CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 aprile 2021, n. 9766
Istanza di rimborso della maggiori imposte trattenute dell’Inps – Riconoscimento della tassazione ordinaria anziché di quella separata applicata – Assegni straordinari erogati dal Fondo di solidarietà del personale addetto al servizio di riscossioni dei tributi erariali – Tassazione separata, applicabile limitatamente alla stipula degli accordi collettivi intervenuti entro il 31 marzo 1998
Considerato in fatto
1. A.P. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma avverso il silenzio rifiuto serbato dall’Agenzia delle Entrate sull’istanza di rimborso della maggiori imposte (Irpef, Addizionale Regionale e Addizionale Comunale ) trattenute dell’Inps, in veste di sostituto d’imposta, per effetto del riconoscimento della tassazione ordinaria anziché di quella separata applicata sugli assegni straordinari erogati dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio di riscossioni dei tributi erariali.
2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso ritenendo applicabile la normativa fiscale di favore per il contribuente anche dipendenti bancari del ramo del credito.
3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria della Regione rigettava l’appello sul presupposto che, anche se non espressamente richiamato dai decreti ministeriali riguardanti i due diversi fondi di solidarietà, andava comune applicato l’art. 59 comma 3 l. 449/1997 che prevede la tassazione separata ex art. 17 DPR 917/86.
5. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. Il contribuente non si è costituito.
Ritenuto in diritto
1. Con il primo motivo denuncia il ricorrente la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 d.m. 375/2003, del d.m. 158/2000 letti in combinato disposto con l’art 59, comma 3 della I. 449/1997 così come autenticamente interpretato dall’art 26 comma 23 della I. 448/1998 nonché con l’art. 2 comma 28 l. 662/1996 in relazione all’art 360 1° comma nr. 3 cpc; in particolare si critica la sentenza impugnata per aver erroneamente applicato agli addetti al settore della riscossione dei crediti erariali la tassazione separata pur non contenendo il d.m 375/2003 alcun richiamo al regime speciale introdotto dall’art. 59 comma 3 della I. 449 del 1997.
2. Il motivo è fondato
2.1. La materia in esame è stata regolamentata con un primo intervento normativo costituito dall’art.2 comma 28 della I. 662 del 1996 che, al fine di assicurare un sostegno al reddito dei soggetti impiegati in attività di pubblica utilità interessate da processi di ristrutturazione aziendale nel perimetro del settore pubblico, comprendente anche le attività consistenti nella raccolta ed erogazione del credito e quella di riscossione dei tributi e dei crediti erariali, ha previsto l’istituzione presso l’Inps di fondi destinati ad erogare assegni ed indennità straordinari a favore di dipendenti, demandando alla contrattazione collettiva la definizione delle concrete modalità di erogazione degli importi
2.2 Successivamente è intervenuto l’art 59 comma 3 legge 449/1997 che ha disposto quanto segue:<< Mediante accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente, stipulati anteriormente alla costituzione dei fondi nazionali per il settore del credito ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 marzo 1998, per gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al citato decreto legislativo n. 357 del 1990, la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli ordinamenti dei menzionati regimi aziendali. In presenza di tali esuberi riguardanti banche, associazioni di banche e concessionari della riscossione cui si applicano i contratti collettivi del settore del credito, gli accordi stipulati, entro la medesima data del 31 marzo 1998, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente possono: a) prevedere, allo scopo di agevolare gli esodi, apposite indennità da erogare, anche ratealmente, in conformità all’articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, nel rispetto dei requisiti di età ivi previsti, nonché in conformità all’articolo 6, comma 4, lettera b), del citato decreto legislativo n. 314 del 1997; al medesimo regime fiscale previsto dal citato articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dall’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 314 del 1997, sono assoggettate le analoghe prestazioni eventualmente erogate, al fine di cui sopra, dai citati fondi nazionali per il settore del credito in luogo dei datori di lavoro;
b) adottare, in via prioritaria, il criterio della maggiore età ovvero della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, purché siano contestualmente previste forme di sostegno del reddito, comprensive della corrispondente contribuzione figurativa, erogabili, anche in soluzione unica, nel limite massimo di 4 anni previsto per la fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, poste a carico dei datori di lavoro>>.
2.3 Il complesso normativo sopra passato in rassegna prevede, mediante il richiamo all’art. 17 TUIR, la favorevole disciplina fiscale della tassazione separata, che, tuttavia trova applicazione limitatamente alla stipula degli accordi collettivi intervenuti entro il termine del 31.3.1998.
2.4 Il regime introdotto dall’art. 59 comma 3 l. citata ha trovato attuazione con riferimento ai dipendenti degli istituti bancari addetti a mansioni e funzioni inerenti alle attività creditizie. In particolare il d.m. 28.4.2000 nr 158 nell’introdurre <<il Regolamento relativo all’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito>> ha richiamato nelle premesse il regime transitorio di cui all’art. 59 comma 3 I. 449/1997. Nel preambolo si richiama il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui, in attuazione e nei termini previsti dalla citata disposizione legislativa
2.5 Il d.m. 24.11.2003 recante il <<Regolamento per l’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione tributi >> non richiama nella premessa l’art 59 comma 3 legge 449/1997 ma il solo art. 2 comma 28 della I. 662 del 1996 e fa riferimento ad al contratto collettivo stipulato nel 2001 e ,quindi, oltre i termini previsti dalla citata normativa transitoria.
2.6 Dalla ricognizione della suespota normativa può quindi affermarsi che, contrariamente a quanto affermato nell’impugnata sentenza, il favorevole regime della tassazione separata può trovare applicazione unicamente nei riguardi del personale addetto alla attività di raccolta e distribuzione presso il pubblico del credito come previsto dal dm nr. 258/2000 attuativo della disciplina transitoria di cui all’art 59 comma 3 I. 449/1997 e non anche al personale addetto al servizio di riscossione dei tributi assoggettato alla diversa disciplina prevista dal d.m. 375/2003.
2.7 Orbene risulta incontestabilmente accertamento in punto di fatto che la ricorrente, dipendente del Monte dei Paschi di Siena, abbia ricoperto mansioni di riscossione di crediti erariali e per tale ragione sia stata ammesso a beneficiare del fondo istituito per gli addetti di questo settore regolamentato dal d.m. 375 del 2003 e non del diverso fondo previsto per il lavoratori svolgenti mansioni afferenti al settore creditizio di cui al diverso d.m. nr 258/2000.
2.8 Il secondo motivo con il quale si deduce violazione e falsa applicazione dell’art 19, comma 4 bis del dPR 22 12.1986 in relazione alla richiesta da parte della contribuente dell’aliquota agevolata prevista dall’art. 17, comma 4 bis dPR 917/1986, non esaminata dai giudici di merito per effetto dell’accoglimento motivo principale, è assorbito.
3. Ne consegue l’accoglimento del ricorso con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla Commissione Tributaria del Lazio in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
– accoglie il primo motivo del ricorso assorbito il secondo cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria del Lazio in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
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