CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 novembre 2017, n. 27783
Tributi – IRPEF – Cessione terreno edificabile – Plusvalenza – Accertamento – Determinazione sulla base del valore definito dall’acquirente con accertamento con adesione – Illegittimità
Fatti di causa
1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, avverso la sentenza della C.T.R. di Milano, sezione distaccata di Brescia, depositata il 4 febbraio 2010, con la quale è stata confermata la decisione di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti di P.M., con il quale, in relazione all’anno d’imposta 2000, era stata recuperata a tassazione la plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno edificabile effettuata dalia contribuente.
2. Riteneva il giudice di appello che l’Ufficio non avesse provato che il valore dell’immobile indicato nell’avviso di accertamento corrispondesse all’effettivo prezzo di vendita, posto che tale valore derivava da un accertamento con adesione concordato dall’acquirente ai fini dell’imposta di registro, non comunicato alla contribuente, senza che peraltro vi fosse in atti la prova del pagamento effettuato dalla predetta. Osservava, altresì, la C.T.R. che il terreno, all’atto della vendita, doveva considerarsi agricolo, stante la irretroattività dell’art. 36, comma 2, d.l. n. 223 del 2006.
3. Resiste con controricorso la contribuente.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 67 t.u.i.r. e 36 d.l. n. 223 del 2006, per avere erroneamente la C.T.R, ritenuto che il citato art. 36 non avesse natura interpretativa e quindi effetto retroattivo.
2. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 67 e 68 t.u.i.r., 2697 cod. civ., 3, 53 e 97 Cost., la ricorrente lamenta che la C.T.R. aveva disatteso il consolidato principio di diritto in base al quale il valore di mercato determinato in via definitiva ai fini dell’imposta di registro può essere utilizzato dall’Amministrazione finanziaria come dato presuntivo per l’accertamento della plusvalenza, restando a carico del contribuente l’onere di superare la presunzione di corrispondenza tra il valore di mercato ed il prezzo incassato.
3. Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 7 I. n. 212/2000 e 42 d.P.R. n. 600/1973, si censura la sentenza impugnata per avere dato rilievo alla circostanza che l’accertamento con adesione concordato dall’acquirente del terreno non fosse stato notificato alla ricorrente, nonostante nell’atto impugnato fosse indicato il contenuto essenziale dell’accertamento medesimo.
4. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata circa il ritenuto mancato pagamento da parte della contribuente dell’imposta di registro dovuta a seguito dell’accertamento con adesione.
5. I motivi di ricorso, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente.
Erroneamente la C.T.R., sulla base della ritenuta irretroattività dell’art. 36, comma 2, d.l. n. 223 del 2006, ha affermato la natura agricola del terreno oggetto di compravendita. E difatti, per consolidata giurisprudenza, l’edificabilità di un’area va desunta dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi, poiché l’art. 36, 2° comma, d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla I. n. 248 del 2006, è norma d’interpretazione autentica, che ha portata retroattiva e valenza generale, sicché si applica anche alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore ed ai tributi diversi da quelli in essa espressamente contemplati, in tutti i casi in cui venga in rilievo l’utilizzazione edificatoria di terreni (Cass n. 18655 del 2016; Cass. n. 27077 del 2014).
L’accertata natura edificatoria dell’area oggetto di compravendita non comporta, tuttavia, l’accoglimento del ricorso, non avendo la C.T.R. fondato la decisione sulla natura agricola del terreno, bensì sul rilievo che l’Agenzia delle entrate non aveva addotto elementi idonei a dimostrare che il prezzo di vendita non corrispondesse a quello dichiarato, assumendo – per contro – come valore del bene quello risultante dall’accertamento con adesione concordato dall’acquirente ai fini dell’imposta di registro.
Tali argomentazioni sono di per sé idonee a sorreggere la decisione, restando così assorbiti gli ulteriori motivi di censura.
Va, difatti, osservato, che il principio di diritto più volte affermato da questa Corte, secondo cui l’Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva aII’accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale sulla base del l’accerta mento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro (ex plurimis, Cass. n. 16254 del 2015), è ormai superato alla stregua dello ius superveniens di cui all’art. 5, 3° comma, d.lgs. n. 147 del 2015, norma di interpretazione autentica dotata di efficacia retroattiva, la quale esclude che l’Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro (in termini, Cass. nn. 6135 e 11543 del 2016; Cass. n. 12265 del 2017).
6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Tenuto conto dello ius superveniens, le spese processuali sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
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