CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 dicembre 2017, n. 30197
Tributi – Imposta di registro – Trasferimento immobili – Solidarietà passiva – Contraddittorio – Partecipazione di un solo coobbligato – Ammissibilità
Atteso che
– Circa l’avviso di liquidazione dell’imposta proporzionale di registro notificato a G.B. e O.B. in relazione a sentenza di trasferimento immobiliare ex art. 2932 cod. civ. fra loro pronunciata dal Tribunale di Verona, l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con tre motivi avverso la sentenza d’appello che ha annullato il titolo impositivo.
– Il primo motivo di ricorso denuncia omissione di pronuncia, per aver il giudice d’appello pretermesso l’eccezione di tardività dell’impugnazione dell’avviso da parte di G.B., avendo egli ritenuto tale eccezione superata dalla necessità del litisconsorzio con l’altra debitrice, impugnante nei termini.
– Il primo motivo è fondato: le parti del giudizio sono debitori solidali per l’imposta di registro sulla sentenza che l’ha definito, sicché, in conformità alla regola generale della solidarietà passiva, tra loro non sussiste litisconsorzio necessario nella lite tributaria e il contraddittorio è regolarmente costituito in questa anche con la partecipazione di uno solo dei coobbligati (Cass. 12 novembre 2014, n. 24098, Rv. 633091); il giudice d’appello avrebbe dovuto esaminare il gravame incidentale dell’ufficio in ordine alla tempestività del ricorso originario di G.B., onde verificare se l’avviso di liquidazione fosse divenuto definitivo nei confronti di costei.
– Il secondo motivo di ricorso denuncia extrapetizione, per aver il giudice d’appello censurato l’incertezza della base imponibile e l’eccessività dell’aliquota applicata, vizi mai lamentati dalle contribuenti.
Il secondo motivo è infondato: le questioni dell’imponibile e dell’aliquota si trovano sollevate nell’atto di gravame di O.B., per come trascritto nel ricorso erariale di cassazione (pag. 11-12); tali questioni facevano parte del giudizio d’appello e la loro valutazione non ha ecceduto i petita.
Il terzo motivo di ricorso denuncia omissione di pronuncia, per aver il giudice d’appello interamente annullato l’avviso di liquidazione senza rideterminare l’imposta dovuta col giusto imponibile e l’aliquota esatta.
Il terzo motivo è fondato: quello tributario è un processo di “impugnazione-merito” e non “impugnazione-annullamento”, sicché il giudice tributario che ritenga invalido l’atto impositivo per motivi sostanziali non può limitarsi ad annullarlo, ma deve esaminare la pretesa tributaria nel merito, per ricondurla alla corretta misura tramite una motivata valutazione sostitutiva (ex multis, Cass. 12 luglio 2006, n. 15825, Rv. 591748; Cass. 24 luglio 2012, n. 13034, Rv. 623395; Cass. 20 marzo 2013, n. 6918, Rv. 625849; Cass. 21 novembre 2013, n. 26157, Rv. 629043; Cass. 19 settembre 2014, n. 19750, Rv. 632465; Cass. 19 novembre 2014, n. 24611, Rv. 633638); assumendo la propria «impossibilità di sostituirsi all’ufficio», il giudice d’appello ha violato questo consolidato principio e lasciato inadempiuta una parte essenziale del dovere decisorio.
Devono essere accolti il primo e il terzo motivo di ricorso, respinto il secondo; la sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, respinto il secondo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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