, a causa della difficoltà nel reperire le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell’Opera, l’istante dichiara che Alfa ha successivamente attivato la procedura di revisione della concessione di cui sopra, presentando una proposta di riequilibrio del piano economico finanziario originario.
Beta ha quindi richiesto al Ministero … l’autorizzazione a procedere ad una differente modulazione della percentuale di erogazione del contributo pubblico da corrispondere ad Alfa ai sensi dell’art. 18, Legge n. 183 del 2011 e della Delibera del CIPE del …, n. … in quanto l’Opera rientra tra quelle a cui si applicano le misure di defiscalizzazione ivi previste.
In data…, con delibera n. … ”Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) … ” il CIPE, considerato che conformemente ai contenuti del PEF vigente, il PEF riequilibrato all’esame prevede contributi pubblici in conto investimenti per … euro, il cui termine di erogazione è previsto entro il 31 dicembre 2015, in linea con il piano delle erogazioni vigente approvato dai Ministeri competenti, ha deliberato il contributo a fondo perduto aggiuntivo, necessario per il riequilibrio del PEF in misura pari ad Euro … milioni e ha altresì disposto che l’ammontare delle misure di defiscalizzazione da riconoscersi in sostituzione di tale ultimo contributo ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 183 del 2011 sia pari a Euro … milioni (”Misure di Defiscalizzazione”).
L’ammontare complessivo di Euro … milioni rappresenta il valore monetario cumulato dei risparmi di imposte derivanti dalle compensazioni da effettuarsi nel periodo 20162027 al fine di assicurare il riequilibrio del Piano di Alfa. A valori attualizzati, le Misure di Defiscalizzazione per complessivi euro … milioni sono pari a circa euro … milioni; tale importo è altresì ”finanziariamente equivalente” al valore attualizzato del Contributo teorico aggiuntivo di euro … milioni, approvato dal CIPE sulla base del Piano Alfa.
Le Misure di Defiscalizzazione sono state ripartite proporzionalmente alle tratte dell’Opera, come descritto nella Relazione accompagnatoria del Piano Economico-Finanziario e del Piano Finanziario Regolatorio versione del ….
Tutto ciò premesso, l’istante chiede di sapere se:
– le misure di defiscalizzazione debbano concorrere o meno alla determinazione della base imponibile ai fini IRES e IRAP della società, in considerazione del fatto che la legge n. 183 del 2011 non contiene alcuna previsione specifica circa il trattamento tributario di tali misure (quesito 1);
– una volta esaurito l’importo delle Misure di Defiscalizzazione riferibile ad una determinata tratta, le imposte collegate ai ricavi generati da tale tratta possano, comunque, essere compensate con le Misure di Defiscalizzazione ”attribuite” a tratte diverse, ovviamente nel limite complessivo annuale approvato (quesito 2);
– può beneficiare delle Misure di Defiscalizzazione anche successivamente al periodo di riferimento considerato per il computo delle Misure di Defiscalizzazione (i.e., nel periodo dal 2016 al 2027, di seguito definito ”Periodo di Riferimento”), laddove le imposte compensabili effettivamente dovute da Alfa nel corso di tale intervallo temporale siano inferiori all’importo monetario complessivo delle misure stesse (i.e., Euro … milioni) e risulti, pertanto, un ”plafond” capiente di misure di defiscalizzazione al termine del Periodo di Riferimento (quesito n.3);
– le misure di defiscalizzazione possano essere utilizzate anche in compensazione dell’addizionale di cui all’art. 1, comma 716, Legge 27 dicembre 2019 n. 160 con cui è stata introdotta un’addizionale IRES del 3,5% in relazione al reddito che le società ritraggano da attività svolte, inter alia, sulla base di concessioni autostradali, con riferimento ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021 e ciò in quanto tale Addizionale non è in alcun modo stata prevista nel Piano Alfa sulla base del quale sono state calcolate le Misure di Defiscalizzazione, atteso che la stessa è stata solo di recente introdotta (quesito 4);
– in caso di opzione, in qualità di consolidata per il regime di consolidato fiscale nazionale ex artt. 117 e ss. TUIR, insieme alla propria controllante Gamma S.p.A., le Misure di Defiscalizzazione possano essere trasferite al consolidato fiscale nazionale di cui Alfa diverrà parte, presumibilmente a decorrere dal periodo d’imposta 2020. Sul punto le istruzioni al modello Redditi SC 2020, paragrafo ”Misure fiscali per nuove infrastrutture ex art. 18, L. 183/2011”, relative alla compilazione della Sezione I del Quadro RU, nulla dispongono circa la compilazione del rigo RU10 riguardante l’ammontare del beneficio trasferibile, inter alia, al consolidato fiscale nazionale di cui il contribuente sia parte (quesito 5). la realizzazione dell’Opera, l’istante dichiara che APL ha successivamente attivato la procedura di revisione della concessione di cui sopra, presentando una proposta di riequilibrio del piano economico finanziario originario.
Beta ha quindi richiesto al Ministero … l’autorizzazione a procedere ad una differente modulazione della percentuale di erogazione del contributo pubblico da corrispondere ad Alfa ai sensi dell’art. 18, Legge n. 183 del 2011 e della Delibera del CIPE del … 2013, n. … in quanto l’Opera rientra tra quelle a cui si applicano le misure di defiscalizzazione ivi previste.
In data … 2014, con delibera n. … ”…” il CIPE, considerato che conformemente ai contenuti del PEF vigente, il PEF riequilibrato all’esame prevede contributi pubblici in conto investimenti per … milioni di euro, il cui termine di erogazione è previsto entro il … 2015, in linea con il piano delle erogazioni vigente approvato dai Ministeri competenti, ha deliberato il contributo a fondo perduto aggiuntivo, necessario per il riequilibrio del PEF in misura pari ad Euro … milioni e ha altresì disposto che l’ammontare delle misure di defiscalizzazione da riconoscersi in sostituzione di tale ultimo contributo ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 183 del 2011 sia pari a Euro … milioni (”Misure di Defiscalizzazione”).
L’ammontare complessivo di Euro … milioni rappresenta il valore monetario cumulato dei risparmi di imposte derivanti dalle compensazioni da effettuarsi nel periodo 20162027 al fine di assicurare il riequilibrio del Piano di Alfa. A valori attualizzati, le Misure di Defiscalizzazione per complessivi euro … milioni sono pari a circa euro … milioni; tale importo è altresì ”finanziariamente equivalente” al valore attualizzato del Contributo teorico aggiuntivo di euro …milioni, approvato dal CIPE sulla base del Piano di Alfa.
Le Misure di Defiscalizzazione sono state ripartite proporzionalmente alle tratte dell’Opera, come descritto nella Relazione accompagnatoria del Piano Economico-Finanziario e del Piano Finanziario Regolatorio versione del 5 maggio 2014.
Tutto ciò premesso, l’istante chiede di sapere se:
– le misure di defiscalizzazione debbano concorrere o meno alla determinazione della base imponibile ai fini IRES e IRAP della società, in considerazione del fatto che la legge n. 183 del 2011 non contiene alcuna previsione specifica circa il trattamento tributario di tali misure (quesito 1);
– una volta esaurito l’importo delle Misure di Defiscalizzazione riferibile ad una determinata tratta, le imposte collegate ai ricavi generati da tale tratta possano, comunque, essere compensate con le Misure di Defiscalizzazione ”attribuite” a tratte diverse, ovviamente nel limite complessivo annuale approvato (quesito 2);
– può beneficiare delle Misure di Defiscalizzazione anche successivamente al periodo di riferimento considerato per il computo delle Misure di Defiscalizzazione (i.e., nel periodo dal 2016 al 2027, di seguito definito ”Periodo di Riferimento”), laddove le imposte compensabili effettivamente dovute da Alfa nel corso di tale intervallo temporale siano inferiori all’importo monetario complessivo delle misure stesse (i.e., Euro … milioni) e risulti, pertanto, un ”plafond” capiente di misure di defiscalizzazione al termine del Periodo di Riferimento (quesito n.3);
– le misure di defiscalizzazione possano essere utilizzate anche in compensazione dell’addizionale di cui all’art. 1, comma 716, Legge 27 dicembre 2019 n. 160 con cui è stata introdotta un’addizionale IRES del 3,5% in relazione al reddito che le società ritraggano da attività svolte, inter alia, sulla base di concessioni autostradali, con riferimento ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021 e ciò in quanto tale Addizionale non è in alcun modo stata prevista nel Piano di Alfa sulla base del quale sono state calcolate le Misure di Defiscalizzazione, atteso che la stessa è stata solo di recente introdotta (quesito 4);
– in caso di opzione, in qualità di consolidata per il regime di consolidato fiscale nazionale ex artt. 117 e ss. TUIR, insieme alla propria controllante Gamma S.p.A., le Misure di Defiscalizzazione possano essere trasferite al consolidato fiscale nazionale di cui Alfa diverrà parte, presumibilmente a decorrere dal periodo d’imposta 2020. Sul punto le istruzioni al modello Redditi SC 2020, paragrafo ”Misure fiscali per nuove infrastrutture ex art. 18, L. 183/2011”, relative alla compilazione della Sezione I del Quadro RU, nulla dispongono circa la compilazione del rigo RU10 riguardante l’ammontare del beneficio trasferibile, inter alia, al consolidato fiscale nazionale di cui il contribuente sia parte (quesito 5).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Quesito 1
La Società ritiene che le Misure di Defiscalizzazione alla stessa concesse ai sensi della Delibera del CIPE n. …del 2014, per un ammontare complessivo pari a Euro … milioni, non concorrano alla determinazione del reddito imponibile ai fini IRES e del valore della produzione ai fini IRAP. Conseguentemente, a fronte della contabilizzazione delle Misure di Defiscalizzazione all’interno del bilancio di esercizio di Alfa, la stessa sarà legittimata ad apportare una variazione in diminuzione nelle dichiarazioni relative ai periodi di imposta interessati dalla rilevazione delle medesime Misure di Defiscalizzazione. Al riguardo, la Società che redige il proprio bilancio in base ai Principi Contabili elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità rappresenta che dal punto contabile, le Misure di Defiscalizzazione si qualificano alla stregua di un contributo c.d. ”in conto impianti” che sarà contabilizzato attraverso il c.d. metodo indiretto.
Pertanto, Alfa iscriverà nel proprio conto economico un ”ricavo anticipato” pari all’ammontare complessivo delle Misure di Defiscalizzazione, da riscontarsi in misura proporzionale lungo la durata del periodo di concessione, in relazione al periodo di ammortamento dell’Opera, facendo in tal modo emergere in ciascun esercizio una componente di maggiori ricavi pari alla quota parte delle Misure di defiscalizzazione di competenza dell’esercizio stesso. Non essendosi ancora verificate le condizioni relative allo sviluppo della costruzione dell’opera infrastrutturale (in particolare, la concessione di un finanziamento senior per la realizzazione dell’opera e l’effettiva entrata in funzione delle relative tratte), Alfa dichiara di non aver ancora registrato alcun ricavo nel proprio bilancio nelle annualità precedenti e non ha dunque rilevato alcuna variazione nelle dichiarazioni dei redditi presentate in relazione a tali annualità.
Ciò in quanto ”la Società ha avviato una procedura per l’aggiornamento del piano economico finanziario dell’Opera. In particolare, sulla base della relazione accompagnatoria del PEF2020 (cit. all. 8, p. 6), laddove l’Atto Aggiuntivo 3 fosse approvato, le Misure di Defiscalizzazione sarebbero utilizzate dalla Società lungo il periodo di applicazione 2021-2042.”
La Delibera n. … con cui le Misure di Defiscalizzazione sono state concesse è fondata su di un Piano economico finanziario che non dava rilevanza ai fini IRES e IRAP alle misure stesse, pertanto, solo escludendo la rilevanza ai fini IRES e IRAP delle Misure di Defiscalizzazione è possibile garantire effettivamente il principio di ”equivalenza finanziaria” sulla base del quale le stesse sono state concesse.
Inoltre, la rilevanza ai fini IRES e IRAP delle Misure di Defiscalizzazione contrasterebbe anche con la finalità, lato sensu agevolativa che il Legislatore ha inteso perseguire con l’art. 18 della Legge n. 183 del 2011: si pregiudicherebbe, infatti, l’equilibrio economico finanziario per la realizzazione dell’Opera che le Misure di Defiscalizzazione avrebbero dovuto garantire, proprio in quanto le stesse incrementerebbero le imposte oggetto di compensazione.
Al riguardo il CIPE, nella Delibera n…./2013, ha affermato che l’importo delle misure in esame deve essere stabilito ”fermo restando l’equivalenza finanziaria tra la quota del contributo pubblico a fondo perduto non disponibile e l’ammontare delle misure concesse”. Il CIPE ha aggiunto che il piano economico finanziario regolatorio deve contenere ”un prospetto da cui risulti l’equivalenza finanziaria tra l’importo delle misure e l’importo del contributo pubblico a fondo perduto non disponibile sostituito”.
In tal senso sembra deporre anche la relazione tecnica alla Legge n. 183 del 2011, secondo cui ”le norme [i.e., l’art. 18 della citata legge] configurano una rinuncia ad un maggior gettito, in relazione alla chiara finalità di incentivare la costruzione di infrastrutture. Infatti, in assenza di tali disposizioni, gli investimenti non si sarebbero realizzati e, pertanto, per tali fattispecie, allo stato attuale, nessun effetto di gettito è stato scontato in bilancio”.
Da un punto di vista finanziario, inoltre, le Misure di Defiscalizzazione possono essere assimilate ad un rimborso di imposte, di conseguenza, alla luce del fatto che le imposte oggetto di tale rimborso (i.e., IRES, IRAP e IVA) sono indeducibili dal reddito imponibile ai fini IRES così come previsto all’art. 99 TUIR e non concorrono alla determinazione del valore della produzione ai fini IRAP, anche il rimborso delle Misure di Defiscalizzazione dovrebbe essere considerato fiscalmente irrilevante ai fini IRES e IRAP, a prescindere dalle modalità di contabilizzazione dello stesso.
Da ultimo, considerato che nelle istruzioni al modello Redditi SC 2020 Società di Capitali risulta che le misure fiscali contenute all’art. 18, Legge n. 183 del 2011 ”sono alternative al credito d’imposta di cui all’art. 33 del decreto-legge n. 179 del 2012” e che questo credito è espressamente esclusa la rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, identico trattamento tributario dovrebbe essere riservato anche alle Misure di Defiscalizzazione.
L’istante ha, comunque, precisato che ”nell’ambito del PEF2020 in corso di approvazione, Alfa ha previsto, in via prudenziale, che le Misure di Defiscalizzazione concorrano a determinare il reddito imponibile di Alfa e alla formazione del valore della produzione della stessa, in attesa della risposta al presente interpello da parte di codesto spett.le Ufficio, come indicato nel verbale del Consiglio di amministrazione di Alfa nel corso del 2021 nel quale sono state adottate delle modifiche al PEF2020 a seguito di un primo riscontro dato all’ente concedente da parte delle Autorità competenti alla approvazione dei documenti di aggiornamento del periodo regolatorio che non hanno inciso sulla determinazione delle Misure di Defiscalizzazione. In particolare, tali modifiche, non sostanziali, hanno determinato un minimo incremento dell’adeguamento tariffario.”.
Quesito 2
Le Misure di Defiscalizzazione devono poter essere utilizzate da Alfa anche in compensazione delle imposte IRES, IRAP e IVA complessivamente dovute dalla Società in relazione all’attività di gestione di tutte le tratte dell’Opera, a prescindere dalla ripartizione proporzionale delle Misure di Defiscalizzazione sulle diverse tratte. In questo senso depone il dato letterale dell’art. 18, Legge n. 183 del 2011, il quale dispone genericamente che le Misure di Defiscalizzazione possono essere compensate con le imposte ”generate durante il periodo di concessione”, senza porre alcun limite ”qualitativo” all’utilizzo delle misure stesse.
Quesito 3
L’istante ritiene che le Misure di Defiscalizzazione possano essere utilizzate in compensazione dell’IRES, IRAP e IVA che si rendano dovute in capo alla stessa anche successivamente al Periodo di Riferimento, nel caso in cui le imposte compensabili effettivamente dovute nel corso di tale intervallo temporale siano inferiori all’importo monetario complessivo delle Misure di Defiscalizzazione (i.e., Euro … milioni) e risulti, pertanto, un ”plafond” di Misure di Defiscalizzazione non effettivamente compensate al termine del Periodo di Riferimento.
Quesito 4
La Società ritiene che sia possibile utilizzare le Misure di Defiscalizzazione anche a compensazione dell’Addizionale applicabile con riferimento ai redditi derivanti dall’attività di costruzione e gestione dell’Opera nel suo complesso. Ciò in quanto, in linea di principio le addizionali non rappresentano distinte imposte che incidono sul medesimo presupposto di un’altra imposta l’IRES in questo caso ma semplicemente un incremento percentuale dell’aliquota di un certo tributo a cui il contribuente è assoggettato.
Quesito 5
Da ultimo, la Società ritiene che sia possibile beneficiare delle Misure di Defiscalizzazione anche nel contesto del consolidato fiscale nazionale di cui Alfa potrebbe divenire parte a far data dal 1° gennaio 2020 e quindi includerle all’interno del rigo RU10, consentendo così il trasferimento delle Misure di Defiscalizzazione al consolidato e la possibilità di utilizzare le stesse in compensazione ai fini IRES a seguito dell’adesione al regime di consolidato fiscale da parte della Società.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare si evidenzia che il presente parere non implica o presuppone un giudizio in merito alla sussistenza dei requisiti per la fruizione delle misure in esame.
Tanto premesso, si osserva che le questioni interpretative sollevate con la formulazione dei 5 quesiti dalla società istante concernono la disciplina fiscale da applicare alle misure di defiscalizzazione introdotte dall’art.18 della legge 12 novembre 2011, n.183 e successive modifiche e integrazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge di stabilità 2012).
In particolare, il comma 1 del citato art.18 prevede che ”Al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture, incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente, da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui all’articolo 3, comma 15ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riducendo ovvero azzerando il contributo pubblico a fondo perduto, in modo da assicurare la sostenibilità economica dell’operazione di partenariato pubblico privato tenuto conto delle condizioni di mercato, possono essere previste, per le società di progetto costituite ai sensi dell’articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché a seconda delle diverse tipologie di contratto, per il soggetto interessato, ivi inclusi i soggetti concessionari, le seguenti misure:
a) le imposte sui redditi e l’IRAP generate durante il periodo di concessione possono essere compensate totalmente o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto;
b) il versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, può essere assolto mediante compensazione con il predetto contributo pubblico a fondo perduto, nel rispetto della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa all’IVA e delle pertinenti disposizioni in materia di risorse proprie del bilancio dell’Unione europea;
c) l’ammontare del canone di concessione previsto dall’articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, l’integrazione prevista dall’articolo 19, comma 9bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, possono essere riconosciuti al concessionario come contributo in conto esercizio.
Per quanto concerne i quesiti posti si osserva quanto segue.
Quesito 1
In relazione al primo quesito formulato nell’istanza, si osserva che la disposizione in esame ha una portata meramente finanziaria e disciplina sostanzialmente le modalità di erogazione del contributo spettante alle società destinatarie attraverso la compensazione del debito dell’impresa dovuto a titolo di imposte sui redditi e IRAP (comma 1 lett. a)) e IVA (comma 1 lett. b)) con il credito spettante della stessa impresa a titolo di contributo pubblico a fondo perduto, riconosciuto per la realizzazione dell’infrastruttura.
In particolare, mediante riduzione o azzeramento del credito derivante dal contributo a fondo perduto:
possono essere compensate totalmente o parzialmente le imposte sui redditi e l’IRAP generatesi durante il periodo di concessione;
si possono assolvere gli obblighi di versamento IVA, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di versamenti IVA (recati dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell’IVA) e di risorse proprie del bilancio UE.
Alla luce della normativa specifica relativa alle misure in esame, e nel presupposto (non verificato in questa sede) che la società istante abbia correttamente operato sul piano contabile, si ritiene che, in assenza di una norma che disponga espressamente la non concorrenza a reddito del contributo in esame (pari ad euro … milioni), non ricorrano elementi per escluderne la rilevanza sotto il profilo fiscale.
Si ritiene, pertanto, di non poter concordare con la soluzione proposta dall’istante e conseguentemente non sarà possibile apportare variazioni in diminuzione all’interno delle dichiarazioni presentate per i periodi di imposta interessati dal rigiro a conto economico dei risconti passivi.
Quesito 2
Per quanto concerne la possibilità di ricorrere alla compensazione a prescindere dalla ripartizione proporzionale delle Misure di Defiscalizzazione sulle diverse tratte, prevista nella Relazione accompagnatoria del Piano economico Finanziario e del Piano Finanziario Regolatorio, si ritiene di poter concordare con la soluzione proposta dalla società istante. A favore di questa soluzione militano sia il tenore letterale dell’articolo 18 della legge n. 183 del 2011 che fa riferimento alla possibilità di compensare le imposte sui redditi e l’IRAP ”generate durante il periodo di concessione”, sia la circostanza che il contributo a fondo perduto che le misure di defiscalizzazione vanno a compensare nasce dall’esigenza di realizzare il riequilibrio economico finanziario dell’intero Piano della società istante.
Quesito n.3
Con riferimento alla possibilità di utilizzare le misure di defiscalizzazione anche successivamente al periodo con riferimento al quale le stesse sono state calcolate si ritiene che, in linea di principio, in aderenza al tenore letterale del più volte citato articolo 18, non vi siano elementi ostativi al riconoscimento di tale possibilità purché, ovviamente, continui il rapporto concessorio. Si ritiene, pertanto, di poter concordare con la soluzione proposta dalla società istante.
Quesito n.4
Per quanto attiene al quesito in esame giova ricordare che l’articolo 1, comma 716, della legge n. 160 del 2019 prevede che ”al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, l’aliquota prevista dall’articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, è maggiorata di 3,5 punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di: a) concessioni autostradali; b) concessioni di gestione aeroportuale; c) autorizzazioni e concessioni portuali rilasciate ai sensi degli articoli16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84; d) concessioni ferroviarie”.
Come chiarito nella relazione illustrativa alla citata legge n. 160 del 2019, il comma 716 eleva, per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, di 3,5 punti percentuali l’aliquota IRES, portandola dunque dal 24 al 27,5 per cento, sul reddito derivante dall’attività svolta sulla base dei seguenti rapporti di concessione o autorizzazione:
concessioni autostradali;
concessioni di gestione aeroportuale;
autorizzazioni e concessioni portuali (ai sensi delle vigenti leggi in materia, in particolare, articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1984);
concessioni ferroviarie.
Considerato che l’art.18 fa genericamente riferimento alla compensabilità con ”le imposte sui redditi generate durante il periodo di concessione” e che l’addizionale in esame è una maggiorazione dell’IRES della quale condivide la natura di imposta sui redditi, si ritiene che la stessa rientri nel novero delle imposte compensabili ai fini dell’articolo 18 della legge n. 183 del 2011.
Quesito n.5
Con riferimento alle modalità di utilizzazione delle misure all’interno di un eventuale e futuro consolidato di cui Alfa potrebbe divenire parte, giova ricordare che ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il contribuente può interpellare l’amministrazione ”per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali” relativamente all’applicazione delle disposizioni tributarie. Sul punto, la Circolare n. 9/E del 1° aprile 2016 ha chiarito che la riferibilità dell’istanza di interpello a casi concreti e personali prevista espressamente come fattore comune a tutte le istanze indicate all’articolo 11, comma 1, è infatti espressione di un principio generale ed è connessa alla natura dell’interpello come strumento finalizzato a conoscere il trattamento tributario di atti, operazioni o iniziative riconducibili direttamente alla sfera di interessi del soggetto istante” (cfr. par. 2.1).
Nel caso in esame, la società riferisce che allo stato attuale sta valutando la possibilità di optare per il regime del consolidato nazionale per cui la fattispecie su cui si fonda il quesito è, allo stato attuale, solo ipotetica.
In ragione di ciò, il quesito prospettato non rientra nell’ambito della procedura dell’interpello, ferma restando, in ogni caso, la facoltà degli Istanti di ripresentare una nuova istanza al ricorrere dei presupposti richiesti dalla disciplina dell’interpello.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale della Lombardia, viene resa dalla scrivente sulla base di quanto previsto al paragrafo 2.8 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 4 gennaio 2016, come modificato dal Provvedimento del 1° marzo 2018.
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