CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 ottobre 2017, n. 24638
Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Rimborso – Compensazione
Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria, nei cui confronti sia Roma Capitale che il concessionario della riscossione hanno resistito con controricorso, il contribuente impugnava la sentenza della CTR del Lazio, relativa alla impugnabilità di un atto di rimborso e proposta di compensazione, ex art. 28 ter del DPR n. 602/73, lamentando il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 19 commi 1 e 3 del d.lgs n. 546/92 e dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d’appello avrebbero ritenuto non impugnabile l’atto impugnato, in quanto, non immediatamente lesivo della sfera giuridico-patrimoniale del destinatario, che non avrebbe interesse ad impugnarlo, ex art. 100 c.p.c., trattandosi di una semplice compensazione di natura volontaria, mentre, invece, ad avviso del ricorrente, tale interesse sussisterebbe, perché la mancata adesione a tale proposta, comporta la prosecuzione delle azioni di recupero coattivo del credito. Con un secondo motivo, la parte contribuente, pur non rubricando motivi di censura (v. pp. 6 e 7 del ricorso), eccepisce la prescrizione del credito.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
I due motivi, che possono essere oggetto di un esame congiunto appaiono fondati nei termini che seguono.
Secondo l’insegnamento di questa Corte “Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l’ultima parte del comma 3 dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacché l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione” (Cass. sez. un. n. 19704/15).
Nel caso di specie, il contribuente ha impugnato la proposta di compensazione, ex art. 28 ter del DPR n. 602/73, non per rimettere in discussione la pretesa impositiva, oramai cristallizzata nelle cartelle di pagamento divenute definitive, ma per un fatto nuovo e sopravvenuto, rispetto alla notifica delle stesse, fatto che le renderebbe “invalide”, dovuto al decorso del termine prescrizionale di cinque anni del credito tributario Tarsu, in assenza di atti interruttivi, e ciò sulla base della legge regolativa del tributo (Cass. sez. un. n. 23397/16).
Ebbene, una interpretazione estensiva del principio di diritto sopra enunciato porta a consentire la possibilità d’impugnare il credito iscritto a ruolo portato, nella specie, da una proposta di transazione, la cui mancata accettazione prospetta la ripresa della procedura coattiva, determinando l’interesse all’impugnativa, per una causa d’estinzione del medesimo credito fiscale, al fine di prevenire o anticipare il pregiudizio che deriverebbe dalla prosecuzione dell’azione esecutiva, nel rispetto, beninteso, del termine di 60 giorni dalla notifica della proposta che nella specie, appare rispettato (v. p. 1 del ricorso e p. 1 del controricorso di Equitalia).
La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.
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