CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 ottobre 2017, n. 25596
Tributi – ICI – Terreno edificabile destinato ad uso agricolo – Finzione di ruralità – Esenzione – Applicabile anche ai comproprietari non coltivatori diretti
Atteso che
– Circa l’avviso di accertamento notificatogli dal Comune di Nogarole Rocca per maggior ICI sull’anno 2006 relativa a terreno edificabile, il comproprietario O. B. impugna per cassazione la sentenza d’appello che ha dichiarato legittimo l’atto impositivo, decurtate le sole sanzioni.
– Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 2 e 9 d.lgs. 504/1992, per aver il giudice d’appello escluso l’agevolazione d’imposta nonostante il terreno fosse coltivato dall’altro comproprietario (A. B.): il motivo è fondato, poiché la finzione di ruralità del terreno edificabile ma coltivato opera ex art. 2, comma 1, lett. b, d.lgs. 504/1992 nei termini oggettivi dell’impossibilità di sfruttamento edilizio del suolo, valendo quindi non soltanto per il comproprietario coltivatore diretto, ma anche per gli altri comunisti non esercenti sul fondo l’attività agricola (Cass. 30 giugno 2010, n. 15566, Rv. 613885; Cass. 25 maggio 2017, n. 13261, Rv. 644374); assumendo che questo principio sia stato messo in dubbio da alcuni precedenti di legittimità, la memoria del controricorrente menziona pronunce relative a tutt’altra fattispecie, quella del fondo in comproprietà fra soggetti nessuno dei quali si trova nella condizione reddituale di coltivatore diretto (Cass. 30 giugno 2016, nn. 13391 e 13392).
– Il secondo ed ultimo motivo di ricorso denuncia violazione del d.l. 203/2005 e d.l. 223/2006, per aver il giudice d’appello ritenuto edificabile il terreno pur in difetto di strumenti urbanistici attuativi del PRG: il motivo è assorbito, poiché l’inedificabilità fittizia toglie rilievo all’edificabilità reale.
– Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia violazione dell’art. 2909 cod. civ., per aver il giudice d’appello negato l’efficacia preclusiva del giudicato esterno formatosi a vantaggio del Comune riguardo le annualità d’imposta 2002-2004: seppur condiviso dal Pubblico Ministero, il motivo appare tuttavia infondato, poiché il giudicato tributario è ultrattivo per le esenzioni e agevolazioni di carattere pluriennale, non anche per quelle di carattere annuale, per queste ultime difettando la natura permanente che dovrebbe giustificare l’espansione temporale (Cass. 16 settembre 2011, n. 18923, Rv. 618917).
– Il secondo ed ultimo motivo del ricorso incidentale denuncia violazione dell’art. 8 d.lgs. 546/1992, per aver il giudice d’appello decurtato le sanzioni in ragione dell’incertezza normativa: il motivo è inammissibile, poiché concerne una ratio decidendi accessoria (insussistenza del debito sanzionatorio), oggi superata dalla ratio decidendi principale (insussistenza del debito d’imposta).
– Deve essere accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, e respinto il ricorso incidentale; pacifici i fatti (pag. 3-4 controricorso), la causa è decisa nel merito, con l’annullamento dell’avviso di accertamento.
– Il consolidamento della giurisprudenza di legittimità è avvenuto solo in corso di lite, ciò che ha propiziato la formazione di giudicati difformi, sicché è necessario compensare le spese processuali di ogni fase e grado.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e – decidendo nel merito – annulla l’avviso di accertamento; dichiara compensate le spese processuali di ogni fase e grado.
Dichiara che il ricorrente incidentale ha l’obbligo di versare l’ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 115/2002.