CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 gennaio 2018, n. 1806
Riscossione – Fondo patrimoniale – Criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo – Fattispecie
Rilevato
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che Equitalia Servizi di riscossione s.p.a. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva accolto l’appello di F.L. e M.A.T. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Foggia.
Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione dei contribuenti avverso l’iscrizione ipotecaria su immobili conferiti nel 1997 in fondo patrimoniale;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha osservato come Equitalia non avrebbe avuto titolo per procedere all’esecuzione, non avendo provato che le imposte fossero quelle relative a redditi prodotti da beni conferiti nel fondo patrimoniale;
Considerato
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 169 e 170 c.c., in relazione all’art 360 n. 3 c.p.c.;
che, infatti, la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che il Fisco potesse agire esclusivamente in forza di titoli fondati su imposte relative a redditi prodotti da beni conferiti nel fondo patrimoniale ed avrebbe altresì addossato in capo al creditore l’onere della prova sui presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c.;
che gli intimati non si sono costituiti;
che il ricorso è fondato;
che, In tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell’obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa del coniuge, dovendosi accertare che l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito, vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (Sez. 6-5, n. 3738 del 24/02/2015);
che, in relazione all’onere della prova, è opportuno considerare che, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l’onere di provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore (Sez. 5, n. 22761 del 09/11/2016);
che la CTR non si è attenuta ai predetti principi;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Puglia, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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