CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 aprile 2017, n. 9662
Agevolazione prima casa – Revoca – Immobile di lusso
1. Ritenuto che la controversia concerne l’impugnazione con separati ricorsi di avvisi di liquidazione con i quali era revocata ai contribuenti A. E. e P. S. l’agevolazione “prima casa”, per avere l’immobile di cui sono comproprietari ciascuno per il 50% caratteristiche “di lusso” a norma del d.m. 2 agosto 1969.
2. Ritenuto che entrambi i contribuenti hanno notificato controricorso, con il quale contestano la fondatezza della impugnazione proposta dall’Ufficio, e con lo stesso atto hanno proposto ricorso incidentale;
3. Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte;
4. Ritenuto che i ricorsi R.G. nn. 7577/2013, 12708/2013, 21408/2013 e 21409/2013 debbano essere riuniti per connessione oggettiva e soggettiva;
5. Considerato che con i motivi del ricorso principale, esaminabili congiuntamente per ragioni di connessione logica, l’Ufficio denuncia violazione di legge e vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione per non aver il giudice di merito spiegato adeguatamente l’esclusione di caratteristiche di lusso, sostanzialmente esaurendo la propria valutazione nella circostanza che l’avviso di liquidazione aveva indicato come motivo della revoca dell’agevolazione la non corrispondenza dell’abitazione ai requisisti previsti dall’art. 6 del d.m. 2 agosto 1969, senza considerare la possibile non corrispondenza dell’immobile ai requisiti previsti dall’art. 5 del medesimo decreto, ravvisabili nella specie ad avviso della ricorrente, tendendo conto anche del necessario coordinamento interno tra le due disposizioni del richiamato decreto ministeriale (v. Cass. n. 13311 del 2016);
6. Considerato che il motivo è fondato in quanto al giudice di merito spettava di accertare se nel concreto l’immobile in questione avesse o meno le caratteristi che di lusso indicate dal decreto ministeriale, senza che potesse avere valore decisivo l’eventuale errore dell’Ufficio nell’indicare la specifica norma del decreto stesso che prevedesse i requisiti richiesti per escludere nel caso il carattere di lusso dell’abitazione: tale errore, ove anche effettivamente esistente, non poteva avere in alcun caso il “potere” di mutare il modo d’essere l’immobile, trasformandolo per questo solo fatto da immobile di lusso ad immobile non di lusso.
7. Considerato che il ricorso incidentale risulta infondato:
– sul punto relativo alla supposta inesistenza della delega in capo al soggetto che ha sottoscritto l’atto impositivo in ragione della dirimente produzione in giudizio della delega in questione da parte dell’Ufficio;
– sul punto relativo all’omessa allegazione all’atto impositivo degli atti nello stesso richiamati (accertamenti catastali), essendo gli atti di cui si tratta pacificamente noti ai contribuenti per essere stati gli stessi loro già precedentemente notificati;
– sul punto relativo alla supposta mancanza di motivazione dell’atto impositivo in quanto la sufficienza della motivazione ha costituito oggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice di merito e la parte ricorrente incidentale non riporta nella propria impugnazione il contenuto dell’atto impositivo contestato perché il giudice di legittimità ne possa conoscere direttamente le denunciate carenze;
– sul punto relativo alla supposta mancanza di prova della pretesa tributaria, in ragione della genericità dei rilievi e la non autosufficienza della censura nel quadro di una controversia nella quale la questione da accertare consiste nella esatta e corretta misurazione tecnica degli spazi che compongono l’immobile;
9. Considerato che il ricorso incidentale risulta inammissibile rispetto alle questioni assorbite nella decisione di merito (l’eventuale rilevanza dello stato dell’immobile alla data del rogito notarile, l’illegittimità del recupero d’imposta e delle sanzioni) perché proponibili nel giudizio di rinvio (v. Cass. n. 547 del 2016; n. 4130 del 2012; n. 6572 del 1988);
10. Considerato che, pertanto, deve essere accolto il ricorso principale, rigettati i motivi del ricorso incidentale indicati nella sopraestesa motivazione e dichiarati inammissibili i restanti; la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione, per il rigoroso (circostanziato e correttamente f) documentato) accertamento delle superfici valutabili ai fini del riconoscimento (o meno) delle caratteristiche di lusso della abitazione oggetto della controversia e delle altre questioni ancora validamente valutabili, delegando il giudice del rinvio per la liquidazione delle spese relative alla presente fase di legittimità.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi R.G. nn. 7577/2013, 12708/2013, 21408/2013 e 21409/2013, accoglie il ricorso principale, rigettati i motivi del ricorso incidentale indicati in motivazione e dichiarati inammissibili i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione.
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