AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 16 dicembre 2021, n. 818
Articolo 87 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Conversione di azione e requisito dell’holding period
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società ALFA S.p.A. (codice fiscale e partita IVA n. …), con sede in…, (di seguito anche solo “ALFA”, la “Società” ovvero l'”Istante”) in persona del proprio legale rappresentante … ha presentato un’istanza di interpello, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a), della Legge n. 212 del 27 luglio 2000 in merito alla permanenza del requisito previsto dall’art. 87, comma 1, lett. a), del Testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.) di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 nel caso concreto di seguito rappresentato.
Preliminarmente si rappresenta che per quanto qui non riportato, si rinvia all’istanza presentata (ad esempio in relazione alle tabelle e le note).
ALFA è un veicolo societario partecipato da taluni managers di società che appartengono al Gruppo BETA (di seguito, i “Managers”), al cui vertice è posta GAMMA S.p.A. (di seguito “GAMMA”). In particolare, GAMMA è la controllante indiretta di BETA S.p.A. (di seguito “BETA”), società le cui azioni sono state di recente oggetto di una offerta pubblica di acquisto (OPA) conclusasi con il delisting dal Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana a decorrere dal … 2021.
GAMMA, nel contesto di una più ampia operazione (di seguito, l'”Investimento”) finalizzata all’ingresso nel capitale sociale di un nuovo socio (DELTA S.p.A., di seguito “DELTA”), a sua volta interamente partecipato da una società di diritto ESTERO (di seguito, lo “Sponsor Finanziario”), al fine di allineare gli interessi dei Managers a quelli dello Sponsor Finanziario, ha previsto un apposito piano di co-investimento.
Ad esito dell’OPA, lo Sponsor Finanziario è venuto a detenere (indirettamente) circa il …% del capitale sociale di GAMMA. Gli originari soci di GAMMA, ai sensi di apposito patto parasociale, si sono impegnati, inter alia, a conferire, dopo il completamento dell’OPA, le proprie partecipazioni in GAMMA a favore di una società di nuova costituzione (di seguito “OMEGA”).
Al fine di attuare il piano di co-investimento, in data … 2021, l’Assemblea straordinaria dei soci di GAMMA ha rinnovato, in quanto scaduta, la delibera già assunta in data… 2020 di incrementare, a titolo oneroso ed in denaro, il proprio patrimonio sociale per Euro … milioni (di seguito, l’«Aumento … Equity»), con emissione di nuove azioni – costituenti azioni «di categoria» ai sensi dell’art. 2348, comma 2, c.c. – prive di valore nominale (al pari delle preesistenti azioni emesse da GAMMA) e senza aumento del valore nominale del capitale sociale. L’Aumento … Equity è stato integralmente sottoscritto da ALFA e liberato in data … 2021 (di seguito, il «Versamento dell’Aumento … Equity»). L’importo versato da ALFA è stato imputato integralmente a riserva da sovrapprezzo azioni6.
A fronte dell’Aumento … Equity, GAMMA ha emesso azioni di categoria “X” (di seguito, le «Azioni X»), le quali:
– non hanno diritti di voto (salvo il diritto di designare e revocare dall’incarico un membro del Consiglio di amministrazione);
– garantiscono un ritorno preferenziale o extra-rendimento subordinato a:
– il realizzo delle azioni di GAMMA detenute (indirettamente) dallo Sponsor Finanziario nell’ambito di uno degli specifici eventi di disinvestimento che comportano la vendita o comunque il trasferimento di tali azioni (di seguito “Evento di Exit”);
– il raggiungimento da parte dello Sponsor Finanziario, nell’ambito dell’Evento di Exit, di un ritorno sull’investimento effettuato almeno pari a un determinato tasso interno di rendimento (IRR);
– non sono liberamente cedibili prima che sia trascorso il c.d. periodo di lock-up e, comunque, il trasferimento potrà avvenire solo in conformità alle disposizioni dello statuto;
– sono state sottoscritte ad un valore pari al loro fair value, determinato sulla base di apposita perizia. In particolare,
– valorizzando il patrimonio netto di GAMMA sulla base del prezzo unitario offerto nell’ambito dell’OPA e tenendo inoltre conto dell’extra-rendimento potenzialmente derivante dalle Azioni X, ALFA, a fronte dell’Aumento … Equity, ha sottoscritto azioni pari allo 0,5% del capitale sociale di GAMMA;
– l’Aumento … Equity è stato liberato da ALFA in parte utilizzando mezzi propri apportati dai Managers e, per la restante parte, attraverso un finanziamento bancario di un importo massimo complessivo pari a Euro … milioni (di seguito, il “Finanziamento ALFA”). Il Finanziamento ALFA è garantito pro quota dai Managers (soci di ALFA) attraverso apposita fideiussione ai sensi degli articoli 1936 e seguenti del Codice Civile;
– prevedono un meccanismo c.d. di claw-back tale per cui i titolari delle Azioni X potrebbero essere tenuti a retrocedere quanto incassato in occasione di una cessione parziale delle azioni di GAMMA riferibili allo Sponsor Finanziario (di seguito, l'”Evento di Exit Parziale”), qualora ad esito del realizzo integrale della partecipazione detenuta in GAMMA, lo Sponsor Finanziario dovesse verificare che, sommando l’IRR dei singoli Eventi di Exit Parziale, non è stato raggiunto l’IRR prefissato.
Con riferimento ai diritti patrimoniali previsti dalle Azioni X si nota che il diritto a ottenere l’extra-rendimento è subordinato al raggiungimento da parte dello Sponsor Finanziario di un ritorno economico pari, in termini di IRR, almeno al 10% annuo. Inoltre, tale diritto viene amplificato al superamento di una determinata soglia dimensionale del rapporto tra: (i) il flusso di cassa derivante dal disinvestimento; e (ii) l’ammontare investito dallo Sponsor Finanziario (di seguito “MoM”). In particolare, le modalità di calcolo del c.d. ratchet comportano che:
– nel caso in cui l’IRR realizzato dallo Sponsor Finanziario a seguito di un Evento di Exit fosse inferiore al … %, alle Azioni X non è riconosciuto alcun extrarendimento;
– in ipotesi di IRR superiore al … % si avrà che:
– se il MoM è inferiore a …, le Azioni X avranno diritto a un flusso di cassa pari al …% dell’ammontare eccedente l’importo corrispondente all’IRR;
– se il MoM è pari o superiore a …, le Azioni X avranno diritto, in aggiunta all’importo indicato sopra sub (i), a un ulteriore flusso di cassa pari al …% dell’ammontare eccedente l’importo maturato nell’ipotesi di MoM pari a …
Con riferimento al valore di sottoscrizione delle Azioni X, appare utile rilevare sin da subito che a fronte dell’importo investito pari a Euro … milioni (e, quindi pari all’1,05% del valore corrente del patrimonio netto di GAMMA, pari complessivamente a circa Euro … miliari), i Managers (tramite ALFA) hanno sottoscritto azioni rappresentative (solo) dello 0,5% del capitale sociale di GAMMA, corrispondendo quindi un “sovrapprezzo” maggiorato rispetto agli altri soci titolari di azioni prive del ratchet.
Tale circostanza discende dal fatto che tra i Managers vi sono taluni soggetti che, prima dell’Aumento … Equity, già detenevano, direttamente o indirettamente, azioni di GAMMA oggetto di cessione a favore dello Sponsor Finanziario nell’ambito dell’operazione che ha dato origine all’obbligo di OPA. Nell’ambito dell’OPA, al fine di comprovare che le pattuizioni relative all’investimento di ALFA in GAMMA (con particolare riferimento al prezzo di sottoscrizione delle Azioni X) non comportassero alcun vantaggio economico ulteriore, né diretto né indiretto, per i venditori delle azioni di GAMMA (ivi inclusi quelli destinati a reinvestire attraverso ALFA), rispetto al corrispettivo dell’OPA (fissato in Euro .. per azione, e corrispondente alla valorizzazione unitaria delle azioni di BETA implicita nel corrispettivo concordato per l’acquisto della partecipazione in GAMMA da parte dello Sponsor Finanziario), …
In tale contesto, al fine di supportare la congruità del prezzo di sottoscrizione delle Azioni X (in un’ottica meramente finanziaria e non fiscale), è stata redatta un’apposita perizia di stima. L’esperto incaricato della valutazione, applicando il metodo Discounted Cash Flow (c.d. DCF) e tenendo conto dei diritti patrimoniali e amministrativi, nonché del regime di circolazione delle Azioni X, ha stabilito che il prezzo corrisposto dai Managers (i.e. Euro …milioni) a fronte della sottoscrizione di azioni corrispondenti allo 0,5% del capitale sociale di GAMMA fosse congruo dal punto di vista finanziario. In particolare, con riferimento ai diritti patrimoniali relativi alle Azioni X, è stata valorizzata dall’esperto la circostanza che, oltre al diritto di partecipare pari passu agli utili prodotti da GAMMA, le Azioni X incorporassero anche il diritto a ricevere, in via meramente eventuale, l’extra- rendimento derivante dal ratchet.
A seguito del verificarsi di un Evento di Exit, ai sensi dell’art…. dello statuto di GAMMA (di seguito, lo “Statuto”), le Azioni X saranno convertite in azioni di categoria ordinaria in base ad un rapporto di conversione che tenga conto del ratchet (di seguito, la “Conversione”). Una volta convertite, i Managers (tramite ALFA) avranno la possibilità di cedere le azioni ordinarie derivanti dalla Conversione (allo stesso prezzo unitario corrisposto dall’acquirente per le azioni cedute dallo Sponsor Finanziario) nel contesto dell’Evento di Exit percependo in questo modo l’importo derivante dall’applicazione del ratchet.
Come rilevato, il rapporto di conversione delle Azioni X in azioni ordinarie di GAMMA è meramente strumentale a garantire (indirettamente) ai Managers, al verificarsi di un Evento di Exit e al raggiungimento da parte dello Sponsor Finanziario dell’IRR prefissato, la titolarità di strumenti finanziari idonei ad essere ceduti a terzi in misura tale da realizzare un controvalore pari a quanto spettante in applicazione del ratchet. In particolare, la Conversione avverrà a titolo gratuito (ossia senza necessità di effettuare ulteriori apporti in GAMMA) e consisterà nella sostituzione delle Azioni X con un numero di azioni ordinarie (prive di valore nominale espresso) tale per cui i Managers (tramite ALFA) possano successivamente realizzare, al ricorrere delle condizioni fissate dal piano di co-investimento, l’extra-rendimento incorporato nelle Azioni X.
Tutto ciò premesso, in mancanza di un’espressa disciplina ai fini delle imposte sui redditi nonché di prassi e di giurisprudenza al riguardo, la Società – in qualità di sottoscrittore delle Azioni X nonché di futura cedente delle azioni ordinarie di GAMMA derivanti dalla Conversione – chiede di confermare che la «Conversione» rappresenti un evento fiscalmente non rilevante e che, di conseguenza, il requisito dell’« ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione», previsto dall’art. 87, comma 1, lett. a), del T.U.I.R. ai fini dell’applicazione della c.d. participation exemption, permanga senza soluzione di continuità in capo alle azioni ordinarie di GAMMA detenute dalla Società in esito alla Conversione.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Per i motivi di seguito descritti, l’Istante ritiene che la Conversione rappresenti un evento fiscalmente non rilevante e, di conseguenza, solo la successiva cessione delle azioni ordinarie di GAMMA detenute da ALFA a seguito della Conversione comporterà l’esigenza di verificare il regime applicabile alla plusvalenza eventualmente realizzata. In tale sede, ai fini della verifica del requisito di cui all’art. 87, comma 1, lett. a), del TUIR (c.d. requisito dell’ holding period) sarà necessario sommare il periodo di possesso delle Azioni X ante Conversione e il periodo di possesso delle azioni ordinarie post Conversione.
A tale riguardo, l’interpellante rappresenta che la Conversione:
– è prevista ab origine dallo Statuto come strumento giuridico per permettere a ALFA (e, quindi, indirettamente ai Managers) di conseguire – a certe condizioni – tramite la cessione a terzi delle azioni rivenienti dalla Conversione l’extrarendimento potenziale incorporato nelle Azioni X. Tuttavia, dalla mera Conversione né ALFA né tanto meno i Managers ricavano alcun concreto arricchimento patrimoniale. Tale arricchimento, infatti, si verifica solo a seguito della vendita a terzi delle azioni ordinarie rivenienti dalla Conversione che si colloca in un momento successivo e distinto dal punto di vista sia temporale sia giuridico rispetto alla mera Conversione. Pertanto, ad avviso dell’Istante, la Conversione in sé non rappresenta un evento fiscalmente rilevante in quanto “tappa intermedia” di una operazione unitaria che termina con la cessione delle azioni ordinarie rivenienti dalla Conversione;
– non rientra in alcuna delle fattispecie fiscalmente rilevanti che tipicamente hanno ad oggetto le partecipazioni “immobilizzate”; ed infatti, la Conversione:
– non comporta un trasferimento tra ALFA e un soggetto terzo rispetto a GAMMA (emittente sia delle Azioni X sia delle azioni emesse a seguito della Conversione) né un rimborso delle Azioni X, ma una mera modifica del rapporto partecipativo pre-esistente tra ALFA e GAMMA, senza soluzione di continuità;
– non costituisce un’operazione di conferimento in quanto la sostituzione dei titoli non comporta alcun incremento patrimoniale in GAMMA, ma risulta originato dall’iniziale conferimento effettuato da ALFA (i.e. l’Aumento … Equity);
– non consegue alla perdita o al danneggiamento di un bene;
– non rappresenta un’assegnazione di beni ai soci ovvero una destinazione a finalità estranee all’esercizio di impresa.
– avviene a titolo gratuito in quanto non sono richiesti a ALFA (e, quindi, ai Managers) nuovi apporti e non incide sul rapporto partecipativo attualmente esistente tra ALFA e GAMMA;
– non modifica né la classificazione contabile né il “portafoglio fiscale” di appartenenza delle Azioni X, trattandosi – sia ante sia post Conversione – di azioni riferite ad una società di capitali italiana (i.e. GAMMA) iscritte nello stato patrimoniale dell’Istante tra le immobilizzazioni finanziarie;
Nella prospettiva di GAMMA (i.e. la società emittente) la Conversione è riconducibile tra le operazioni sul capitale e, come tale, non assume alcuna rilevanza fiscale.
Da ultimo, l’interpellante evidenzia come la Conversione, sotto il profilo giuridico, appare non dissimile da ciò che avviene in caso di fusione per incorporazione dove la società incorporante, al fine di concambiare gli azionisti della società incorporata emette nuove azioni a favore dei soci della società incorporata, in sostituzione delle azioni da questi detenute nella società incorporata che vengono conseguentemente annullate. Ebbene in ipotesi di fusione (ovvero di scissione), dal punto di vista fiscale non sussistono dubbi in merito alla neutralità del concambio partecipativo (cfr. l’art. 172, comma 3, del TUIR e, ante riforma del 2004, la circolare n. 23 del 1983 che conferma la neutralità del concambio)
Ciò detto ed argomentato, è altresì importante evidenziare che con riferimento a tutte le operazioni di riorganizzazione aziendale fiscalmente neutrali, in merito al requisito dell’ holding period di cui all’art. 87 del T.U.I.R., l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il soggetto avente causa « […] valuterà il periodo di possesso delle partecipazioni tenendo conto del periodo di iscrizione nel bilancio del dante causa».
Per completezza si rileva che alle medesime conclusioni (i.e. mancata interruzione dell’holding period) si giunge applicando in via analogica il trattamento fiscale rilevante in operazioni che, in modo non del tutto dissimile da quanto accade nel caso della Conversione, comportano l’emissione (ed attribuzione ai soci) di nuovi titoli partecipativi, senza un contestuale incremento del patrimonio netto della società emittente, come nel caso di aumento del capitale a titolo gratuito; ovvero, che comportano un incremento del patrimonio netto della società emittente, ma a seguito dell’esercizio di diritti di opzione incorporati in azioni già possedute dal socio (come avviene anche nel caso in parola, ove la Conversione è prevista ab origine dallo Statuto; senza che sia neppure richiesto alcun ulteriore versamento o apporto da parte di ALFA in favore di GAMMA).
Vale la pena notare sin da subito che, in linea di principio, il medesimo risultato avrebbe potuto essere conseguito attraverso il trasferimento al terzo acquirente delle Azioni X ad un prezzo unitario differenziato (rectius: maggiorato) rispetto a quello delle azioni ordinarie e la successiva conversione delle Azioni X in azioni ordinarie in capo al futuro acquirente (di seguito, l'”Alternativa”). Tuttavia, una volta che si è delineata la concreta possibilità di un Evento di Exit, il fine che giustifica l’esistenza delle Azioni X (i.e. assicurare l’allineamento degli interessi e dei rischi dei Managers a quelli dello Sponsor Finanziario) risulterebbe raggiunto. Pertanto, pare preferibile – anche per semplicità – procedere alla Conversione immediatamente prima di perfezionare il trasferimento a terzi delle partecipazioni detenute, in modo tale da cedere a questi ultimi azioni appartenenti ad un’unica categoria, valorizzabili al medesimo prezzo unitario.
Parere dell’Agenzia delle entrate
In via preliminare, si rappresenta che il presente parere ha esclusivamente per oggetto gli effetti della conversione delle azioni di categoria C in azioni ordinarie della società GAMMA e non attiene alcun giudizio in merito agli ulteriori requisiti previsti per l’applicazione del regime PEX di cui all’articolo 87, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, restando impregiudicato ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.
Sempre preliminarmente, si evidenzia che esula dall’analisi della presente istanza di interpello ordinario la corretta determinazione e quantificazione delle poste contabili e dei valori fiscali indicati dall’istante, restando impregiudicato qualsiasi potere di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria volto alla corretta determinazione, qualificazione e quantificazione fiscale degli stessi.
Ciò premesso, si osserva che la disciplina della participation exemption, contenuta nell’articolo 87 del TUIR, prevede l’esenzione da IRES delle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, 2 e 3 derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazioni in società aventi i seguenti requisiti:
« a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato […];
d) esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’articolo 55 […]».
In particolare, l’articolo 86 prevede che « Le plusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell’articolo 85, concorrono a formare il reddito:
a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa».
La circolare n. 36/E del 4 agosto 2004, al paragrafo 2.3.6 (e successivi sottoparagrafi), ha illustrato i riflessi che le operazioni straordinarie possono avere sulla disciplina della participation exemption con riferimento, in particolare, al riscontro dei requisiti di cui al citato articolo 87 per ottenere l’esenzione delle plusvalenze. Per quanto riguarda l’ipotesi di conferimento, in particolare, l’articolo 87 va letto in combinato disposto con il comma 4 dell’articolo 176 del TUIR, secondo cui « le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di cui al presente articolo si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente o le operazioni di cui all’articolo 178, in regime di neutralità fiscale, si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio».
In coerenza con tali chiarimenti, la risoluzione n. 227/E del 18 agosto 2009 ha ulteriormente precisato che, in un conferimento neutrale ai sensi dall’articolo 176 del TUIR – in applicazione del comma 4 del medesimo articolo 176 – i requisiti soggettivi di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 87 risulterebbero verificati, già alla data del conferimento, a condizione che il soggetto conferente disponesse dell’azienda conferita da almeno dodici mesi, in quanto le partecipazioni rivenienti dal conferimento vengono assunte con un’anzianità pari a quella attribuibile all’azienda conferita.
Ciò premesso, nel caso di specie, è stato rappresentato dall’istante di essere possessore a seguito della sottoscrizione mediante apporto in denaro di alcune azioni «di categoria» ai sensi dell’articolo 2348, comma 2 del codice civile (le cui caratteristiche sono diffusamente descritte nell’istanza e riportate nella sintesi del quesito) nel contesto di una più ampia operazione che interessa il gruppo BETA. A seguito del verificarsi di un «evento di exit», le predette azioni saranno convertite in azioni di categoria ordinaria in base ad un rapporto di conversione che tenga conto del diritto patrimoniale rafforzato che le caratterizza e potranno essere cedute percependo in questo modo la quota corretta dell’importo complessivo derivante dall’operazione.
Per quanto rappresentato in istanza e in base alle previsioni dello Statuto della società GAMMA S.p.a. emerge che, nel periodo compreso tra la sottoscrizione dell’aumento di capitale (cd. « Aumento … Equity») ed il realizzarsi dell’« Evento di Exit» (realizzo azioni di GAMMA detenute indirettamente dallo sponsor finanziario o raggiungimento soglia IRR sull’investimento da parte del medesimo sponsor), non vi è alcuna modificazione in relazione al soggetto detentore degli strumenti finanziari partecipativi qui in esame (la società istante).
La possibilità di disporre delle azioni di categoria, in linea di principio, è limitata dalle previsioni di cui ai punti … dello Statuto di GAMMA (cd. periodo di lock-up), tuttavia, in applicazione di quanto disposto al punto … in caso di trasferimento le predette azioni si « convertiranno automaticamente in azioni ordinarie».
Al verificarsi di una degli «Eventi di Exit», come indicato al punto … il corrispettivo incassato sarà attribuito pari passu a tutte le azioni sulla base della percentuale di partecipazione al capitale sociale ed, in particolare, le azioni «di categoria» di cui si tratta avranno diritto ad una ulteriore quota, da attribuirsi mediante la conversione. Il diritto all’ulteriore quota di diritti patrimoniali, come indicato al punto .. «si concretizzerà, immediatamente prima …, nella conversione» delle azioni della categoria C.
Può, dunque, concludersi che la conversione rappresenti un fenomeno intimamente collegato (o che avviene « immediatamente prima del perfezionamento dell’Evento di Exit») agli «Eventi di Exit» che, come ribadito al punto … dello Statuto avviene in via automatica al fine di garantire l’ottenimento della quota dei diritti patrimoniali aggiuntivi da parte dei sottoscrittori dei titoli originari e che tale evento risulti predefinito al momento della sottoscrizione degli strumenti originari.
La conversione, dunque, individua il momento in cui al detentore delle azioni «di categoria» è attribuito il rendimento «in natura» degli strumenti originariamente sottoscritti, con la conseguenza che, in relazione alle azioni attribuite, il periodo di cui all’art. 87, comma 1, lett. a), del TUIR (c.d. requisito dell’ holding period) decorre da tale istante.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Resta, altresì, impregiudicato ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria volto a verificare se la fattispecie descritta in istanza ed eventuali altri atti, fatti e/o negozi giuridici ad essa collegati possano condurre ad identificare un disegno abusivo censurabile ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000.
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