L’ordinanza n. 13840 della Corte di Cassazione depositata il 19 maggio 2023, intervenuta sul principio della retribuzione da prendere a base del calcolo dei contributi previdenziali, tra l’altro consente di soffermarci anche sull’articolo 11 del nuovo codice degli appalti pubblici (D.Lgs. n. 36 del 2023 entrato in vigore il 1° luglio 2023). Il suddetto articolo si occupa dell’obbligo, per le imprese risultate vincitrici di bandi e/o aziende che hanno sottoscritto contratti di appalti pubblici, del rispetto e dell’applicazione del CCNL, a favore dei dipendenti,“… stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente. …”.
Il comma 4 e 5 dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 36 del 2023 statuisce che “… Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione e’ anche verificata con le modalita’ di cui all’articolo 110.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto. …”
Inoltre ai fini dell’individuazione del contratto collettivo di lavoro da applicare vanno utilizzati i criteri di cui al D.M. 15 luglio 2014, n. 14280-ter che ha ripreso quelli indicati costantemente dagli orientamenti giurisprudenziali. In particolare Il D.M. del 2014 individua i criteri per la valutazione della rappresentatività di un”organizzazione sindacale o datoriale” come di seguito elencati:
a) la consistenza numerica degli associati all’organizzazione sindacale o datoriale;
b) l’ampiezza e la diffusione dell’organizzazione sul territorio nazionale;
c) la partecipazione alla formazione e alla stipulazione del contratto collettivo di lavoro;
d) l’intervento dell”organizzazione nelle controversie di lavoro, individuali, plurime o collettive.
La pronuncia della Cassazione, sopra indicata, ha ribadito che “… la giurisprudenza di legittimità in tema d’imponibile contributivo ritiene pacificamente che, quando ci s’imbatte in una pluralità di fonti contrattuali, non è sufficiente indicare in modo generico la categoria derivante dal ramo d’azienda a cui il datore stipulante appartiene, dovendo accertarsi che il trattamento retributivo da porre a base del minimale sia quello e solo quello negoziato dalle organizzazioni e dalle associazioni comparativamente più rappresentative;
tale orientamento è tributario al principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto all’obbligazione retributiva, posto a fondamento si svariate pronunce della giurisprudenza di legittimità, relative a fattispecie anche sensibilmente diverse (in tema di orario di lavoro quale parametro della retribuzione contributiva, cfr. Cass. n. 4676 del 2021, per le peculiarità del settore dell’edilizia, oltre che, in generale, Cass. n. 16859 del 2020, Cass. n. 15120 del 2019, n. Cass. n. 4899 del 2017; in tema di irrilevanza della violazione della percentuale di lavoratori con contratto part time ai fini dell’applicazione del minimale contributivo, cfr., Cass. n. 16859 del 2020; cfr. anche Cass. n. 13650 del 2019; sull’estensione anche ai fini contributivi, della responsabilità solidale dell’impresa committente nei confronti dei lavoratori assunti in violazione del divieto di subappalto, cfr. Cass. n. 27382 del 2019, ove si afferma l’esistenza di una relazione immanente e necessaria tra retribuzione dovuta secondo la legge previdenziale e pretesa impositiva dell’ente preposto ad attuare la tutela previdenziale); in altri termini, anche alla luce della giurisprudenza richiamata, può affermarsi che la scelta “a monte” operata dal legislatore nell’individuazione della fonte collettiva ai fini della concreta determinazione della base contributiva imponibile, costituisca l’ulteriore conferma dell’autonomia dell’obbligazione contributiva da quella retributiva, in virtù delle esigenze diverse a cui esse si ispirano, e, maggiormente, all’esigenza di salvaguardia dell’ unitarietà e della tenuta del sistema previdenziale. …”
Inoltre, i giudici di legittimità hanno ricordato che “… le parti sociali hanno stipulato una pluralità di strumenti contrattuali, anche del medesimo livello, l’esigenza concreta che si pone ai fini contributivi, è quella di individuare, nella possibile giungla di trattamenti e di voci retributive, lo strumento trainante (definito, per ciò stesso “leader”) …”
La vicenda ha riguardato una società cooperativa che a seguito di controllo dei funzionari dell’INPS riceveva un avviso di addebito a titolo di contributi, somme aggiuntive, sanzioni di mora derivante dall’avere, la predetta società, per il periodo 2009 – 2010, erroneamente individuato quale parametro di individuazione della cd. retribuzione virtuale, ossia della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, quella prevista dal c.c.n.l. Logistica sottoscritto da Unci e Fast Consal, in luogo che dal c.c.n.l. Logistica trasporto merci e spedizione sottoscritto da Confcooperative- Lega Coop – AGCI e Filt Cgil – Fit Cisl – Uil Trasporti. Avverso tale atto la società cooperativa proponeva opposizione all’avviso di addebito. Il Tribunale adito rigettava l’opposizione della società. La datrice di lavoro impugnava la decisione del Tribunale proponendo appello. I giudici di appello confermavano la decisione di primo grado affermando che in presenza di una pluralità di fonti contrattuali applicabili alla medesima categoria, la Corte territoriale ha ritenuto che il c.c.n.l. Confcooperative – Lega Coop – AGCI e Filt Cgil – Fit Cisl – Uil Trasporti dovesse essere considerato quale “contratto leader” ai fini della determinazione del minimale contributivo ai fini previdenziali, in virtù della superiore rappresentatività in termini comparativi delle associazioni sindacali stipulanti, requisito adeguatamente provato in giudizio dall’INPS sulla base di indici quali la consistenza associativa, la diffusione territoriale ed il numero di contratti collettivi stipulati ( art. 1, c. 1 del D.L. n. 338/1989 , convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 389/1989 e art. 2, c. 25 della Legge n. 549/1995).. Avverso la decisione della Corte di Appello la cooperativa propose ricorso in cassazione fondato su tre motivi.
Gli Ermellini nel rigettare il ricorso della cooperativa e puntualizza, tra l’altro, che “… la giurisprudenza di legittimità in tema d’imponibile contributivo ritiene pacificamente che, quando ci s’imbatte in una pluralità di fonti contrattuali, non è sufficiente indicare in modo generico la categoria derivante dal ramo d’azienda a cui il datore stipulante appartiene, dovendo accertarsi che il trattamento retributivo da porre a base del minimale sia quello e solo quello negoziato dalle organizzazioni e dalle associazioni comparativamente più rappresentative; …”
Sul tema, si ricorda quanto previsto dalla nota n. 687 del 2023 dell’INL, che, qualora in sede d’ispezione sia accertata l’applicazione di un CCL diverso da quello stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, “il personale ispettivo informerà la stazione appaltante e provvederà ai necessari recuperi contributivi e retributivi“.
Articolo 11 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice degli appalti) Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti. 1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni e' applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attivita' oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. 2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformita' al comma 1. 3. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purche' garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. 4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione e' anche verificata con le modalita' di cui all'articolo 110. 5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto. 6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita' contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni e' operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita', previo rilascio del documento unico di regolarita' contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
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