CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 settembre 2017, n. 21266
Pubblico impiego – Contratto di lavoro subordinato – Illegittimità del termine – Blocco delle assunzioni ex L. n. 289/2002 – Non sussiste – Normativa vigente all’epoca della stipulazione
Rilevato
che con sentenza depositata il 19 giugno 2012 la Corte di appello di Genova, in riforma della pronuncia del Tribunale di Savona, ha respinto la domanda presentata da M.O. nei confronti della A.S.L. n. 2 Savonese per l’accertamento della illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato in data 1.8.2003 (e prorogato di trentadue mesi il 3.12.2003), per lo svolgimento di mansioni di operatore tecnico videoterminalista, e per la condanna al pagamento del risarcimento del danno, ritenendo che l’esigenza di assumere per “temporanea copertura di posto vacante” integrava una ragione di tipo organizzativo/sostitutivo consentita dal d.lgs. n. 368 del 2001 (e rispettosa della clausola n. 5 della direttiva 1999/70/CE) a fronte della carenza in organico della posizione e dell’urgente necessità di ricoprirlo, in attesa dell’espletamento del concorso pubblico non consentito – nemmeno in via eccezionale – dal blocco delle assunzioni introdotto dalla legge n. 289 del 2002;
che avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la O. prospettando tre motivi di ricorso;
che la A.S.L. resiste con controricorso;
Considerato
che il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 4 del d.lgs. n. 368 del 2001, 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, 17 c.c.n.I. comparto Sanità 1.9.1995, 31 c.c.n.I. comparto Sanità 20.9.2001 (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, trascurato che il d.lgs. n. 368 del 2001 non si applica alle pubbliche amministrazioni in forza delle modifiche introdotte dall’art. 49 del d.l. n. 112 del 2008 (convertito in legge n. 133 del 2008) all’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 ove si richiede la ricorrenza di esigenze temporanee ed eccezionali per la stipulazione di contratti a tempo determinato. Del pari, i contratti del comparto Sanità stipulati nel settembre 1995 e 2001 consentono la copertura di posti vacanti per un periodo massimo di otto mesi.
che, con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 34, comma 11, della legge n. 289 del 2001 e 5 dell’accordo in sede di conferenza unificata Stato, Regioni ed enti locali 19.6.2003 (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, trascurato che la conferenza unificata aveva autorizzato le Regioni, per l’anno 2003, ad assumere personale a tempo indeterminato entro i limiti di cui all’art. 34 della legge n. 289 del 2002, scegliendo autonomamente la tipologia di personale necessario, ed errando, pertanto, nel ritenere sussistente un blocco per le assunzioni.
che, con il terzo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod.civ. e 32, commi 5, 6 e 7 della legge n. 183 del 2010 (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ.) essendo riconosciuto, dalla giurisprudenza di legittimità, una forma di risarcimento automatico a favore del lavoratore assunto illegittimamente con contratto a termine.
che, esaminati congiuntamente i primi due motivi di ricorso in quanto strettamente connessi, questo Collegio rileva che la legittimità del contratto a tempo determinato stipulato tra M.O. e la A.S.L. n. 2 Savonese vada verificata alla luce della normativa vigente all’epoca della stipulazione;
che, alla data di stipulazione del contratto a tempo determinato nonché della sua proroga (rispettivamente agosto e dicembre 2003), l’art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 recitava: « 1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, in applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, dall’articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall’articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall’articolo 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina», disposizione più volte modificata – ma solamente nell’anno 2006 – nel senso di introdurre i caratteri della temporaneità e della eccezionalità delle esigenze di assunzione (in particolare, con l’art. 4, comma 2, del d.l. n. 4 del 2006, convertito dalla legge n. 80 del 2006; poi con l’art. 3, comma 79, della legge n. 244 del 2007; poi con l’art. 49, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008; poi con l’art. 17 del d.l. n. 78 del 2009 convertito dalla legge n. 102 del 2009 e, infine, con l’art. 4 del d.l. n. 101 del 2013 convertito dalla legge n. 125 del 2013);
che dalla disposizione normativa vigente alla data della stipulazione del contratto a tempo determinato risultava applicabile alle pubbliche amministrazioni e, nella specie, agli enti locali, il d.lgs. n. 368 del 2001, in forza del richiamo operato alla normativa vigente in materia nonché ad ogni «successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina»; e la limitata ultrattività delle clausole dei contratti collettivi (il cui regime di pubblicità è del tutto simile a quello della legge, essendo pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, ex art. 47 comma 8, del d.lgs 165 del 2001 e risultando, pertanto, irrilevante l’eccezione di inammissibilità della relativa produzione) non impediva, peraltro, la stipulazione di contratti a tempo determinato per causali diverse da quelle elaborate dalle parti sociali in forza dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987 (c.c.n.I. comparto Sanità, sottoscritti, il primo, l’1.9.1995 e il secondo il 20.9.2001), e ciò in applicazione della disposizione legislativa sopravvenuta;
che l’accertata irrilevanza della ricorrenza dei requisiti della temporaneità ed eccezionalità delle esigenze di assunzione a tempo determinato rende ultronea la disamina dell’accordo concluso in sede di conferenza unificata Stato, Regioni ed Enti locali, dovendosi, comunque, rilevare l’inammissibilità della sottoposizione, al sindacato diretto di questa Corte di legittimità, di una disposizione non avente natura di norma di diritto;
che la sentenza impugnata – nel valutare la legittimità del contratto a termine sulla base delle «ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo» dettate dall’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 – ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi;
che il terzo motivo di ricorso, concernente le conseguenze di una pronuncia di illegittimità del contratto a tempo determinato, è assorbito dal rigetto della domanda originariamente proposta dalla lavoratrice;
che il ricorso va rigettato e le spese di lite sono liquidate in applicazione del criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.
P.Q.M.
Rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
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