CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 dicembre 2017, n. 29442
Tempo di vestizione – Tempi per l’ingresso nei reparti di assegnazione – Differenze retributive – Incidenza su tredicesima mensilità e ferie – Rinuncia al ricorso – Deposito atto – Estinzione del processo
Fatti di causa
Con sentenza del 5 aprile 2012, la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma delle due pronunzie rese dal Tribunale di Milano, accoglieva per il periodo non soggetto a prescrizione dal 16.8.1995 al 23.5.2000, la domanda proposta da C.C. e V.S. nei confronti di I. S.p.a., avente ad oggetto la condanna della Società al pagamento delle differenze retributive maturate in relazione al c.d. “tempo tuta” non solo, come riconosciuto dal giudice di prime cure, con riguardo al tempo di vestizione, ma altresì con riguardo ai tempi impiegati dall’ingresso dello stabilimento ai reparti di assegnazione e per la timbratura presso i reparti medesimi nonché per effetto dell’incidenza di tali emolumenti su 13a mensilità e ferie.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto qualificabili come “effettiva prestazione” tutti gli indicati tempi, da retribuirsi a titolo di lavoro straordinario ed operante l’effetto interruttivo della prescrizione a decorrere dalla data di invio dell’istanza per l’espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
Per la cassazione di tale decisione ricorreva la Società, affidando l’impugnazione a cinque motivi.
L’intimato non svolgeva alcuna attività difensiva.
Peraltro nelle more dell’udienza di discussione la Società depositava un atto di rinuncia al ricorso recante l’accettazione dell’intimato, di cui veniva dato atto nel corso dell’udienza.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
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