CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 febbraio 2018, n. 4226
Riliquidazione del TFS – Versamenti effettuati dal datore di lavoro sul Fondo individuale integrativo di previdenza – Computo dell’indennità premio di servizio – Esclusione
Ritenuto
1. Che la Corte d’Appello di Campobasso, con la sentenza in epigrafe, pronunciando sull’impugnazione proposta da B. A. A. nei confronti dell’INPS (quale successore INPDAP) avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Campobasso:
a) dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda relativa alla riliquidazione della pensione;
b) disponeva conseguentemente rimettersi la causa davanti al Tribunale di Campobasso in funzione di giudice del lavoro;
c) accoglieva la domanda relativamente alla riliquidazione del TFS e per l’effetto accertava e dichiarava il diritto della lavoratrice alla riliquidazione del trattamento di fine servizio, mediante il computo del contributo previsto dalla legge della Regione Molise n. 44 del 1977, art. 33, e dagli artt. 1 e 3 del regolamento del Fondo di previdenza del 16 aprile 1980, posto a carico dell’ERSAM, nella misura del 10 per cento della retribuzione mensile. Condannava l’INPS al pagamento del relativo importo oltre interessi, e/o maggior danno da svalutazione monetaria, dalla data di maturazione del credito fino al saldo.
2. Per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello, limitatamente alla statuizione riportata sub c), relativa alla riliquidazione del trattamento di fine servizio ricorre l’INPS, prospettando un motivo di ricorso.
3. Non si è costituita l’intimata.
4. La causa trattata in camera di consiglio ex art. 380 bis cod. proc. civ., veniva rimessa alla pubblica udienza.
Considerato
1. Che con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione delle disposizioni contenute nella legge n. 152 del 1968, e segnatamente degli artt. 4 e 11 della medesima (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.).
Erroneamente, la Corte d’Appello avrebbe ricompreso nella base di calcolo del TFS il suddetto contributo, atteso che la stessa deve essere determinata con riguardo alle specifiche voci indicate nella normativa che si assume violata.
1.1. Il motivo verte sulla sola statuizione con cui la Corte d’Appello ha definito gli emolumenti utili ai fini della liquidazione del trattamento previdenziale, ricomprendendovi anche la indennità premio di servizio ex lege n. 152 del 1968.
1.2. Non ha costituito oggetto di impugnazione da parte dell’INPS la statuizione con la quale la Corte d’Appello ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, ratione temporis, sulla parte della domanda relativa al ricalcolo della pensione, rimettendo in parte qua, la causa dinanzi al Tribunale.
1.3. Il ricorso, così delimitato il motivo di impugnazione, è fondato in ragione dei principi da ultimo enunciati da questa Corte con la pronuncia n. 15302 del 2016 (cfr., anche Cass., n. 176 del 2013), secondo cui: i versamenti effettuati dal datore di lavoro (nella specie, ERSAM – Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per il Molise) sul Fondo individuale integrativo di previdenza non sono utili ai fini del calcolo dell’indennità premio di servizio, in quanto la retribuzione contributiva, alla quale la stessa si commisura a norma dell’art. 4 della I. n. 152 del 1968, è costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall’art. 11, comma 5, legge cit., la cui elencazione ha carattere tassativo e il cui riferimento allo “stipendio o salario” richiede un’interpretazione restrittiva, attesa la specifica ed esclusiva indicazione, quali componenti di tale voce, dei soli aumenti periodici della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura.
1.3. Ed infatti, questa Corte ha da tempo affermato che la retribuzione contributiva, a cui per i dipendenti degli enti locali si commisura, a norma dell’art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, l’indennità premio di servizio, è costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall’art. 11, quinto comma, legge cit., la cui elencazione ha carattere tassativo e la cui dizione “stipendio o salario” richiede un’interpretazione restrittiva, alla luce della specifica menzione, come componenti di tale voce, degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura. Si veda, in tal senso Cass., Sez. Un., n. 3673 del 1997 che, sulla base di tale principio, ha affermato che non può assumere rilievo, ai fini della determinazione della suindicata indennità, un assegno ad personam, anche se costituente parte fissa del globale trattamento retributivo del lavoratore, in quanto lo stesso non fa parte degli emolumenti specificatamente indicati dalla norma e non può considerarsi come componente dello stipendio, nella locuzione usata dalla citata norma di previsione.
Tale orientamento è stato confermato da numerose successive decisioni tra cui Cass. n. 681 del 2003, secondo cui, per le medesime ragioni, non può assumere rilievo, ai fini della determinazione della suindicata indennità, l’indennità per le funzioni dirigenziali; Cass. n. 15906 del 2004, secondo cui neppure possono assumere rilievo, ai fini della determinazione della suindicata indennità, le indennità di posizione variabile e l’indennità di rischio radiologico corrisposte a un dirigente medico, in quanto le stesse non fanno parte degli emolumenti specificatamente indicati dalla norma e non possono considerarsi come componente dello stipendio, nella locuzione usata dalla citata norma di previsione, restando irrilevante la circostanza che per errore l’amministrazione di appartenenza abbia versato i contributi sulla retribuzione non utile ai fini dell’indennità; Cass., n. 18999 del 2010, secondo cui non possono assumere rilievo, ai fini della determinazione della suindicata indennità, le maggiori competenze spettanti in seguito allo svolgimento di fatto di mansioni superiori, in quanto tali competenze non fanno parte degli emolumenti specificatamente indicati dalla norma e non possono essere considerate come componenti fisse dello stipendio, avendo l’amministrazione la facoltà di porre fine all’assegnazione delle mansioni superiori; Cass. n. 176 del 2013, secondo cui non possono assumere rilievo, ai fini della determinazione della suindicata indennità, gli incrementi dell’indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità (art. 45 CCNL Compatto Sanità 1994 – 1997); Cass. n. 18231 del 2015 secondo cui non rientra nel computo rilevante l’indennità di struttura in quanto essa, ancorché voce del trattamento retributivo globale, non fa parte degli emolumenti specificatamente indicati dalla norma.
2. La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, in relazione alle statuizioni previdenziali relative alla riliquidazione del trattamento di fine servizio, e decidendo nel merito rigetta la relativa domanda introduttiva del giudizio.
3. Nulla spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda introduttiva del giudizio. Nulla spese.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 20030 depositata il 12 luglio 2022 - I versamenti effettuati dal datore di lavoro sul Fondo individuale integrativo di previdenza non sono utili ai fini del calcolo dell'indennità premio di servizio, in quanto la…
- Assicurazione a premio ordinario dal 1.1.2023 di facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca soci di cooperative e degli addetti ai frantoi - Nuove misure dal 1.1.2023 del premio speciale per l’assicurazione dei…
- Corte di Cassazione sentenza n. 1475 depositata il 23 gennaio 2020 - In tema di imposte sui redditi, la presunzione legale di onerosità per i versamenti effettuati dal socio alla società è applicabile anche ai versamenti effettuati da soci…
- Corte di Cassazione sentenza n. 21487 depositata il 7 luglio 2022 - La presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili è eseguita tenendo in considerazione la compagine sociale (con le quote di partecipazione dei singoli consociati) al…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 marzo 2020, n. 7001 - La quota dell'indennità di buonuscita correlata ai versamenti volontari effettuati dal dipendente va ricompresa nell'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta…
- Autoliquidazione 2023-2024 - Servizio “Comunicazione Basi di Calcolo”, Servizi online “Visualizza Basi di Calcolo” e “Richiesta Basi di Calcolo” PAT - Servizio “Visualizza elementi di calcolo” PAN - INAIL - Nota n. 12298 del 4 dicembre 2023
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…