L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 87/E del 28 novembre 2013 sollecitata da varie parti ed a seguito della presentazione dei un quesito ha fatto conoscere il suo parere circa i recuperi a tassazione, in seguito ad attività di accertamento, di costo dedotti in un periodo di imposta in violazione del principio di competenza e nel caso in cui il periodo di imposta di corretta imputazione si chiuda con una perdita fiscale. In tale circostanza, per l’Agenzia delle Entrate, il contribuente conserva la possibilità di vedersi riconoscere la maggiore imposta versata.
In base alla disposizione normativa contenuta nell’articolo 109, D.P.R. 917/1986, le imprese sono tenute alla determinazione del reddito secondo il principio di competenza. Il predetto principio di competenza è stato anche affermato più volte dalla Corte di Cassazione, da ultimo con la Sentenza 24.1.2013, n. 1648, trattasi di un principio inderogabile, non essendo consentito al contribuente di scegliere il periodo d’imposta in cui dedurre un costo ovvero tassare un determinato ricavo.
L’Amministrazione Finanziaria conformandosi all’ orientamento giurisprudenziale ha emanato in passato, con le CC.MM. 23/E, 31/E e 35/E/2012, le modalità da seguire per il recupero delle maggiori imposte versate in conseguenza di accertamenti a oggetto la corretta imputazione a Conto economico di costi e ricavi.
Con l’ultima circolare che tratta l’argomento, circolare n. 31/E del 24 settembre 2013, il Fisco è intervenuto nuovamente sull’argomento, concedendo importanti aperture soprattutto in merito al recupero dei costi relativi ad annualità non più emendabili ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, D.P.R. 22.7.1998, n. 322. In tale occasione è stato affermato il diritto del contribuente di vedersi riconosciuto il maggiore versamento di imposta nell’ipotesi in cui la correzione della mancata imputazione di componenti negativi o positivi nel corretto esercizio di competenza, concretizzi una perdita o incrementi la perdita dichiarata nell’anno.
Con la risoluzione n. 87/E del 28 novembre 2013 viene esteso l’ambito di applicazione del principio citato anche nell’ipotesi in cui l’eccedenza di imposta versata sia diretta conseguenza di una rettifica effettuata dall’ufficio accertatore e non di un mero errore contabile del contribuente.
La risoluzione per consentire il recupero della perdita fiscale si rifà al contenuto della circolare 23/E del 2010, con cui veniva riconosciuta la possibilità di dedurre nel periodo di imposta di effettiva competenza i costi indebitamente dedotti in periodi diversi, pertanto oggetto di recupero da parte dell’ufficio. La strada indicata per evitare la doppia imposizione prevede, quindi, di evidenziare la maggiore perdita presentando, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, una dichiarazione integrativa di quella in cui avrebbe potuto utilizzare la maggior perdita.
Nell’ipotesi in cui non sia possibile emendare tale dichiarazione per decorrenza dei termine, la maggior imposta versata non tenendo conto della maggiore perdita può essere richiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, entro quarantotto mesi dal versamento eccedente, ovvero, scaduto anche tale termine, entro due anni dalla data in cui si è reso definitivo l’accertamento per violazione del principio di competenza, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
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