CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 ottobre 2017, n. 23692
Licenziamento disciplinare – Azione giudiziale di annullamento – Termine quinquennale ex art. 1442 c.c. – Sospensione -Tentativo di conciliazione stragiudiziale – Non rileva
Fatti di causa
La Corte d’Appello di Bari, con sentenza resa pubblica il 26/6/2014 confermava la pronuncia del Tribunale della stessa sede con cui era stata respinta la domanda proposta da N.D.M. nei confronti dell’A. P. s.p.a. volta a conseguire la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare irrogatogli il 3 ottobre 2001.
La Corte distrettuale nel proprio iter motivazionale, condivideva gli approdi ai quali era pervenuto il giudice di prima istanza in ordine alla prescrizione del diritto azionato dal ricorrente, affermando il principio in base al quale l’azione giudiziale di annullamento soggiace al termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 1442 c.c., suscettibile di interruzione solo per effetto della proposizione di azione giudiziale.
Nello specifico il lavoratore aveva depositato il ricorso giudiziale in data 10 giugno 2009, oltre il termine di cinque anni dal licenziamento, a nulla rilevando il proposto tentativo di conciliazione o qualsiasi altro atto che nel solo ambito dei diritti di obbligazione, avrebbe potuto valere come efficace atto di costituzione in mora.
Avverso tale decisione il D.M. interpone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Resiste con controricorso la società intimata.
Ragioni della decisione
1.Con i primi tre motivi, in relazione all’art. 360 comma primo n.3 c.p.c. si denuncia violazione degli artt. 1421, 1422, 2935, 2943, 2944, 2945 c.c. e dell’art. 410 c.p.c..
2. Si deduce che, con il ricorso introduttivo di primo grado, le parti hanno chiesto dichiararsi innanzitutto la nullità del licenziamento intimato dalla società, con azione insuscettibile di prescrizione. Si stigmatizza, quindi, l’erronea interpretazione della domanda elaborata dai giudici dell’impugnazione laddove aveva fatto applicazione del termine quinquennale di prescrizione sancito dall’art. 1422 c.c. (primo motivo).
3. Si rimarca, in ogni caso, come il termine prescrizionale sia stato interrotto con la istanza di tentativo di conciliazione ex art. 410 comma secondo c.p.c. e sospeso sino ai venti giorni successivi alla convocazione innanzi all’Ufficio Provinciale del Lavoro, quindi sino al 20/2/2002. La successiva lettera inoltrata il 24/1/2007 avrebbe, dunque, interrotto la prescrizione quinquennale ex art. 2935 c.c. cosicchè tempestivo era da ritenersi il ricorso depositato in data 1/6/2009 (secondo motivo).
4. In via di subordine, si deduce che il termine prescrizionale sarebbe stato interrotto ex art. 2944 c.c. dalla lettera . della società in data 28/1/2002, intervenuta nel contesto della procedura obbligatoria di conciliazione, il cui tenore era esplicativo della consapevolezza in ordine all’esistenza della pretesa azionata dal lavoratore (terzo motivo).
5. Le censure, che possono congiuntamente trattarsi per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, vanno disattese.
Non può, innanzitutto, tralasciarsi di considerare che il ricorso presenta evidenti profili di inammissibilità laddove ci si duole della applicazione alla fattispecie, del termine di prescrizione quinquennale, benché la domanda fosse intesa a conseguire la declaratoria di nullità del licenziamento.
Lo stesso si palesa del tutto generico laddove non riporta il tenore del ricorso introduttivo del giudizio né del ricorso in appello, onde la censura non si sottrae ad un giudizio di inammissibilità per novità della questione proposta, ove si faccia richiamo al principio affermato da questa Corte, che va qui ribadito, secondo cui qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata né indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr. ex aliis, Cass. 22/4/2016 n. 8206). Infatti, nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti (Cass. 26/3/2012 n. 4787).
Nello specifico, la carenza di una completa riproduzione delle difese articolate dal lavoratore nel giudizio di merito in ordine alla prospettazione della nullità del licenziamento intimato, piuttosto che della annullabilità, oggetto di scrutinio da parte della Corte di merito, non consente la disamina della censura all’esame.
6. La pronuncia si palesa, quindi, conforme a diritto laddove ha reputato applicabile alla fattispecie, il termine prescrizionale quinquennale di cui all’art. 1422 c.c. affermando l’inidoneità ,del tentativo di conciliazione, ad interrompere il relativo termine prescrizionale.
Questa Corte, in numerosi approdi (vedi da ultimo Cass. 2/12/2016 n. 24675) ha infatti affermato il principio in base al quale in tema di licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo, una volta osservato, con l’impugnazione stragiudiziale, il termine di cui all’art. 6 della legge n. 604 del 1966, la successiva azione giudiziale di annullamento del licenziamento illegittimo può essere proposta nel termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 1442 c.c., decorrente dalla comunicazione del recesso, senza che tale termine possa restare interrotto dal compimento di una diversa attività, quale l’istanza per il tentativo di conciliazione stragiudiziale.
Ed invero, l’azione volta ad impugnare il licenziamento illegittimo, in quanto diretta a fare valere un vizio di annullabilità, si prescrive in cinque anni, e tale prescrizione determina – al pari della decadenza dall’impugnativa del licenziamento – l’estinzione del diritto di far accertare l’illegittimità del recesso datoriale e, quindi, di azionare le conseguenti pretese risarcitorie, residuando, in favore del lavoratore licenziato, la sola tutela di diritto comune per far valere un danno diverso da quello previsto dalla normativa speciale sui licenziamenti, quale ad esempio quello derivante da licenziamento ingiurioso (vedi in tal senso Cass. 6/8/2013 n. 18732, Cass. 1/12/2010 n. 24366).
E’ stato in sostanza chiarito che in tema di impugnativa di licenziamento, una volta che, a mezzo di atto stragiudiziale, sia stata evitata la decadenza prevista dall’art. 6 della legge n. 604 del 1966, la successiva azione giudiziale di annullamento del licenziamento illegittimo deve essere in ogni caso proposta nel termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 1442 cod. civ., che decorre dal giorno di ricezione dell’atto di intimazione (Cass. cit. n. 24366/2010).
7. Con costante orientamento (cfr. Cass. 1/12/2008 n. 28514; Cass. 15/5/2006 n. 11116; Cass. 22/12/2005 n. 28428), cui va data continuità anche nella presente sede, questa Corte di legittimità ha quindi statuito che, una volta osservato il termine di decadenza previsto dalla L. n. 604 del 1966, art.6, con l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento che si assume essere privo di giusta causa o di giustificato motivo, la successiva azione giudiziale di annullamento del licenziamento può essere proposta il termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 1442 c.c., è insuscettibile di essere interrotto se non dalla proposizione stessa dell’azione giudiziale e non anche dal compimento di attività diversa, come l’istanza per il tentativo di conciliazione stragiudiziale.
L’azione di annullamento del licenziamento, come tutte le azioni costitutive, è espressione di un diritto potestativo, in quanto tale caratterizzato dalla situazione di soggezione, anziché d’obbligo, in cui versa il soggetto passivo (il che importa l’irrilevanza di ogni suo comportamento ai fini, della realizzazione del diritto, rimessa alla sola attività del titolare), nonché dal sostanziarsi la realizzazione del diritto in un mutamento soltanto giuridico e non materiale.
Come anche affermato in dottrina, questa duplice caratteristica esclude la possibilità di atti interruttivi, sia perché l’attività di realizzazione da parte del titolare produce l’estinzione satisfattiva dello stesso, sia per la predetta irrilevanza di ogni condotta del soggetto passivo, che rende giuridicamente non configurabile un atto di intimazione nei suoi confronti, atto di intimazione che, ai sensi dell’art. 2943 c.c., comma 4, interrompe la prescrizione dei soli diritti di credito (in tal senso vedi in motivazione, Cass. cit.n.24675/2016 nonché – in generale – pure la più remota giurisprudenza di questa Corte Suprema: v. Cass. n. 2414/76; Cass. n. 3713/71).
Mentre la domanda giudiziale costituisce, quindi, idoneo atto interruttivo riguardo a qualsiasi diritto suscettibile di prescrizione (e perciò è causa generale d’interruzione), la costituzione in mora del debitore (art. 2943 c.c., ultimo comma), può avere tale efficacia limitatamente ai diritti di obbligazione (cfr. Cass. 17/9/2014 n. 19604 secondo cui la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore è interrotta dalla comunicazione della sua richiesta di espletamento del tentativo, di conciliazione, ai sensi dell’art. 410, secondo comma, cod. proc. civ.), e non riguardo al diritto potestativo di annullamento di un negozio giuridico (quale è il licenziamento).
Per le sinora esposte considerazioni, i motivi vanno, pertanto, disattesi.
8. Con la quarta critica si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.2946- 2948 c.c. ex art. 360 comma primo n.3 c.p.c. Si deduce, in via di subordine, l’erroneità della pronuncia per aver considerato prescritta anche la domanda di pagamento dell’indennizzo pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione percepita, che soggiace al termine di durata decennale.
Anche tale censura non può essere condivisa considerato che la prescrizione della azione di impugnazione del licenziamento illegittimo comporta non solo l’estinzione del diritto di far accertare l’illegittimità del recesso datoriale, ma anche di azionare le conseguenti pretese risarcitorie, stante la chiara connessione causale intercorrente fra le stesse.
9. E’, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che la decadenza dall’impugnativa del licenziamento, individuale o collettivo, preclude l’accertamento giudiziale dell’illegittimità del recesso e la tutela risarcitoria di diritto comune, venendo a mancare il necessario presupposto, sia sul piano contrattuale, in quanto l’inadempimento del datore di lavoro consista nel recesso illegittimo in base alla disciplina speciale, sia sul piano extracontrattuale, ove il comportamento illecito consista proprio, e soltanto, nell’illegittimità del recesso (vedi sul punto, Cass. 9/3/2007 n. 5545, Cass. 4/5/2009 n.10235, Cass. 6/8/2013 n. 18732).
10. Consegue, dalle sinora esposte argomentazioni, che il ricorso va rigettato.
Le spese inerenti al presente giudizio di legittimità si pongono, infine, a carico della parte soccombente nella misura in dispositivo liquidata.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
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