CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 gennaio 2017, n. 426
Tributi – IVA – Credito d’imposta – Omessa dichiarazione – Possibilità di far valer il credito con la dichiarazione successiva entro i due anni dalla maturazione
Motivi della decisione
L’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto il credito di imposta (anni 2004 e 2005) fatto valere dalla società E.M., in quanto la contribuente aveva omesso la dichiarazione IVA per quell’anno, limitandosi a riportare il credito IVA nella dichiarazione 2006, relativa all’anno di imposta 2005. L’Agenzia, sul presupposto della tardività della dichiarazione del credito IVA, ha negato quel credito, con atto impugnato dalla società.
La CTR ha ritenuto, invece, che il credito può utilmente essere fatto valere al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, rigettando così l’appello del Fisco. La tesi dei giudici di merito è contestata dall’Agenzia ricorrente, che invece, ritiene che l’omessa dichiarazione del credito IVA nell’anno di competenza preclude al contribuente la possibilità di far valer il credito con la dichiarazione successiva, entro i due anni dalla maturazione del credito.
Con un primo motivo, l’Agenzia denuncia violazione dell’art. 19 D.lvo n. 546 del 1992, sostenendo che la cartella esattoriale emessa ex art. 36 bis DPR 600 del 1973 non è impugnabile se non per vizi formali, propri dell’atto impugnato, e che dunque il contribuente non può, nel giudizio di impugnazione, far valere errori materiali in cui sarebbe incorso nella dichiarazione dei redditi, come avviene nel caso presente, in cui la società assume di non aver effettuato la dichiarazione IVA nell’anno di competenza per mero errore.
Il motivo è infondato, poiché è pacifica giurisprudenza di questa Corte che in tema d’imposte sui redditi, la dichiarazione affetta da errori di fatto o di diritto da cui possa derivare, in contrasto con l’art. 53 Cost., l’assoggettamento del contribuente a tributi più gravosi di quelli previsti per legge é emendabile anche in sede contenziosa, attesa la sua natura di mera esternazione di scienza, dovendosi ritenere che il limite temporale di cui all’art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 sia circoscritto ai fini dell’utilizzabilità in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, dell’eventuale credito risultante dalla rettifica (Sez. 6 n. 22443 del 2015; Sez. 5 n. 4049 del 2015).
Inoltre, la cartella è autonomamente impugnabile, per costante indirizzo di questa Corte (Cass. 1263/2014; Cass. 13378/2016).
Con il secondo motivo, invece, l’Agenzia lamenta erronea interpretazione dell’art. 30 DPR 633 del 1972, ed assume che la mancata indicazione del credito IVA nella dichiarazione dell’anno di competenza impedisce di poterlo fare con le dichiarazioni annuali successive, consentendo soltanto un recupero extra dichiarazione, attraverso autonoma domanda di rimborso.
Successivamente alla proposizione del ricorso, a cagione dei contrasti registrati sul punto tra le sezioni semplici, la questione è stata affrontata e risolta dalle Sezioni Unite, le quali hanno affermato il principio di diritto secondo cui «La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA o finalizzati a operazioni imponibili” (Sez. Un. n. 17757 del 2016).
Il ricorso va pertanto respinto.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Nulla spese.
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