CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 agosto 2017, n. 20645
Mansioni superiori – Inquadramento livello “quadri” – Durata dello svolgimento delle mansioni – Sostituzione dei colleghi assenti con livello “quadri” – Sistematica saltuarietà dell’incarico – Non rileva
Rilevato
1. che con distinti ricorsi poi riuniti M.R. e L.D. hanno convenuto in giudizio T. s.p.a. chiedendo l’accertamento del diritto, con le decorrenze da ciascuno indicate, all’inquadramento nel livello professionale Quadri, parametro B) Profilo professionale “Professional”, in ragione dello svolgimento delle superiori mansioni ad esso corrispondenti e la condanna della convenuta alla ricostruzione della carriera ed al pagamento delle relative differenze stipendiali;
2. che il giudice di primo grado ha respinto la originaria domanda;
3. che la decisione è stata riformata dalla Corte di appello di Bologna la quale, in parziale accoglimento dell’appello dei lavoratori, ha dichiarato il diritto di P.M.R. e di L.D. ad essere inquadrati nel Livello professionale B – Quadri, parametro B, con profilo professionale Professional a far tempo dal 1 novembre 2003 ed ha condannato la parte appellata al pagamento delle connesse differenze retributive come in dispositivo quantificate, ritenendo, per quel che ancora rileva,
3.1. che la prova orale aveva confermato le allegazioni attoree in ordine all’attività continuativamente prestata presso la S.O.P. di Bologna e che, nell’ambito di tale attività, i compiti di maggiore delicatezza e importanza erano quelli afferenti alle determinazioni da assumere in caso di ritardo dei treni, al fine del riconoscimento del relativo bonus;
3.2. che, pur essendo autonomia e discrezionalità di natura operativa già presenti nella declaratoria di appartenenza dei lavoratori, il superiore profilo Quadro era connotato dall’esercizio di una vera e propria autonomia decisionale che nello specifico settore della S.O.P. si estrinsecava, in particolare, nella certificazione delle cause di ritardo dei treni, vale a dire di quella attività che veniva svolta direttamente e specificatamente dal R. e dal D.; che la stessa parte datoriale non aveva mai contestato che tale attività configurasse esercizio di mansioni superiori, incentrandosi il contrasto tra le parti essenzialmente sulla durata dello svolgimento di tali mansioni posto che, secondo T., non era mai stato superato il limite dei tre mesi di ambizione, trattandosi di compiti svolti per periodi inferiori, talvolta anche per sola giornata; che per la quantificazione delle differenze era stata utilizzata la disposta consulenza tecnica d’ufficio;
4. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso T. spa sulla base di due motivi;
5. che gli intimati hanno resistito ciascuno con controricorso;
Considerato
1. che con il primo motivo parte ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2013 cod. civ. e dell’art. 21 ccnl 6.4.2003 nonché motivazione omessa e/o insufficiente circa un fatto controverso decisivo, contestando che la prova orale avesse confermato l’assunto dello svolgimento delle superiori mansioni, quali evincibili dalle declaratorie contrattuali di riferimento;
2. che con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2013 cod. civ. e dell’art. 21 p. 1.3 del ccnl 16.4.2003 in relazione all’art. 2697 cod. civ. e all’art. 112 cod. proc. civ., motivazione omessa e/o insufficiente circa un fatto controverso e decisivo. Premesso che secondo la normativa codicistica e quella collettiva che la aveva recepita, al fine del conseguimento del diritto al superiore inquadramento, si richiedeva l’espletamento delle superiori mansioni per almeno tre mesi, ha censurato la decisione sul rilievo che tale circostanza non poteva neppure dirsi allegata da controparte che si era limitata ad affermare che la società datrice aveva conferito con sistematica saltuarietà l’incarico di sostituire i colleghi assenti con profilo quadri; ha evidenziato di avere, nei propri scritti difensivi, sostenuto che l’adibizione alle superiori mansioni era sempre avvenuta per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, per periodi limitati, talvolta di una sola giornata, e che tali periodi, anche considerati in cumulo, risultavano complessivamente inferiori al limite legale per l’acquisizione della promozione; le contrarie allegazioni a riguardo dei lavoratori, erano smentite dai dati numerici, non specificamente contrastati dai ricorrenti, riportati nel prospetto delle giornate di sostituzioni offerti da essa società, né risultavano suffragate dalle deposizioni dei testi indotti dai lavoratori; che, pertanto, la decisione di appello risultava frutto di una non corretta applicazione della regola dell’onere probatorio;
3. che il primo motivo di ricorso pur denunziando formalmente anche violazione di legge e di norme di contratto collettivo, investe, in realtà la valutazione della prova orale che si assume inidonea a suffragare, alla luce delle declaratorie di riferimento, la tesi attorea dello svolgimento delle superiori mansioni, evidenziandosi che le deposizioni dei testi richiamate dal giudice di appello erano state contrastate da altre ritenute immotivatamente meno attendibile;
3.1. che tale motivo deve, pertanto, essere respinto alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la denuncia del vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico- formale, le argomentazioni svolte dal giudice di merito al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e concludenza nonché scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (v. tra le altre, Cass. 02/07/2008 n. 18119, Cass. 21/09/2006 n. 20455); in conseguenza, il vizio di motivazione deve emergere dall’esame del ragionamento svolto dal giudice di merito quale risulta dalla sentenza impugnata e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato diversi che, agli stessi elementi siano attribuiti dal ricorrente ed in genere dalle parti (v. tra le altre, Cass. 18/372011 n. 6288);
3.2. che la decisione impugnata non presenta profili di logicità e incongruità avendo il giudice di appello ritenuto l’espletamento delle superiori mansioni sulla base delle deposizioni di alcuni testi i quali avevano confermato l’espletamento di compiti, quali quello relativo alla certificazione dei ritardi dei treni, ritenuti qualificanti l’inquadramento rivendicato;
4. che parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale, al di là della formale enunciazione in rubrica di denunzia (anche) del vizio di violazione di legge, viene in realtà dedotto esclusivamente il vizio di motivazione della decisione di secondo grado in punto di accertamento del requisito della durata dell’adibizione alle superiori mansioni;
4.1. che, pertanto, valgono, anche in relazione a tale motivo, le considerazioni svolte in relazione al motivo precedente, attinenti alla insindacabilità da parte del giudice di legittimità dell’apprezzamento delle risultanze probatorie effettuato dal giudice di merito, in presenza di motivazione logica e congrua;
5. che a tanto consegue il rigetto del ricorso;
6. che le spese del giudizio di legittimità sono liquidate secondo soccombenza;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione, in solido, ai contraenti delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 25518 depositata il 31 agosto 2023 - La specifica riduzione del 40% della TARI di cui al citato comma 657, spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta, pur debitamente istituito e attivato nel perimetro…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 febbraio 2020, n. 3468 - L'accertamento del diritto al superiore inquadramento presuppone, necessariamente, la diversità tra mansioni precedenti e mansioni successive mentre oggetto di tutela è il diritto del…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 29 settembre 2020, n. 20645 - In tema di compensazione di crediti nell’ambito della procedura fallimentare, secondo la quale il credito vantato prima dell'apertura della procedura è formalmente un credito facente capo al…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 23325 depositata il 1° agosto 2023 - Il divieto per il datore di lavoro di variazione in "pejus" ex art. 2103 cod. civ., opera anche quando al lavoratore, nella formale equivalenza delle precedenti e nuove mansioni,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 ottobre 2020, n. 21485 - Il CCNL 1.10.2007 per il personale non dirigenziale del comparto ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI ha previsto un nuovo sistema di inquadramento- nel quale tutte le mansioni all'interno della…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 dicembre 2019, n. 32981 - Lo svolgimento di mansioni inferiori rispetto alla qualifica posseduta non legittima la perpetuazione dell'inadempimento datoriale, ed anzi costituisce violazione dell'art. 2103 c.c.…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Caparra penitenziale soggetto ad imposta di regist
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 12398 depositata…
- ISA 2024: regime premiale (compensazioni fino a 70
Con il provvedimento n. 205127 del 22 aprile 2024 dell’Agenzia delle Entra…
- Legittima la sanzione disciplinare del dirigente p
La Corte di Cassazione. sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8642 depositata…
- Valido l’accordo collettivo aziendale che li
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10213 depositat…
- Non è configurabile l’aggravante del reato d
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17140 depositata il 2…