CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 giugno 2017, n. 13887

Fallimento ed altre procedure concorsuali – Fallimento – Passivita’ fallimentari – Accertamento del passivo – Formazione dello stato passivo – In genere – Privilegio artigiano ex art. 2751-bis, n. 5, c.c., nel testo ante riforma di cui al d.l. n. 5 del 2012 – Spettanza – Riferimento ai criteri di cui all’art. 2083 c.c. – Necessità – Rilevanza dei presupposti di cui agli artt. 5 della l. n. 443 del 1985 o 1 l.fall. – Esclusione

Fatti di causa

Viene proposto ricorso, sulla base di tre motivi, contro il decreto del Tribunale di Perugia che ha respinto l’opposizione avverso lo stato passivo del fallimento I. Industria Dolciaria s.r.I., proposta dalla creditrice S. s.r.l. e volta al riconoscimento del privilegio artigiano, ai sensi dell’art. 2751-bis, n. 5, cod. civ.

Ha ritenuto il giudice del merito che la menzionata disposizione non si applichi al caso di specie: secondo i criteri generali dell’art. 2083 c.c., l’impresa artigiana in questione non è piccolo imprenditore, risultando dalla documentazione fiscale ricavi complessivi della stessa costantemente non di lieve entità, con superamento quindi degli indici di cui all’art. 1 legge fall.: onde, se è soggetto fallibile, neppure può essergli riconosciuto il privilegio.

Non svolge difese la procedura.

La sezione Sesta-I, cui la causa era pervenuta, ha rimesso la stessa alla sezione semplice.

La ricorrente ha depositato la memoria di cui all’art. 378 cod. proc. civ.

Ragioni della decisione

1. – Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2751-bis, n. 5, c.c., nel testo riformato dall’art. 36 d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, conv. dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nonché degli artt. 2-5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e 93, 96 legge fall., perché sulla scorta della nuova disposizione sul privilegio – nella specie applicabile, tenuto conto del momento in cui il credito è stato fatto valere – esso spettava, pur non ricorrendo la qualità di piccolo imprenditore, esistendo i requisiti della legge speciale sulle imprese artigiane.

Con il secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2751-bis, n. 5, c.c., nel testo anteriore, nonché degli artt. 2-5 della legge n. 443 del 1985 e 2083 c.c., perché non avrebbe dovuto il tribunale operare riferimento ai criteri ex art. 1 legge fall., mentre esso ha escluso la natura artigiana del credito solo in ragione dei criteri di fallibilità dettati da tale norma.

Con il terzo motivo, deduce violazione degli artt. 116, 135, 4° comma e 111 Cost., perché il tribunale si è limitato ad affermare l’irretroattività della riforma del 2012, senza spiegazione al riguardo.

2. – Il primo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono infondati.

Come questa Corte ha già affermato (cfr. Cass., sez. un., 20 marzo 2015, n. 5685), occorre invero fare riferimento al momento in cui il credito sorge, non a quello in cui esso viene fatto valere. Le Sezioni unite hanno, quindi, enunciando il seguente principio di diritto: «In tema di privilegio generale sui mobili, l’art. 2751-bis, 1° comma, n. 5, cod. civ., come sostituito dall’art. 36 d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla I. 4 aprile 2012, n. 35, laddove accorda il privilegio ai crediti dell’impresa artigiana “definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti”, non ha natura interpretativa e valore retroattivo, facendo difetto sia l’espressa previsione nel senso dell’interpretazione autentica, sia i presupposti di incertezza applicativa che ne avrebbero giustificato l’adozione, sicché, riguardo al periodo anteriore all’entrata in vigore della novella, resta fermo che l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane ex art. 5 I. 8 agosto 1985, n. 443, non spiega alcuna influenza sul riconoscimento del privilegio, dovendosi ricavare la nozione di “impresa artigiana” dai criteri generali di cui all’art. 2083 c.c.».

Né può attribuirsi, in contrario, rilievo al passaggio argomentativo contenuto in una sentenza del giudice delle leggi (Corte cost. 4 luglio 2013, n. 170, secondo cui «secondo i principi generali delle procedure fallimentari, l’introduzione di un nuovo privilegio da parte del legislatore deve sempre ricevere immediata applicazione da parte del giudice delegato, dal momento che le norme processuali sulla gradazione dei crediti si individuano avendo riguardo al momento in cui il credito viene fatto valere»), in quanto costituente un mero obiter, relativo ad una interpretazione di norme rimessa al giudice ordinario e reso, inoltre, con riguardo ad una disposizione – l’art. 23, comma 40, d.l. 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla I. 15 luglio 2011 n. 111 – che viceversa conteneva la previsione di retroattività.

Ora, il fallimento della I.D.P. s.r.l. è stato dichiarato il 16 luglio 2012 e il 12 dicembre 2012 la ricorrente ha chiesto l’ammissione del proprio credito al passivo: ma mai risulta neppure dedotto il sorgere del credito dopo il 10 febbraio 2012, data di entrata in vigore della nuova disposizione, essendo al contrario esso sorto nel corso dell’anno 2010, onde occorre dar seguito al principio espresso dalle Sezioni unite e non può darsi luogo alla applicazione del nuovo regime.

3. – Il secondo motivo è fondato.

Il decreto impugnato ha escluso la natura artigiana del credito, avendo considerato i criteri di fallibilità dettati dall’art. 1 legge fall.

Al contrario, la sentenza sopra menzionata (Cass., sez. un., 20 marzo 2015, n. 5685) ha chiarito che la condizione di imprenditore artigiano – rilevante ai fini dell’ammissione del relativo privilegio, nell’ambito di una lite in cui non trova applicazione il testo novellato dell’art. 2751-bis, n. 5, cod. civ. – va apprezzata in relazione al concetto di prevalenza evocato dall’art. 2083 cod. civ., e non alle soglie di fallibilità dell’art. 1 legge fall.

Come si legge ancora nella motivazione della decisione delle Sezioni unite, «si deve escludere ogni rapporto tra le disposizioni dell’art. 1 legge fall., in tema di requisiti di fallibilità con la tutt’affatto diversa questione della sussistenza della natura di impresa artigiana, desumibile, in base alla normativa ratione temporis applicabile […], in ragione dei criteri stabiliti per l’individuazione del piccolo imprenditore».

Ciò posto, si osserva che il decreto ha escluso la natura artigiana dell’impresa sulla base dei ricavi di oltre 300.000 euro per gli anni 2008- 2010, di natura non temporanea.

A tal proposito, tuttavia, l’art 2083 cod. civ. definisce piccolo imprenditore l’artigiano che eserciti una attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Pertanto, l’artigiano va considerato un normale imprenditore commerciale, come tale sottoposto alle procedure concorsuali, allorché abbia organizzato la sua attività in guisa da costituire una base di intermediazione speculativa e da far assumere al suo guadagno i connotati del profitto, avendo in tal modo organizzato una vera e propria struttura economica a carattere industriale con un’autonoma capacità produttiva, sicché l’opera di esso titolare non sia più né essenziale né principale (cfr. Cass. 22 dicembre 2000, n. 16157; ord. 31 maggio 2011, n. 12013; 4 luglio 2012, n. 11154; 6 ottobre 2005, n. 19508).

Dunque, per accertare la ricorrenza della qualità di piccolo imprenditore, occorre valutare l’attività svolta, il capitale impiegato, l’entità dell’impresa, il numero dei lavoratori, l’entità e la qualità della produzione, i finanziamenti ottenuti e tutti quegli elementi atti a verificare se l’attività venga svolta con la prevalenza del lavoro dell’imprenditore e della propria famiglia, mentre risulta irrilevante il superamento delle soglie di fallibilità, ex art. 1, 2 comma, legge fall., nel testo novellato dal d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, non sussistendo più alcun collegamento tra la condizione di piccolo imprenditore e i presupposti per il fallimento. Questi erano gli accertamenti che il giudice del merito avrebbe dovuto operare, cui il medesimo non ha dato invece seguito.

4. – Il decreto impugnato va dunque cassato in accoglimento del motivo accolto e la causa rinviata innanzi al giudice del merito affinché, in applicazione dell’esposto principio, valuti la sussistenza del privilegio artigiano nel caso di specie; al medesimo si demanda pure la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo del ricorso, respinti il primo ed il terzo; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, innanzi ai Tribunale di Perugia, in diversa composizione.