CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 maggio 2017, n. 11890
Liquidazione delle spese processuali – Riduzione degli onorari – Semplicità della causa – Valutazione
Fatto
Con sentenza depositata il 6.12.2010, la Corte d’appello di Salerno, in parziale riforma della pronuncia di primo grado e in parziale accoglimento dell’appello proposto da R.B., liquidava le spese del procedimento di prime cure a carico dell’INPS nel maggior importo di € 2.247,00, di cui € 1.473,00 per diritti, oltre IVA e CPA, compensando le spese del gravame.
Contro tale pronuncia, ricorre R.B. con tre motivi. L’INPS ha svolto difese orali in pubblica udienza.
Diritto
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., della I. n. 794/1942, dell’art. un., I. n. 1501/1957, e della tariffa professionale di cui al d.m. n. 127/2004, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non avere la Corte di merito provveduto alla liquidazione dei diritti relativi alle attività correlate alla richiesta, disamina e notifica della sentenza di primo grado.
Con il secondo motivo, la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 4, I. n. 794/1942, in combinato disposto con l’art. 60, r.d.l. n. 1578/1933, e dell’art. 91 c.p.c., nonché di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte ridotto gli onorari in considerazione della materia particolarmente semplice del precorso giudizio.
Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per avere la Corte territoriale compensato interamente le spese del gravame.
Ciò posto, il primo motivo è fondato.
In tema di liquidazione delle spese processuali, infatti, le attività strumentali alla conoscenza del contenuto del provvedimento e alla successiva fase d’impugnazione – quali la richiesta di copie, il loro ritiro, la notifica della sentenza, l’accesso all’ufficio per ottenere l’atto notificato, l’esame della relazione di notifica e il prelievo del fascicolo – attengono alla fase del giudizio di cognizione, come previsto dalla tabella B allegata al d.m. n. 127/2004, applicabile ratione temporis, sicché le relative indennità vanno incluse dal giudice nel computo totale dei diritti richiesti con la nota spese (cfr. da ult. Cass. n. 548 del 2015).
E’ invece infondato il secondo motivo.
La Corte territoriale ha motivato la riduzione degli onorari con riferimento alla particolare semplicità della causa, ritenendo trattarsi di controversia avente ad oggetto “materia particolarmente semplice” e tale valutazione deve essere senz’altro condivisa, poiché anche dall’esposizione dei fatti di causa contenuta nel ricorso per cassazione risulta che effettivamente le questioni affrontate in primo grado, attinenti essenzialmente alla prova dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato agricolo, non presentavano alcuna complessità ed avevano anzi carattere ripetitivo, siccome abituali nelle controversie aventi ad oggetto l’accertamento del diritto alle prestazioni di disoccupazione in agricoltura (cfr. per un caso analogo Cass. n. 19356 del 2013).
Parimenti infondato è il terzo motivo.
La compensazione delle spese del gravame è stata infatti motivata dalla Corte di merito sul rilievo della natura delle questioni devolute, relative alla esclusiva riliquidazione delle spese del giudizio di primo grado. E poiché trattasi di motivazione senz’altro congrua (cfr. in tal senso Cass. n. 6970 del 2009), nessuna censura merita sul punto la sentenza impugnata.
Segue da quanto sopra che la sentenza va cassata in relazione all’accoglimento del primo motivo e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, in considerazione della specifica dei diritti controversi contenuta nella nota spese riprodotta nel ricorso, la causa va decisa nel merito, liquidando le spese del giudizio di primo grado nella complessiva somma di € 2.362,00, di cui € 1.592,00 per diritti, e disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Attesa la soccombenza reciproca, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, rigettati gli altri. Cassa per quanto di ragione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di primo grado in €2.362,00, di cui € 1.592,00 per diritti, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell’avv. F.A.. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
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