Tributi – IVA – Contratti di licenza – Limiti al diritto di detrazione
Fatto
Riferisce la narrativa della sentenza impugnata che la società ha ricevuto avviso di accertamento col quale l’Agenzia delle Entrate ha recuperato IVA indebitamente detratta per l’anno d’imposta 2005 in relazione a contratti di licenza per l’utilizzo di personaggi di cartoni animati prodotti dalla W.B., irrogando la relativa sanzione e che la contribuente l’ha impugnato eccependone l’illegittimità per carenza di motivazione circa la limitazione del diritto di detrazione dell’Iva, lamentando l’errata qualificazione del requisito della territorialità ai fini dell’Iva, nonché la violazione del 7° comma dell’art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente, in considerazione dell’omesso rilascio del verbale di chiusura delle operazioni di verifica da parte degli organi di controllo.
Sempre in base alla ricostruzione della sentenza impugnata, la Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso e l’Ufficio, nell’impugnare la relativa pronuncia, ha aggredito soltanto la parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che la maggior parte delle vendite da cui sono scaturite le royalties sono state effettuate in Italia e nei Paesi dell’Unione europea, rilevando, in relazione alla statuizione riguardante la carenza di motivazione, la formazione di giudicato interno.
Avverso questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate per ottenerne la cassazione, che affida ad un unico motivo, cui la società replica con controricorso.
Diritto
1. – Il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
2. – Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate si duole precipuamente, ex art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., della violazione o della falsa applicazione degli art. 324 e 329, 2° co., c.p.c.
2.1.- Infondata è l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, dovuta al richiamo, che la società giudica eccentrico, dell’art. 7 L. n. 212/00 e dell’art. 56 del d.P.R. n. 633/72: ciò in quanto tale richiamo non ha inciso sul tenore del ricorso, i cui argomenti sono interamente calibrati sull’esclusione del giudicato interno, di cui infra.
3. – Il ricorso è fondato, perché non si era formato alcun giudicato interno.
Si legge nella narrativa della sentenza impugnata che l’Ufficio con l’avviso di accertamento aveva escluso la detrazione dell’Iva esposta nelle fatture emesse dalla contribuente perché relative ad operazioni fuori campo Iva e che la società aveva appunto contestato la limitazione del diritto di detrazione, come emerge dallo stralcio rilevante del ricorso introduttivo trascritto in ricorso. La contestazione della contribuente non concerneva dunque la completezza delle allegazioni dell’avviso, bensì la fondatezza di esso, come emerge dai passi del ricorso introduttivo riprodotti dall’Agenzia. E sulla spettanza del diritto di detrazione si è diffusa la sentenza di primo grado, di modo che il riferimento, comunque presente in motivazione alla carenza di motivazione dell’avviso, è da ritenere improprio. E con l’appello, lo stralcio rilevante del quale è parimenti riprodotto in ricorso, l’Ufficio è andato a ribadire che in relazione alle operazioni in questione nessun diritto di detrazione è sorto. Erroneamente, quindi, la Commissione ha ritenuto violato il giudicato interno, che, invece, non si era prodotto, giacché il gravame aveva investito anche la statuizione concernente la spettanza del diritto di detrazione.
4.- Ne conseguono l’accoglimento del ricorso con cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, che riesaminerà il gravame in relazione all’aspetto che erroneamente è stato considerato irretrattabile.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.