CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 dicembre 2017, n. 29971
Pubblico impiego – Indennità di incentivazione all’esodo – Computabilità dell’indennità di struttura nella base di calcolo – Legge regionale abrogata – Riserva alla contrattazione collettiva della disciplina del trattamento economico dei dipendenti
Rilevato che
1. con sentenza in data 30 novembre 2011 la Corte di Appello di Catanzaro, riformando la pronuncia del locale Tribunale di accoglimento del ricorso, ha respinto la domanda proposta da F.V. volta ad ottenere la condanna della Regione Calabria al pagamento della somma di € 72.307,20, richiesta a titolo di differenza correlata all’erronea modalità di computo dell’indennità di incentivazione all’esodo ex art. 7, comma 1, della L.R. Calabria n. 8 del 2005, liquidata dall’ente senza includere nella base di calcolo la indennità di struttura speciale;
2. la Corte territoriale ha, in sintesi, osservato che ai sensi della L. n. 62 del 1953 la legge della Regione Calabria 13/5/1996 n. 7, istitutiva della indennità di assegnazione a struttura speciale, doveva ritenersi abrogata dalla sopravvenuta norma di derivazione statale, ossia dall’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 che ha riservato alla contrattazione collettiva la disciplina del trattamento economico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 del richiamato decreto;
3. il giudice di appello ha aggiunto che l’avvenuta erogazione della indennità, pur in assenza di titolo, poteva avere rilievo ai sensi e per gli effetti indicati dall’art. 2126 cod. civ. ma non giustificava l’inclusione nella base di calcolo della indennità di esodo incentivato;
4. avverso tale sentenza F.V. ha proposto ricorso affidato a cinque motivi, ai quali ha opposto difese la Regione Calabria, illustrate da memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ.;
5. il P.G. in data 30 agosto/4 settembre 2017 ha concluso per il rigetto del ricorso.
Considerato che
1. il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni di legge (art. 15 delle preleggi; artt. 9 e 10 L. n. 62/1953; art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165/2001; art. 5 L.R. Calabria n. 24/2001; L.R. Calabria n. 7/1996; art. 7 L.R. Calabria n. 8/2005; artt. 2120 e 2126 cod. civ.) nonché omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la norma istitutiva della indennità di struttura speciale fosse stata abrogata a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 165 del 2001;
1.1. il ricorrente evidenzia che, in realtà, la indennità era stata istituita solo con la L.R. n. 24 del 29 ottobre 2001, successiva alla pubblicazione del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, che non poteva abrogare norme regionali non ancora emanate né renderle inefficaci secondo il meccanismo indicato dall’art. 69;
2. la seconda censura lamenta il vizio motivazionale e la violazione delle norme di legge sopra richiamate nonché dell’art. 117 Cost., dell’art. 1 L. n. 131/2003, delle leggi regionali nn. 7/1996, 8/1997, 24/2001, del principio di specialità nella successione di leggi nel tempo perché, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, le leggi regionali rilevanti nella fattispecie attengono tutte alla organizzazione degli uffici e, quindi, a materia inclusa nell’ambito della potestà legislativa esclusiva della Regione;
2.1. si sostiene, inoltre, che per il principio lex generalis posterior non derogat speciali priori non poteva in ogni caso operare il preteso effetto abrogativo, in considerazione della specialità della disciplina dettata per il solo personale addetto alle segreterie particolari ed alle strutture di diretta collaborazione con gli organismi politici, la cui prestazione è connotata da gravosità e responsabilità particolari;
3. la terza critica assume la violazione dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 7 della L.R. n. 8 del 2005, degli artt. 2120 e 2126 cod. civ., nonché del divieto di reformatio in peius perché, anche a voler ritenere abrogata la legge regionale istitutiva dell’indennità, quest’ultima andava conservata ai sensi del richiamato art. 2 e, quindi, non poteva ritenersi corrisposta senza titolo;
4. il quarto motivo denuncia la violazione delle norme di legge sopra citate sotto altro profilo, perché la Corte territoriale non avrebbe considerato che la indennità di struttura non costituisce un emolumento aggiuntivo rispetto alle indennità previste dalla contrattazione collettiva in quanto assorbe ed unifica i compensi per lavoro straordinario, produttività e qualità delle prestazioni individuali, in considerazione della particolarità delle prestazioni richieste al personale addetto alle Strutture speciali, ben evidenziata nella deliberazione n. 47/2002;
5. la quinta censura lamenta la violazione degli artt. 2120 e 2126 cod. civ. e dell’art. 52 del CCNL 14.9.2000 per il comparto delle regioni ed autonomie locali e sottolinea che la indennità di struttura doveva essere inclusa nella “retribuzione” come indicata dalle parti collettive, trattandosi di compenso non occasionale, fisso e continuativo;
6. il ricorso deve essere rigettato perché il Collegio intende dare continuità all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza 25 gennaio 2017 n. 1914, pronunciata in fattispecie sovrapponibile a quella oggetto di causa, che ha escluso la computabilità dell’indennità di struttura nella base di calcolo della indennità di esodo incentivato;
6.1 con la richiamata pronuncia si è osservato che « l’intero corpo di norme che disciplina l’indennità di esodo incentivante…. conduce ad affermare che l’esclusione dell’indennità di struttura dalla base di computo della indennità di esodo consegue …. anche alla esplicita previsione contenuta nella delibera n. 532 del 2005 che, in conformità all’art. 8 comma 7 della L. R. n. 8 del 2005, stabilì… che l’indennità in questione era composta da tutti quegli elementi che assumono i connotati di compenso fisso, continuativo, costante e generale, con eccezione di quelli occasionali od elargiti a titolo di ristoro od indennizzo per la particolare gravosità delle mansioni richieste, citando espressamente a titolo di esempio l’indennità di struttura. …. il riferimento della L.R. n. 8 del 2005 alla retribuzione lorda induce a ritenere che il legislatore avesse inteso fare riferimento alla retribuzione comprensiva delle componenti fisse dello stipendio a carattere continuativo (lett. c) dell’art. 52 CCNL 14.9.2000, applicabile ratione temporis, tra le quali non si rinviene la indennità di struttura che, volta ad indennizzare le mansioni, proprie degli addetti alle strutture speciali, assume la natura di compenso inerente allo specifico settore che viene erogato fintantochè l’adibizione allo speciale settore permane.”
6.2. tanto basta per ritenere infondato il ricorso perché, una volta interpretata in detti termini la norma istitutiva della indennità di esodo ed escluso che la retribuzione ivi richiamata dovesse includere ogni compenso, anche se di carattere non generale, diviene irrilevante ai fini di causa accertare se l’indennità di struttura speciale fosse divenuta priva di valido titolo legittimante per non essere stata prevista in sede di contrattazione collettiva;
7. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente nella misura indicata in dispositivo;
7.1. non sussistono ratione temporis le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla Regione Calabria le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge.
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