CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 dicembre 2017, n. 30439
Licenziamento e reintegra – Contributi previdenziali – Iscrizione a ruolo di sanzioni civili ed interessi – Pagamento delle dei contributi dopo la reintegra e non alle scadenze ordinarie – Non sussiste – Distinzione tra nullità e inefficacia del licenziamento, oggetto di una sentenza dichiarativa – Rileva
Rilevato
Che l’INPS impugnava dinanzi la Corte d’Appello di l’Aquila la sentenza del Tribunale di Chieti che aveva accolto l’opposizione proposta dalla P. S.p.A. avverso l’iscrizione a ruolo di sanzioni ed interessi di cui le era stato intimato il pagamento con cartella esattoriale n. 03220030002078366 (dell’importo di Euro 37750,83), sanzioni di cui l’INPS pretendeva il pagamento, per somme aggiuntive, interessi di mora e compensi di riscossione, per avere la società provveduto al pagamento, con ritardo, dei contributi relativi al periodo compreso fra il licenziamento di tre lavoratori (F., M. e C.) e la pronuncia della sentenza che ne aveva disposto l’annullamento reintegrandoli nelle proprie mansioni: in sostanza il pagamento delle dette somme era avvenuto dopo che i lavoratori erano stati reintegrati nel posto di lavoro e non già alle scadenze previste per il loro versamento;
che con sentenza depositata il 15 ottobre 2010, la Corte d’Appello di l’Aquila respingeva l’appello considerando, per quanto qui interessa, che non era configurabile un ritardo nell’adempimento dell’obbligazione contributiva, sicché non erano dovute le sanzioni; che per la cassazione di tale sentenza, l’I.N.P.S., anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a. propone ricorso affidato ad unico motivo illustrato da memoria;
che P.I. s.p.a. resiste con controricorso e con memoria con la quale comunica di aver prestato dichiarazione di definizione agevolata ai sensi del d.l. 193/2016 conv. in I. 225/2016 con assunzione di impegno a rinunziare ai giudizi pendenti relativi alla cartella oggetto di causa; che Equitalia Centro s.p.a. è rimasta intimata;
che all’udienza del 30 marzo 2017 è stato disposto rinvio a nuovo ruolo in relazione alla pendenza della procedura di definizione agevolata; che il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
Considerato
Che il ricorso principale è infondato;
che, in particolare, l’Inps ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 116 commi ottavo e nono della legge n. 388/2000 in connessione con l’art. 18 della legge n. 300/1970 in relazione alla circostanza che la società contro ricorrente, non aveva provveduto al pagamento delle sanzioni e degli interessi, dovuti per i contributi versati in ritardo, così come del resto previsto dalla L. n. 389 del 1989, art. 1, comma 1 ed L. n. 388 del 2000, art. 116, commi 8 e 9, trattandosi di ritardo imputabile al datore di lavoro per avere intimato licenziamenti illegittimi e considerato che qualora un licenziamento sia stato impugnato il rapporto di lavoro non si estingue, ma rimane quiescente sino alla pronuncia giudiziale, con conseguente obbligo di corrispondere i contributi in caso di annullamento del recesso; che, come già deciso da questa Corte con sentenza n. 10971 del 2015 e con ordinanza n. 10679/2016, in conformità con l’arresto delle Sezioni unite, n. 19665 del 2014, in tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento, ai sensi dell’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, anche prima delle modifiche introdotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (nella specie, inapplicabile “ratione temporis”), occorre distinguere, ai fini delle sanzioni previdenziali, tra la nullità o inefficacia del licenziamento, che è oggetto di una sentenza dichiarativa, e l’annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, che è oggetto di una sentenza costitutiva: nel primo caso, il datore di lavoro, oltre che ricostruire la posizione contributiva del lavoratore “ora per allora”, deve pagare le sanzioni civili per omissione ex art. 116, comma 8, lett. a, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; nel secondo caso, il datore di lavoro non è soggetto a tali sanzioni, trovando applicazione la comune disciplina della “mora debendi” nelle obbligazioni pecuniarie, fermo che, per il periodo successivo all’ordine di reintegra, sussiste l’obbligo di versare i contributi periodici, oltre al montante degli arretrati, sicché riprende vigore la disciplina ordinaria dell’omissione e dell’evasione contributiva; che nella specie risulta dagli atti, e dalle deduzioni dell’INPS, che il giudice del lavoro annullò entrambi i licenziamenti in questione, con pronunce, dunque, costitutive, con la conseguenza applicazione della comune disciplina della mora debendi nelle obbligazioni pecuniarie ed esclusione della configurabilità di un ritardo nel versamento dei contributi previdenziali successivamente alla sentenza di reintegrazione; che risulta, pertanto, conforme a diritto la sentenza impugnata ; che la rinunzia al giudizio comunicata dalla società contro ricorrente non può produrre effetti sul presente giudizio che non è stato promosso dalla stessa parte;
che sussistono giustificati motivi, in considerazione della controvertibilità delle questioni dibattute tanto da richiedere l’intervento delle Sezioni unite della Corte, in epoca successiva al deposito del ricorso in esame, per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.
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