CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 settembre 2017, n. 22172
Riconoscimento della natura subordinata o parasubordinata del rapporto – RetribuzionI – Decorrenza della prescrizione – Cessazione del rapporto in assenza di stabilità d’impiego – Crediti derivanti da incarichi di dirigente – Inclusione
Rilevato
che con decreto 2 luglio 2012, il Tribunale di Terni dichiarava prescritto il diritto al riconoscimento della natura subordinata e parasubordinata del rapporto di A.R. con R.R. s.r.l. e, dopo la trasformazione, con R. H. s.p.a. per il periodo antecedente al 29 settembre 1999 e il diritto alle retribuzioni per il periodo antecedente al 29 settembre 2004 e rigettava nel resto, per difetto di prova, l’opposizione proposta dal predetto avverso lo stato passivo del Fallimento R. H. s.p.a. dal quale era stato escluso il suo credito di € 940.079,82 per compensi a titolo di attività dirigenziale prestata in favore della società;
che avverso tale sentenza A.R. ricorreva per cassazione con due motivi, cui resisteva la curatela fallimentare con controricorso;
che entrambe le parti depositavano memoria ai sensi dell’art. 380bis 1 c.p.c.;
Considerato
che il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2946, 2948 c.c. per erronea affermazione della decorrenza della prescrizione in pendenza di rapporto di lavoro nonostante la ritenuta assenza di stabilità reale dello stesso (primo motivo);
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo relativo all’omessa prova dei mezzi di prova orale sull’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o eventualmente parasubordinato (secondo motivo);
che ritiene il collegio che il primo motivo sia accoglibile e che il secondo resti assorbito;
che, infatti, il primo motivo è fondato, posto che, in assenza di un regime di stabilità reale, nell’onere probatorio datoriale e comunque accertata dal Tribunale (sub p.to 7, a pg. 3 del decreto: “Il preteso rapporto non poteva quindi ritenersi assistito da stabilità reale”), la decorrenza della prescrizione inizia dalla cessazione del rapporto di lavoro: la regola essendo costituita dalla sua sospensione in corso di rapporto di lavoro e l’eccezione dalla decorrenza immediata (Cass. 16 maggio 2012, n. 7640);
che tale regola vale anche per i crediti di un lavoratore formalmente autonomo, di cui successivamente sia stata riconosciuta la natura subordinata del rapporto (Cass. 23 gennaio 2009, n. 1717) e così, in via generale, pure per i crediti di chi rivesta incarichi di dirigente (Cass. 23 giugno 2003, n. 9968; Cass. 10 marzo 2010, n. 5809);
che la fondatezza del primo motivo assorbe l’esame del secondo, per la necessità di un riesame delle deduzioni probatorie, escluse dal Tribunale sul presupposto della loro irrilevanza per mancanza di deduzione sulle modalità di espletamento dell’attività lavorativa, in relazione alla carica amministrativa sociale ricoperta dal creditore ricorrente (sub p.to 8 di pg. 3 del decreto), riguardante tuttavia il periodo ritenuto (erroneamente) non prescritto ai fini dell’accertamento;
che il ricorso deve pertanto essere accolto, con la cassazione del decreto e rinvio per un nuovo accertamento del fatto, oltre che per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Terni in diversa composizione;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa il decreto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Terni in diversa composizione.
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