CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 ottobre 2019, n. 27673
Tributi – Imposta sulla produzione e sui consumi di gas naturale – Versamento a conguaglio – Compensazione tributaria – Credito per importi versati presso altro ufficio provinciale
Rilevato che
La contribuente ha impugnato un avviso di pagamento e atti di irrogazione sanzioni relativi agli anni di imposta 2010 e 2011, per ritardato versamento del conguaglio a debito su gas naturale dell’anno 2010 e della rata di marzo 2011, deducendo di avere maturato un credito per gli importi versati presso altro ufficio provinciale, in relazione al quale aveva presentata istanza di accredito e di avere ottenuto la suddetta autorizzazione, benché in epoca successiva al momento in cui veniva a scadere il termine per il pagamento del conguaglio 2010 e della rata di marzo 2011;
che la CTP di Brescia ha rigettato la domanda e la CTR della Lombardia, con sentenza del 21 dicembre 2016, ha accolto l’appello, osservando come il debito dell’amministrazione finanziaria deve ritenersi estinto per compensazione con il controcredito di parte contribuente, incontestato nel suo ammontare e quindi certo, così come non può essere irrogata una sanzione ove il contribuente abbia fatto legittimo affidamento sul credito da questi vantato, osservando come non possa essere fatto carico al contribuente dei ritardi della pubblica amministrazione;
che propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso la società contribuente, ulteriormente illustrato da memoria;
Considerato che
con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 8 I. 27 luglio 2000, n. 212, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che sia stata correttamente applicata dal contribuente la compensazione senza previo intervento regolamentare dell’amministrazione, laddove la compensazione in materia tributaria può essere applicata solo ove si tratti di fattispecie regolate espressamente; deduce parte ricorrente che, in mancanza di nome in materia, parte contribuente avrebbe dovuto fare applicazione dell’art. 6 D.M. 12 dicembre 1996, n. 689 in materia di rimborso delle imposte sulla produzione e sui consumi;
che con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 6 D.M. 12 dicembre 1996, n. 689, nella parte in cui la CTR ha ritenuto corretta la compensazione posta in essere dal contribuente senza attendere la risposta dell’Ufficio, laddove, a termini della suddetta disposizione, la compensazione può essere accordata dall’Ufficio una volta verificata la regolarità della documentazione e la congruità del rimborso richiesto, ai fini della certezza del credito;
con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 10 I. n. 212/2000, nella parte in cui la sentenza ha ritenuto applicabile in materia tributaria il principio della buona fede, atteso che la prima istanza di rimborso di parte contribuente, pervenuta in data 31.03.2011, non poteva costituire valida istanza di rimborso in quanto priva del requisito della firma digitale idonea ad attestarne l’effettiva provenienza, nonché in quanto parte contribuente non ha atteso la risposta dell’Ufficio in ordine alla risposta dell’Ufficio in relazione all’istanza di rimborso;
che i primi due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati, essendo questa Corte ferma nel ritenere che in materia tributaria, la compensazione è ammessa soltanto nei casi stabiliti dalla legge, non potendo derogarsi al principio secondo cui le operazioni di versamento, riscossione o rimborso, come pure le deduzioni, devono essere regolate da specifiche e inderogabili disposizioni di legge, sicché, ove il contribuente abbia operato una compensazione non consentita, l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito indicato dal contribuente a seguito di tale compensazione (Cass., Sez. V, 1° febbraio 2019, n. 3096); vi è, pertanto, espressa deroga alle comuni disposizioni civilistiche, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, riscossione e rimborso ed ogni deduzione sono regolate da specifiche e inderogabili norme di legge, principio non superato per effetto dell’art. 8, comma primo della legge 27 luglio 2000, n. 212, il quale, nel prevedere in via generale l’estinzione dell’obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti, demandando ad appositi regolamenti l’estensione di tale istituto ai tributi, per i quali non era contemplato, a decorrere dall’anno di imposta 2002 (Cass., Sez. VI, 9 luglio 2013, n. 17001; Cass., Sez. V, 18 maggio 2016, n. 10207);
che, in particolare, l’art. 6, comma 3, d.m. 12 dicembre 1996, n. 689 prevede che «il soggetto che desidera avvalersi della procedura del rimborso mediante accredito, indica, nella domanda di rimborso, presso quale impianto intende utilizzare l’accredito. L’UTF, effettuati i riscontri di cui al comma 1 e apposto sulla domanda il visto attestante il diritto al rimborso con il conteggio degli interessi […] trasmette uno degli esemplari della domanda all’interessato ed altro all’ufficio […] competente […] comunicando […] il nominativo del beneficiario, l’entità e gli estremi dell’accredito» ;
che il procedimento di «rimborso mediante accredito» previsto dalla suddetta disposizione normativa costituisce modalità inderogabile dell’esercizio del diritto di compensazione da parte del contribuente, che – come rileva il ricorrente – presuppone che il credito del contribuente venga accertato dall’amministrazione finanziaria ai fini del riconoscimento del credito suddetto e dell’esercizio della compensazione;
che la sentenza non si è conformata a tale principio, ritenendo che non occorresse, ai fini dell’operatività della compensazione, la «autorizzazione» dell’amministrazione a termini dell’art. 6, comma 3, d.m. n.689/1996;
che il terzo motivo va, conseguentemente, dichiarato assorbito; che il ricorso va, pertanto, accolto, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia la causa alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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