CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 maggio 2017, n. 13100
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Sentenza – Motivazione per buona parte mancante, interrotta nell’articolazione dei paragrafi – Nullità
Rilevato
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva accolto l’appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione della E.S.D.A. & C. s.a.s. contro un avviso di irregolarità per omessa dichiarazione IVA relativa al 2008;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha sostenuto che l’Ufficio non avrebbe dato seguito all’istanza di sgravio, sul presupposto che il contribuente non avesse dato i chiarimenti richiesti, laddove, invece, i suddetti chiarimenti non sarebbero neppure stati richiesti;
Considerato
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo, l’Agenzia deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 D.Lgs. n. 546/1992, dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 156 comma 2° c.p.c., degli artt. 46 e 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.: la motivazione della CTR sarebbe stata per buona parte mancante, essendo interrotta nell’articolazione dei paragrafi, che – nelle intenzioni del Collegio – avrebbero dovuto evidenziare le varie argomentazioni;
che, con la seconda doglianza, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 28, 30, 54 bis e 55 DPR n. 633/1972, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.: la sentenza impugnata sarebbe stata comunque illegittima per aver riconosciuto il credito IVA, pur in assenza della relativa dichiarazione, laddove, invece, avrebbe dovuto statuire la perdita della facoltà del contribuente di poter utilizzare il credito maturato nell’annualità, in relazione alla quale la dichiarazione era stata omessa in compensazione con i debiti dell’anno successivo; che l’intimata non si è costituita; che la prima doglianza è fondata;
che, secondo i principi elaborati da questa Corte, è nulla per omessa motivazione la sentenza fin dall’origine priva di una o più pagine, se la motivazione risultante dalle altre pagine evidenzia una frattura logico-espositiva che non consente di ricostruire l’esatto e compiuto ragionamento posto a base della decisione (Sez. 2, n. 9488 del 11/05/2015); che, nella specie, la sentenza d’appello, prodotta in copia autentica, è priva di almeno una pagina e, in assenza di contestazioni in proposito, deve esser ritenuta tale sin dall’origine, sicché la motivazione risultante dalle altre pagine presenta uno iato logico, che rende impossibile la comprensione dello sviluppo logico del ragionamento seguito dalla CTR;
che il secondo rilievo resta assorbito;
che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, affinché si attenga ai principi di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.