IVASS – Provvedimento del 10 maggio 2023

Modifiche ed integrazioni al regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016 – Modifiche ed integrazioni al regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 – Modifiche ed integrazioni al regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 – Modifiche ed integrazioni al regolamento IVASS n. 45 del 4 agosto 2020

Art. 1

Modifiche al regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016

1. L’art. 2 (Definizioni), comma 1, è modificato come segue:

a. dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) “fattori di sostenibilità”: fattori di sostenibilità ai sensi dell’art. 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088;»;

b. dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

«m-bis) “preferenze di sostenibilità”: la scelta prevista dall’art. 2, punto 4, del regolamento delegato (UE) 2017/2359;»;

c. dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:

«n-bis) “rischi di sostenibilità”: rischi di sostenibilità ai sensi dell’art. 1, punto 55-quater, del regolamento delegato (UE) 2015/35;».

2. L’art. 4 (Principi generali nella gestione degli investimenti) è modificato come segue:

a. al comma 1, alla fine del periodo è aggiunta la seguente frase: «, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 275-bis degli atti delegati.»;

b. al comma 3, alla fine del periodo è aggiunta la seguente frase: «, le quali, ove pertinente, integrano i rischi di sostenibilità.»;

c. al comma 4, dopo le parole «rischi connessi a ciascuna tipologia di attività» è aggiunto il seguente periodo: «, ivi compresi i rischi di sostenibilità. In coerenza con quanto previsto dall’art. 275-bis degli atti delegati, la politica degli investimenti tiene conto anche dell’impatto potenziale a lungo termine sui fattori di sostenibilità.»;

d. al comma 5, è aggiunto il seguente periodo: «In coerenza con quanto previsto dall’art. 275-bis degli atti delegati, le decisioni in materia di investimenti tengono conto anche dell’impatto potenziale a lungo termine sui fattori di sostenibilità.»;

e. dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. Fermo quanto previsto dal codice e dagli atti delegati, la politica degli investimenti tiene conto, ove pertinente, delle preferenze di sostenibilità dei clienti dell’impresa che sono state valutate nel processo di approvazione dei prodotti di cui all’art. 30-decies del codice e delle relative disposizioni di attuazione.».

3. All’art. 5 (Politica degli investimenti), comma 1, lettera v), dopo le parole «verifica degli investimenti» è aggiunta la seguente frase: «, ivi compresa la valutazione e la verifica del loro impatto sui fattori di sostenibilità;».

4. All’art. 18 (Sistema di gestione dei rischi di investimento), comma 8, alla fine del periodo sono inserite le seguenti parole: «e sui fattori di sostenibilità.».

5. All’art. 24 (Politica in materia di investimenti), comma 1, alla fine del periodo è aggiunta la seguente frase: «, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 275-bis degli atti delegati.».

Art. 2

Modifiche al regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018

1. All’art. 2 (Definizioni), comma 1, dopo la lettera m) sono inserite le seguenti:

«m-bis) “regolamento (UE) 2019/2088”: il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;

m-ter) “rischi di sostenibilità”: rischi di sostenibilità ai sensi dell’art. 1, punto 55-quater, del regolamento delegato (UE) 2015/35;».

2. All’art. 4 (Obiettivi del sistema di governo societario), comma 2, le parole «quelli di natura ambientale e sociale» sono sostituite dalle seguenti: «i rischi di sostenibilità».

3. All’art. 17 (Obiettivi del sistema di gestione dei rischi) sono apportate le seguenti modifiche:

a. al comma 1, primo periodo, dopo la frase «gestire e rappresentare su base continuativa i rischi attuali e prospettici cui l’impresa è o potrebbe essere esposta,» è inserito il seguente inciso: «ivi compresi, ove pertinenti, i rischi di sostenibilità,»;

b. al comma 5, dopo le parole «tengono conto degli obiettivi strategici» sono inserite le seguenti parole: «e, ove pertinente in coerenza con l’art. 260, comma 1-bis, degli atti delegati, dei rischi di sostenibilità».

4. All’art. 19 (Individuazione e valutazione dei rischi), al comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

«i-bis) rischi di sostenibilità: in coerenza con quanto previsto dall’art. 1, punto 55-quater, degli atti delegati, un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento o sul valore della passività.».

5. All’art. 32 (Compiti della funzione di gestione dei rischi), comma 1, lettera a), alla fine del periodo sono inserite le seguenti parole: «compresi, ove pertinente, i rischi di sostenibilità».

6. All’art. 38 (Compiti della funzione attuariale), comma 3, lettera b), dopo le parole «rischio legale» sono inserite le seguenti: «i rischi di sostenibilità,».

7. All’art. 40 (Principi generali delle politiche di remunerazione), dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

«1-bis. Ai fini dell’art. 5 del regolamento (UE) 2019/2088 e dell’art. 275, paragrafo 4, degli atti delegati, le politiche di remunerazione contengono informazioni sul modo in cui tengono conto dell’integrazione dei rischi di sostenibilità nel sistema di gestione dei rischi.».

8. All’art. 56 (Intermediari assicurativi e riassicurativi), al comma 1, dopo le parole «con i principi della sana e prudente gestione» sono inserite le seguenti: «e con l’integrazione dei rischi di sostenibilità nel sistema di gestione dei rischi».

9. All’art. 57 (Fornitori di servizi esternalizzati), al comma 1, dopo le parole «con la sana e prudente gestione» sono inserite le seguenti: «e con l’integrazione dei rischi di sostenibilità nel sistema di gestione dei rischi».

10. All’art. 80 (Obiettivi del sistema di gestione dei rischi di gruppo), al comma 1, lettera b), dopo le parole «dei rischi attuali e prospettici,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi, ove pertinente, i rischi di sostenibilità,».

11. L’allegato 1 (Documento sulle politiche di indirizzo – contenuto minimo) è modificato come segue:

a. nella sezione «Per gli aspetti connessi con i rischi di sottoscrizione e di riservazione», dopo la lettera e), è inserita la seguente:

«e-bis) modalità con cui l’impresa tiene conto, nel processo di progettazione di un nuovo prodotto assicurativo e del calcolo del relativo premio, dei rischi di sostenibilità.»;

b. nella sezione «Per gli aspetti connessi alla politica di gestione del rischio operativo», lettera a), alla fine del periodo sono inserite le seguenti parole: «anche tenendo conto degli eventuali rischi di sostenibilità;».

Art. 3

Modifiche al regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

1. L’art. 2 (Definizioni), comma 1, è modificato come segue:

a. dopo la lettera s) è inserita la seguente:

«s-bis) “fattori di sostenibilità”: fattori di sostenibilità ai sensi dell’art. 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088;»;

b. dopo la lettera ll) è inserita la seguente:

«ll-bis) “preferenze di sostenibilità”: la scelta prevista dall’art. 2, punto 4, del regolamento delegato (UE) 2017/2359;»;

c. dopo la lettera oo-quater) sono inserite le seguenti:

«oo-quinquies) “regolamento (UE) 2019/2088”: il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;

oo-sexies) “regolamento (UE) 2020/852”: il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;»;

d. dopo la lettera ss-bis) è inserita la seguente:

«ss-ter) “rischi di sostenibilità”: rischi di sostenibilità ai sensi dell’art. 1, punto 55-quater, del regolamento delegato (UE) 2015/35;».

2. All’art. 55 (Conflitti di interesse), comma 3, lettera b), dopo le parole «in relazione agli obiettivi assicurativi» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le loro eventuali preferenze di sostenibilità;».

3. L’art. 68-ter (Informativa precontrattuale) è modificato come segue:

a. al comma 2, primo periodo, dopo le parole «del codice» sono aggiunte le seguenti: «e tenuto conto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2019/2088,»;

b. al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «e i rischi ad essi associati,» sono aggiunte le seguenti: «, ivi compresi gli eventuali rischi di sostenibilità,»;

c. dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. L’informativa di cui al comma 3 include, ove pertinente, le informazioni previste dal regolamento (UE) 2019/2088 e dal regolamento (UE) 2020/852.».

4. L’art. 68-novies (Valutazione di adeguatezza) è modificato come segue:

a. al comma 2, lettera d), dopo le parole «inclusa la tolleranza al rischio» sono inserite le seguenti: «e le sue eventuali preferenze di sostenibilità.»;

b. al comma 4, lettera a), dopo le parole «del prodotto d’investimento assicurativo che intendono distribuire» sono inserite le seguenti: «, nonchè gli eventuali fattori di sostenibilità;».

5. L’art. 68-decies (Dichiarazione di rispondenza alle richieste ed alle esigenze e di adeguatezza) è modificato come segue:

a. al comma 2, alla fine del periodo è inserita la seguente frase: «, ivi comprese le sue eventuali preferenze di sostenibilità.»;

b. dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

«2-bis. In coerenza con l’art. 9, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2359, se nessun prodotto di investimento assicurativo soddisfa le preferenze di sostenibilità del contraente o potenziale contraente, e quest’ultimo decide volontariamente di adattare le proprie preferenze di sostenibilità ai fini della conclusione del contratto, la dichiarazione di adeguatezza di cui al comma 2 riporta tale adattamento e specifica le ragioni per le quali il contraente ha adattato le proprie preferenze di sostenibilità. Ove nessun prodotto di investimento assicurativo soddisfi le preferenze di sostenibilità del contraente o potenziale contraente e quest’ultimo non abbia adattato le proprie preferenze di sostenibilità, gli intermediari e le imprese di assicurazione che prestano consulenza ai sensi del comma 2 illustrano al contraente o potenziale contraente le ragioni per cui non può essere fornita la dichiarazione di adeguatezza e conservano la relativa documentazione.».

6. All’art. 68-terdecies (Informazioni da ottenere dal contraente), comma 2, dopo le parole «alle esigenze e di adeguatezza di cui all’art. 68-decies» sono inserite le seguenti: «, ivi compresa la documentazione di cui al comma 2-bis, secondo capoverso,».

Art. 4

Modifiche al regolamento IVASS n. 45 del 4 agosto 2020

1. All’art. 2 (Definizioni), comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) “fattori di sostenibilità”: fattori di sostenibilità ai sensi dell’art. 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088;».

2. L’art. 6 (Mercato di riferimento) è modificato come segue:

a. al comma 1, le parole «dall’articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 4, paragrafo 3, lettera a), punto i) e»;

b. al comma 1, lettera c), dopo le parole «gli obiettivi dei clienti cui è rivolto il prodotto» sono inserite le seguenti: «, compresi gli eventuali obiettivi legati alla sostenibilità;»;

c. al comma 1, dopo la lettera f), è inserita la seguente:

«f-bis) che, ove pertinente, i fattori di sostenibilità del prodotto siano coerenti con il mercato di riferimento.»;

d. al comma 4, è aggiunto il seguente periodo: «In coerenza con l’art. 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2358, con riferimento ai soli fattori di sostenibilità, i produttori non sono tenuti ad effettuare l’individuazione di cui al presente comma per i prodotti che considerano fattori di sostenibilità.».

3. All’art. 8 (Test del prodotto), comma 1, lettera a) dopo le parole «le caratteristiche del mercato di riferimento,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi gli eventuali obiettivi legati alla sostenibilità,».

4. L’art. 11 (Meccanismi di distribuzione) è modificato come segue:

a. al comma 1, dopo le parole «nell’interesse del cliente,» sono inserite le seguenti: «tenuto anche conto degli eventuali obiettivi di sostenibilità di quest’ultimo,»;

b. al comma 3, primo periodo, dopo le parole «agli obiettivi» sono inserite le seguenti: «, compresi eventualmente quelli legati alla sostenibilità,»;

c. al comma 6, dopo le parole «alle caratteristiche e agli obiettivi» sono inserite le seguenti: «compresi eventualmente quelli legati alla sostenibilità,».

5. L’art. 12 (Mercato di riferimento effettivo) è modificato come segue:

a. al comma 1, dopo le parole «le caratteristiche e gli obiettivi,» sono inserite le seguenti: «compresi eventualmente quelli legati alla sostenibilità,»;

b. al comma 3, è inserito il seguente periodo: «Con riferimento ai soli fattori di sostenibilità, gli intermediari non sono tenuti ad effettuare l’individuazione di cui al presente comma per i prodotti che considerano i fattori di sostenibilità.».

6. All’art. 13 (Scambio informativo con i produttori), comma 1, alla fine del periodo è inserita la seguente frase: «, tenuto conto anche degli eventuali obiettivi di sostenibilità.».

7. L’art. 14 (Ruolo degli organi sociali e delle funzioni aziendali di controllo degli intermediari di cui al comma 2, lettera d), dell’art. 109 del codice), comma 5, è modificato come segue:

a. dopo le parole «che intendono distribuire» è inserito il seguente inciso: «, compresi gli eventuali fattori di sostenibilità,»;

b. dopo le parole «e gli obiettivi» è inserito il seguente inciso: «, compresi eventualmente quelli legati alla sostenibilità,».

8. L’allegato 1 (Politica in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi) è modificato come segue:

a. alla lettera c) dopo le parole «natura e livello di rischio del prodotto» sono inserite le seguenti: «, compresi gli eventuali fattori di sostenibilità.»;

b. alla lettera d), n. 3), dopo le parole «gli obiettivi» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi eventualmente quelli legati alla sostenibilità,»;

c. alla lettera i), n. 1), dopo le parole «nella distribuzione dei prodotti offerti» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i prodotti che considerano i fattori di sostenibilità».

Art. 5

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell’IVASS ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.