CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 10535 del 20 maggio 2016
LAVORO – SOCIETA’ DI CAPITALI – SOCIO – CONFIGURABILITA’ DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO – ONERE PROBATORIO – RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1623/2013, depositata il 6 aprile 2013, la Corte di appello di Napoli rigettava il gravame di (…) avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che ne aveva respinto il ricorso diretto all’accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso, dall’1/3/1989 all’1/12/2007, con la s.r.l., di cui la ricorrente era stata socia.
La Corte territoriale rilevava preliminarmente che era senz’altro configurabile, in termini generali, un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società; e, tuttavia, osservava come nella specie, in presenza di un onere della prova rigoroso a carico della ricorrente, non risultassero prove sufficienti della subordinazione, sia sotto il profilo dell’inesistenza di una comune volontà negoziale in tal senso (neppure sotto forma di fatti concludenti), sia sotto il profilo relativo agli indici sintomatici di essa desumibili dal concreto svolgersi del rapporto.
Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la Santoguerriero, affidandosi a tre motivi; la società ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 c.c. e 345 c.p.c. e violazione degli artt. 1344, 1419, 1421, 2077, 2464 co. 3 c.c., nonché omessa, insufficiente ed erronea motivazione, per avere la sentenza impugnata omesso di prendere in esame la natura simulata del rapporto societario e la fraudolenta elusione da parte datoriale, rilevabile d’ufficio anche nel giudizio di appello, delle norme poste a tutela del lavoro subordinato, che mediante tale simulazione era stata attuata, così trascurando elementi di fatto e circostanze che avrebbero portato alla qualificazione del rapporto dedotto come di natura subordinata o attribuendo ad essi un significato del tutto inconciliabile con le risultanze processuali; e per avere la sentenza considerato quale domanda nuova, anziché mera argomentazione difensiva, la dedotta violazione dell’art. 2464, co. 3, c.c. ed erroneamente assegnato al prelievo di “acconti” dagli introiti giornalieri il valore di riparto degli utili, sia pure irregolare, in luogo di una modalità retributiva, senza considerare che ai sensi della norma citata il conferimento di prestazione lavorativa come corrispettivo della partecipazione societaria non può essere dedotto in via presuntiva dal giudice, ma deve risultare espressamente dall’atto costitutivo della società di capitali.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., con riferimento al mancato accertamento degli indici della subordinazione, nonché vizio di motivazione, avendo la sentenza erroneamente disconosciuto la prova, pur emergente con chiarezza dalle risultanze processuali, degli elementi che connotano una prestazione di lavoro resa in forma subordinata, ancorché con l’attenuazione propria di particolari professionalità, e conseguentemente compiuto un’indagine del rapporto superficiale e inadeguata.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere la Corte territoriale, alla luce del comportamento processuale della società datrice di lavoro, ritenuto comprovate le circostanze e le modalità di orario e di svolgimento della prestazione lavorativa e, in generale, relative ai criteri sussidiari di accertamento della subordinazione.
Va innanzitutto disattesa l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, proposta dalla (…) s.r.l. sul rilievo che, essendo stata la sentenza notificata in data 23 aprile 2013, la notifica dell’impugnazione della stessa, siccome avvenuta il 25 giugno 2013, quando era già decorso il termine di decadenza (sessanta giorni) stabilito dall’art. 325 c.p.c., era da ritenersi tardiva.
Ed infatti, venendo a scadere l’ultimo giorno del termine di legge nella giornata di sabato 22 giugno 2013, l’atto risulta utilmente presentato per la notifica (art. 155, comma 5°, c.p.c.) il successivo lunedì 24 giugno 2013, secondo ciò che emerge dal timbro e dalle altre annotazioni che compaiono sulla prima pagina dell’atto.
Ciò posto, si osserva che i motivi dedotti devono essere esaminati congiuntamente, implicando l’esame di questioni identiche o connesse.
Il ricorso è fondato.
Sull’incontestata e condivisa premessa che la qualità di socio di una società di capitali non esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato con la società stessa (cfr., fra le molte, Cass. 2 luglio 1999 n. 5827), la sentenza impugnata ha sottoposto ad un processo di isolamento “atomistico” ogni elemento della fattispecie idoneo a costituire indice qualificatorio di un rapporto connotato dalla subordinazione, negando, quindi, a ciascuno di essi qualsiasi attitudine e valenza in tal senso e conclusivamente pervenendo, sulla base di tale sommatoria di negazioni, ad escludere la sussistenza di tale rapporto.
In particolare, la sentenza, nell’ambito nel procedimento seguito, ha vagliato i seguenti elementi: (a) la circostanza che, anteriormente al suo ingresso come socia nella (…) s.r.l., la ricorrente fosse stata assunta per svolgervi mansioni di estetista e che l’attività così espletata (peraltro con regolarizzazione intervenuta successivamente ai suo inizio) fosse continuativamente e di fatto proseguita anche dopo tale ingresso; (b) il documento denominato “ottimizzazione del lavoro” di provenienza dall’amministratore e contenente indicazioni relative alle attività cui era tenuto il personale con mansioni di estetista; (c) la deposizione della testimone (…) che ha riferito circa l’esistenza di turni di presenza, di un orario di lavoro vincolante e di precise direttive in ordine a talune modalità della prestazione; (d) il fatto che il pagamento del personale, così come ancora riferito dalla teste (…) avvenisse mediante “acconti” prelevati dagli introiti giornalieri, da intendersi peraltro, ad avviso della Corte, come (irregolare) forma di riparto degli utili spettanti ai soci.
Tale procedimento non risulta conforme al principio di diritto costantemente espresso da questa Corte di legittimità, per il quale, in tema di prova per presunzioni, il giudice, chiamato a esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti, deve esplicitare il criterio logico posto a base della selezione degli indizi e le ragioni del suo convincimento, tenendo conto che il relativo procedimento è necessariamente articolato in due momenti valutativi: il primo, di tipo analitico, volto a selezionare gli elementi che presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria, il secondo, di tipo sintetico, tendente ad una valutazione complessiva di tutte le emergenze precedentemente isolate, per accertare se esse siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva (cfr., da ultimo, Cass. 13 novembre 2015, n. 23201; conformi: n. 9108/2012; n. 19894/2005; n. 13819/2003).
La sentenza deve conseguentemente essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, la quale, attenendosi al principio di diritto sopra richiamato, procederà a nuovo esame dell’acquisito materiale di prova e delle risultanze processuali.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.
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