CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 settembre 2017, n. 20733
Contratto di lavoro subordinato – Nullità del termine – Disciplina del D.Lgs. n. 368/2001 – Clausole dei CCNL stipulate ai sensi della L. n. 56/1987 – Efficacia fino alla data di scadenza dei CCNL
che tale norma è stata interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., in particolare, Cass. n. 20441/15 e Cass. 4 n. 21092/08) nel senso che la disciplina transitoria ivi contenuta ha la finalità di garantire una transizione morbida tra il vecchio ed il nuovo sistema e che, quindi, in applicazione del citato art. 11 d.lgs. n. 368 del 2001, l’art. 23 della legge n. 56 del 1987, che attribuisce alla contrattazione collettiva la possibilità di identificare nuove ipotesi di legittima apposizione del termine, continua a trovare applicazione anche a seguito dell’entrata in vigore del citato d.lgs. n. 368 del 2001 (che pure ne reca la formale abrogazione) limitatamente alle clausole dei contratti collettivi di lavoro precedentemente stipulati sotto la vigenza della legge del 1987 ed ancora in corso di efficacia al momento dell’entrata in vigore del citato d.lgs. fino alla scadenza dei contratti collettivi;
Rilevato
che con sentenza pubblicata il 4.11.10 la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame di M. Z. contro la sentenza n. 12373/05 del Tribunale della stessa sede che ne aveva respinto la domanda intesa ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato dall’attore con Poste Italiane S.p.A. per il periodo 1.10.-31.12.02, ai sensi dell’art. 23 legge n. 56 del 1987 e dell’art. 25 c.c.n.I. 11.1.01 per <<esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario, conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, nonché all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio 2002, 13 febbraio, 17 aprile 2002>> che per la cassazione della sentenza ricorre M. Z. affidandosi ad un solo articolato motivo, poi ulteriormente illustrato con memoria; che Poste Italiane S.p.A. resiste con controricorso;
CONSIDERATO
che con unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 112 e 277 cod. proc. civ., 23 legge n. 56 del 1987, 11 comma 2 d.lgs. n. 368 del 2001, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile l’art. 25 c.c.n.I. 11.1.2001, scaduto 10 mesi prima della stipula del contratto a termine in oggetto;
che il motivo è fondato;
che l’art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001, entrato in vigore il 24 ottobre 2001, dopo aver disposto (al primo comma), tra l’altro, l’abrogazione della legge n. 230 del 1962 e dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987, ha stabilito (al secondo comma) che, in relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell’articolo 23 della citata legge n. 56 del 1987 e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, manterranno, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
che tale norma è stata interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., in particolare, Cass. n. 20441/15 e Cass. 4 n. 21092/08) nel senso che la disciplina transitoria ivi contenuta ha la finalità di garantire una transizione morbida tra il vecchio ed il nuovo sistema e che, quindi, in applicazione del citato art. 11 d.lgs. n. 368 del 2001, l’art. 23 della legge n. 56 del 1987, che attribuisce alla contrattazione collettiva la possibilità di identificare nuove ipotesi di legittima apposizione del termine, continua a trovare applicazione anche a seguito dell’entrata in vigore del citato d.lgs. n. 368 del 2001 (che pure ne reca la formale abrogazione) limitatamente alle clausole dei contratti collettivi di lavoro precedentemente stipulati sotto la vigenza della legge del 1987 ed ancora in corso di efficacia al momento dell’entrata in vigore del citato d.lgs. fino alla scadenza dei contratti collettivi;
che, ciò premesso, deve altresì ricordarsi che, come chiarito, in particolare, da Cass. 13 luglio 2010 n. 16424, il c.c.n.I. 11 gennaio 2001 del personale non dirigente di Poste italiane s.p.a., vigente all’epoca di entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001 (ed al quale pertanto si applica il citato art. 11), prevede, all’art. 74, comma 1, che la data di scadenza del contratto stesso è fissata al 31 dicembre 2001;
che da ciò consegue che i contratti a termine stipulati successivamente a tale data non possono rientrare nella disciplina transitoria prevista dall’art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 e sono interamente soggetti al nuovo regime normativo, senza che possa invocarsi l’ultrattività delle pregresse disposizioni per il periodo di vacanza contrattuale collettiva, ponendosi tale soluzione in contrasto con il principio secondo il quale i contratti collettivi di diritto comune operano esclusivamente entro l’ambito temporale concordato dalle parti; che la sentenza impugnata nel valutare la legittimità del contratto a termine sulla base del presupposto dell’ultrattività della disciplina collettiva stipulata in base aH’art. 23 della legge n. 56 del 1987, ultrattività derivante dall’art. 11, secondo comma, d.lgs. n. 368 del 2001, non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi;
che, pertanto, il ricorso va accolto, con assorbimento degli ulteriori profili di doglianza ivi espressi e cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto:
<<I contratti a termine stipulati successivamente alla data di scadenza (31 dicembre 2001) del c.c.n.I. 11 gennaio 2001 del personale non dirigente di Poste italiane s.p.a. non rientrano nella disciplina transitoria prevista dall’art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 e sono interamente assoggettati al nuovo regime normativo di cui al d.lgs. n. 368/01>>;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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