CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 gennaio 2018, n. 1485
Rapporto dirigenziale – Riconoscimento della natura subordinata – Ingiustificatezza del recesso – Non sussiste – Accertamento istruttorio genericamente contestato
Fatti di causa
Con sentenza del 24 maggio 2012, la Corte d’Appello di Venezia, confermava la decisione resa dal Tribunale di Venezia e rigettava la domanda proposta da G.G. nei confronti della F.P.T. I. S.p.A, avente ad oggetto, da un lato, il riconoscimento della natura subordinata del rapporto dirigenziale intercorso con la Società con condanna della stessa all’applicazione del relativo trattamento nonché la declaratoria dell’ingiustificatezza del recesso della Società con condanna della medesima al pagamento dell’indennità supplementare o, in subordine, al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dalla data dell’illegittimo allontanamento dal luogo di lavoro a quello della effettiva ripresa del lavoro e dall’altro, in via del tutto subordinata, l’accertamento della riconducibilità del rapporto intercorso ad un rapporto di agenzia con applicazione delle garanzie conseguenti alla risoluzione dello stesso per esclusiva colpa della mandante.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata l’eccezione di nullità della sentenza per mancata lettura del dispositivo in udienza, correttamente valutato il materiale probatorio nel senso di escludere la natura subordinata del rapporto per la piena compatibilità degli elementi addotti con il ruolo di imprenditore anche in proprio e comunque di consigliere di amministrazione con delega ai rapporti con l’estero attribuibile al G. nei vari periodi di collaborazione con la Società e la riconducibilità di quella ad un rapporto di agenzia anche per difetto della forma scritta del relativo contratto, ed in ogni caso non dovute le indennità richieste in relazione alla cessazione del preteso rapporto di agenzia per non essersi questo risolto per fatto imputabile alla mandante.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il G., affidando l’impugnazione a sei motivi cui resiste, con controricorso, la Società.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., lamenta l’incongruità dell’iter valutativo seguito dalla Corte territoriale in sede di accertamento della natura subordinata del rapporto, per essersi discostata dai criteri che, con specifico riguardo al rapporto di lavoro dirigenziale devono presiedere, alla stregua dell’insegnamento di questa Corte, alla formulazione del relativo giudizio.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., imputa alla Corte territoriale il malgoverno delle regole sulla distribuzione dell’onere della prova in ordine al carattere non esclusivo del rapporto intrattenuto dal G. con la Società.
Con il terzo motivo si deduce il vizio di omessa e/o insufficiente motivazione in relazione al medesimo profilo della non esclusività del rapporto.
Il vizio di motivazione è altresì dedotto nel quarto motivo con riferimento al convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine al carattere non simulato dell’incarico di amministratore delegato della Società.
Ancora un vizio di motivazione è prospettato nel quinto motivo in ordine al convincimento espresso in ordine alle modalità di organizzazione e gestione del rapporto del G. da parte della Società.
Carente di motivazione è altresì qualificata nel sesto motivo il capo della sentenza che esclude la configurabilità nella specie di un rapporto di agenzia.
I sei motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati, atteso che, nell’incentrare la propria impugnazione sulla confutazione delle valutazioni operate dalla Corte territoriale in relazione a singoli aspetti dell’operatività del rapporto nel tempo intercorso con la Società odierna resistente, il ricorrente mostra di non cogliere la complessiva ratio decidendi sottesa al pronunciamento della Corte stessa, che quelle valutazioni inquadra in un contesto diverso, desunto dall’accertamento istruttorio, qui sostanzialmente non fatto oggetto di specifica impugnazione o comunque genericamente contestato, senza neppure tentare di confutare i riferimenti probatori richiamati in motivazione, della posizione formale e sostanziale tempo per tempo rivestita dal ricorrente stesso nello svolgimento del rapporto in questione (di imprenditore in proprio quale socio e amministratore unico della società G.&G., in posizione paritaria con quello che ora indica quale titolare della Società F.P.T. e proprio datore di lavoro e contestualmente di consigliere di amministrazione della F.P.T. con delega ai mercati esteri), contesto nel quale, del tutto correttamente sul piano logico e giuridico, risultano valorizzati gli elementi di incompatibilità con la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione ed altresì in termini di rapporto di agenzia, senza contare, in relazione a tale ultimo profilo, il difetto di interesse del ricorrente a tale declaratoria, essendo questa esclusivamente funzionale al riconoscimento delle indennità connesse alla cessazione del rapporto, riconoscimento negato dalla Corte territoriale, appunto nella prospettiva della configurabilità di un rapporto di agenzia, per non essere il recesso imputabile a colpa della mandante, con statuizione che non risulta qui neppure impugnata. Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 7.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 ottobre 2022, n. 29981 - La prescrizione dei crediti del lavoratore non decorre in costanza di un rapporto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia stata successivamente riconosciuta la natura subordinata con…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 14 ottobre 2019, n. 25805 - Qualora sia accertato la natura subordinata dei contratti di collaborazione, ed il datore di lavoro abbia adempiuto alla procedura di cui all'art. 1, commi 1202 e ss., della legge n. 296 del…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 05 agosto 2019, n. 20916 - Il recesso intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 2833 depositata il 30 gennaio 2024 - Nell’ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, l’obbligo datoriale dell’amministrazione di motivare il recesso, non esclude né attenua la discrezionalità…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 aprile 2021, n. 10028 - Il principio della necessità della contestazione immediata, sia pure sommaria, delle ragioni poste a base del recesso per giusta causa, con la conseguente preclusione di dedurre successivamente…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 29485 depositata il 21 ottobre 2021 - Con riferimento all’Iva, invece, la natura di prestazione di servizi dell’appalto rileva anche ai fini del momento in cui l’operazione si considera effettuata, trovando applicazione…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: L’Agenzia delle entrate Risco
L’Agenzia delle entrate Riscossione può essere difesa da avvocati di libero foro…
- Il reato di bancarotta fraudolente documentale per
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 16414 depositata il 1…
- Processo Tributario: Il potere di disapplicazione
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 2604 deposi…
- Legittimo il licenziamento per frasi o commenti of
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 12142 depositat…
- E’ possibile esercitare l’opzione, da
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 12395 depositata…