CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 dicembre 2017, n. 29382
Tributi – Agevolazioni fiscali – Somme trattenute a seguito degli eventi sismici – Istanza di rimborso
Rilevato
che la Corte, costituito li contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c, delibera di procedere con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Siracusa.
Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di C.G. contro la reiezione dell’istanza di rimborso IRPEF e ILOR, per somme trattenute a seguito degli eventi sismici del 13/12/1990;
che nella decisione impugnata, la CTR ha affermato, con riferimento alla definizione automatica della posizione fiscale per gli anni 1991 e 1992, che la legge n. 289 del 2002 avrebbe costituito ius superveniens favorevole al contribuente, tale da rendere quanto già versato non dovuto ex post. D’altronde, sulla base della legge n. 31/2008, le istanze di rimborso avrebbero potuto essere presentate fino al 1° marzo 2010;
Considerato
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia invoca la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 comma 17° I. n. 289/2002, dell’art. 21 comma 2° D.Lgs, n. 546/1992 e dell’art. 1 comma 665 I. n. 190/2014, nonché degli artt. 12 e 14 preleggi e 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.;
che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che il dies a qua per richiedere il rimborso delle somme versate iniziasse a decorrere dalle successive modifiche e proroghe;
che, sotto diverso profilo, sarebbe censurabile anche l’affermazione della sentenza impugnata, la quale avrebbe ricompreso i lavoratori dipendenti nella fruizione del beneficio, giacché, secondo la legge n. 190/2014, l’agevolazione sarebbe riferita alle imposte autoliquidate dagli stessi contribuenti in sede di presentazione delle dichiarazioni fiscali;
che l’intimato non ha resistito;
che il motivo non è fondato;
che la tesi della ricorrente, secondo la quale il diritto alla restituzione del 90% delle imposte pagate negli anni 1990-1992, previsto dall’art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in favore dei residenti nelle province siciliane colpite dal sisma del 13 dicembre 1990, è soggetto al termine di decadenza biennale di cui all’art. 21, comma secondo, del dlgs. 31 dicembre 1992, n. 546, decorrente dal 1° gennaio 2003 (così Cass. Sez. 5, n. 23589 del 20/12/2012) è stata superata da una norma di interpretazione autentica;
che, infatti, la L. n. 190/2014, art. 1, comma 665 (Legge di stabilità 2015, vigente dall’1 gennaio ha stabilito che “I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modificazioni, hanno diritto – con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione europea – al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso ai sensi del Dlgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 …”;
che tali considerazioni, già espresse da questa Corte – Cass. n. 18179/2015 – rendono dunque manifesta l’infondatezza del ricorso dell’Agenzia, dovendosi ritenere, in rapporto alla posizione del contribuente che aveva formulato istanza di rimborso in data 21.11.2007 per il triennio 1990/1992, la tempestività della richiesta proprio in relazione alla natura biennale del termine per la presentazione dell’istanza ed alla decorrenza dello stesso, siccome individuati dalla normativa di interpretazione autentica (Sez. 6-5, n. 15252 del 22/07/2016);
che, inoltre, in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui all’art. 1, comma 665, della I. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd, sostituto d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente (Sez. 5, n. 17472 del 14/07/2017; Sez. 5, n. 15026 del 16/06/2017; Sez. 6-5, n. 14406 del 14/07/2016);
che, del resto, la legittimazione del sostituito d’imposta ha trovato conferma nell’art. 16-octies d.l. 91/2017, conv. I. 123/2017, che ha testualmente incluso nel perimetro di godimento del beneficio ex art. 1, comma 665, I. 190/2014 “i titolari di redditi di lavoro dipendente nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite”»: il limite introdotto dalla norma sopravvenuta laddove autorizza il rimborso fino a concorrenza dell’apposito stanziamento con riduzione del 50% in ipotesi di eccedenza delle richieste non incide sul titolo della ripetizione,
ma unicamente sull’esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all’odierno giudizio;
che il ricorso va dunque respinto;
che al rigetto del ricorso non segue la condanna dell’Agenzia alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, stante la mancata attività difensiva di quest’ultimo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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