CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 ottobre 2019, n. 25805 – Qualora sia accertato la natura subordinata dei contratti di collaborazione, ed il datore di lavoro abbia adempiuto alla procedura di cui all’art. 1, commi 1202 e ss., della legge n. 296 del 2006, l’indennità economica, di cui all’articolo 50 della legge 183/2010, si sostituisce esclusivamente alle normali conseguenze risarcitorie che derivano dall’accertamento della natura subordinata del rapporto, assicurando al lavoratore un indennizzo che copre, in via forfetaria i danni derivanti dalla ingiustificata estromissione, fermo, tuttavia, il diritto del prestatore al ripristino della funzionalità del rapporto di lavoro ovvero alla «conversione», in esecuzione della sentenza