CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 luglio 2017, n. 16559
Tributi locali – INVIM – Cessione immobili – Meccanismo di determinazione del valore finale del bene
Fatti di causa
Con sentenza n. 43/11/2010, depositata l’8/04/2010, la Commissione Tributaria Regionale di Genova (hinc: CTR) ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Dir. Prov. Di La Spezia contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia (hinc: CTP) n. 1887/08 avente ad oggetto il ricorso avverso l’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore Invim sulla cessione di beni immobili, “per atto Not. N. del 17.12.2001”, operato dalla D.T. s.r.I., società incorporata dalla Enel Servizi s.r.l. in data 23.05.2011.
La CTR, nel confermare la sentenza della CTP di La Spezia, che aveva accolto il ricorso introduttivo, ne ha condiviso le ragioni osservando come «l’art. 6, comma 2, del DPR 643/72, che dispone che “per i trasferimenti assoggettati all’IVA si assumono, quale valore finale o iniziale (ai fini INVIM) i corrispettivi determinati ai fini di detta imposta”, non sia stato “implicitamente” abrogato dall’art. 17, commi 5-6-7 del d. Igs. n. 504/92, con cui è stata disposta l’abolizione dell’INVIM.» Specifica che «non appare sostenibile che il legislatore, mentre disponeva l’abolizione dell’INVIM, abbia allo stesso tempo, per il periodo residuo, modificato la determinazione di valore».
Avverso questa decisione, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo.
La Enel Servizi s.r.l. ha resistito con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione dell’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 643 del 1972 e dell’art. 17, comma 7, lett. a), del d. Igs. n. 504 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., sostenendo che la CTR ha errato nell’applicazione e nella interpretazione delle suddette norme ritenendo che l’art. 17, del d. Igs. n. 504/92, nel disciplinare il regime transitorio conseguente alla soppressione dell’INVIM, non ha inciso sul vincolo posto dall’art. 6, comma 2, del DPR 643/72, in ordine alla determinazione ai fini INVIM del valore finale o iniziale del bene trasferito.
2. Il motivo è fondato.
Giova premettere che, in tema di INVIM, l’art. 17 del d. Igs. 30 dicembre 1992, n. 504, con il quale è stata abrogata l’imposta, ha stabilito transitoriamente una deroga al criterio di determinazione del valore finale dell’immobile. Ove il presupposto della sua applicazione si sia verificato nel decennio transitorio, tale valore deve essere riferito alla data del 31 dicembre 1992, oltre la quale non rileva più l’incremento di valore imponibile qualunque sia il fatto a cui tale incremento possa considerarsi legato.
Ciò può considerarsi oggi principio acquisito, tanto che, come rappresentato nel ricorso dell’Agenzia delle entrate, non rileva l’automatica estensione del giudicato formatosi con riguardo all’imposta di registro o all’IVA sul medesimo atto di trasferimento (v. Cass. n. 4627-09; n. 2228-11), in quanto – per l’appunto – il valore finale del bene, ai fini INVIM, deve essere determinato dal giudice tributario al 31 dicembre 1992 anche qualora la compravendita sia avvenuta in epoca successiva.
La determinazione della base imponibile dell’INVIM deve essere differenziata a seconda che il presupposto d’imposta si sia verificato entro il o dopo il 31 dicembre 1992. E l’art. 17 citato, nel disciplinare il regime transitorio, prevede un diverso meccanismo di applicazione del tributo che, pur restando collegato al trasferimento immobiliare, tiene distinto il momento di determinazione del valore imponibile rilevante ai fini del computo dell’incremento tassabile, che risulta ex lege ancorato al 31 dicembre 1992 (Cass. n. 2634/2015). Ne deriva che non è più applicabile il vincolo previsto dall’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 643 del 1972, potendo l’Ufficio accertare autonomamente il valore del bene ai fini INVIM senza essere condizionato da quello attribuito ai fini dell’applicabilità di imposte diverse (in particolare IVA o imposta di registro) (Cass. n. 2228/2011).
Per effetto della disposizione transitoria, ai fini della imposta di trasferimento entra in gioco il valore del prezzo pagato per il trasferimento medesimo ad una certa data, mentre ai fini INVIM il valore del bene ad una data diversa, che non deve essere necessariamente identico al primo.
Nel caso in esame, in applicazione del suddetto principio di diritto, deve ritenersi che la CTR ha erroneamente ritenuto ancora applicabile il meccanismo di determinazione del valore finale del bene previsto dall’art. 6 del d.P.R. n. 643 del 1972, trascurando di rilevare che, per effetto dell’art. 17 del d. Igs. n. 504 del 1992, che detta il regime transitorio successivo alla soppressione dell’imposta, l’imponibile deve essere ancorato al valore del bene alla data del 31.12.1992 e, quindi, inequivocabilmente, in assenza di diverse specifiche e più puntuali indicazioni, al valore venale del cespite alla suddetta scadenza, essendo legittimato l’Ufficio a procedere ad una determinazione del tutto autonoma del valore del bene ai fini INVIM, non vincolata dal valore attribuito ai fini di imposte diverse, quale ad esempio l’IVA.
3. La sentenza deve essere pertanto cassata e gli atti di causa vanno rimessi alla medesima Commissione Tributaria Regionale, diversa Sezione, che deciderà applicando il principio di diritto sopra enunciato.
La commissione provvederà anche sulle spese relative al giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, a diversa Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria.
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