CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 giugno 2017, n. 15702
ICI – Accertamento e riscossione -Terreni edificabili – Omessa denuncia
Esposizione dei fatti di causa
1. La società I. s.p.a. impugnava gli avvisi di accertamento notificati il 2.1.2008 dalla società Centro T.C. s.p.a., esercente il servizio di accertamento e riscossione delle entrate patrimoniali del Comune di Polignano a Mare, per l’Ici dovuta per gli anni 2001, 2002 e 2003 in relazione a terreni edificabili. La commissione tributaria provinciale di Bari accoglieva parzialmente il ricorso dichiarando non dovuta l’imposta relativa alla particella n. 360 e non dovute le sanzioni derivanti dall’omessa denuncia Ici. Proposto appello da parte della contribuente, la commissione tributaria regionale della Puglia lo rigettava sul rilievo, per quanto qui interessa, che l’ente impositore non era incorso in decadenza dal potere accertativo, giusta la norma di cui all’art. 1, commi 161, 163 e 171 della legge n. 296/2006, che aveva previsto il termine di decadenza per gli accertamenti al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione con valenza anche per i rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della legge.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente affidato ad un motivo. Il comune di Polignano a Mare e la società Centro T.C. s.p.a. non si sono costituiti in giudizio.
3. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., sostenendo che la CTR ha errato nel ritenere che l’ente impositore non fosse incorso in decadenza. Ciò in quanto si trattava di accertamenti in rettifica laddove il termine triennale previsto dall’art. 11, comma 2, d. Ivo n. 504/92, vigente ratione temporis, per gli accertamenti in rettifica era già decorso, di talché il rapporto non poteva definirsi pendente.
Esposizione delle ragioni della decisione
1. Osserva la Corte che il motivo è fondato nei termini che seguono. Ciò in quanto l’art. 1, comma 161 della legge n. 296/2006 prevede Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”. Ed il successivo comma 171 prevede: “Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge”. Prima dell’entrata in vigore della legge n. 296/2006 era applicabile l’art. 11, comma 2, del d.Ivo n. 504/92, secondo cui gli accertamenti in rettifica dovevano essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel quale doveva essere eseguito il versamento dell’imposta. Nel caso che occupa emerge dalla sentenza impugnata che la contribuente aveva presentato le dichiarazioni ai fini lei per i terreni di cui si tratta, per il che gli atti impugnati erano accertamenti in rettifica che avrebbero dovuto essere notificati nel termine triennale di cui all’art. 11, comma 2, del d. Ivo n. 504/92. Ne consegue che il 2.1.2008, data di notifica degli avvisi di accertamento per gli anni 2001, 2002 e 2003, l’ente impositore era decaduto dal potere impositivo per gli anni 2001 e 2002, non potendosi per tali annualità fare applicazione della norma di cui all’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006, che aveva elevato a cinque anni il termine di decadenza, in quanto il rapporto di imposta non era pendente. Per quanto concerne, invece, l’anno 2003, era applicabile il termine quinquennale in forza dell’art. 1, comma 171, della legge n. 296/2006 secondo cui “Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge”. Ciò in quanto nel 2006, anno di entrata in vigore della citata legge, il rapporto di imposta relativo al 2003 era ancora pendente.
2. Il ricorso va dunque accolto limitatamente agli avvisi di accertamento relativi agli anni 2001 e 2002 e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., ed il ricorso originario della contribuente va accolto nei limiti sopra indicati dovendosi dichiarare decaduto il Comune dal potere accertativo per gli anni 2001 e 2002. Le spese processuali dell’intero giudizio si compensano in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei limiti sopra indicati, cassa la sentenza impugnata con riferimento ai profili accolti e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente per quanto riguarda gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2001 e 2002, di cui dichiara l’illegittimità. Compensa le spese processuali dell’intero giudizio
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